I Beni Culturali sono tutelati? Forse non tutti sanno che esiste un vero e proprio Codice che li tutela, valorizza e promuove.
Quando si parla di beni culturali, beni ambientali e beni paesaggistici, si intende un unico patrimonio culturale, espressione dell’evoluzione sociale e della provenienza storica.
Un monumento o l’ambiente che ci circonda viene considerato un bene di proprietà privata, una risorsa e una ricchezza da salvaguardare.
L’azione di tutela e salvaguardia è attualmente affidata al Codice dei beni culturali e al codice penale.
Il Codice dei Beni Culturali, anche noto come Codice Urbano, si compone in 184 articoli, raccolti in cinque parti. Si tratta di un Codice legato alla vita quotidiana di ogni singolo cittadino, approvato attraverso il d.lgs. n.42 del 2004.
La prima parte è composta da nove articoli che illustrano le disposizioni generali. In questa sezione vengono fissati i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e viene introdotto il concetto di patrimonio immateriale.
La seconda parte si articola in titolo I, che riguarda la tutela e titolo II, che si occupa della fruizione e valorizzazione del patrimonio. Per quanto riguarda la tutela vengono stabilite le norme per la protezione, la conservazione e la circolazione in ambito nazionale ed internazionale. Inoltre, vengono tutelati i ritrovamenti, le scoperte e viene trattato il tema dell’espropriazione. Il titolo II si concentra sulla valorizzazione e spiega come viene regolamentata la consultazione dei documenti negli archivi, in particolare degli atti coperti dal segreto di Stato e dal principio della riservatezza.
In questa terza parte si parla di beni paesaggistici e della loro gestione. Si tratta di una sezione molto importante poiché contiene le norme riguardanti il permesso di costruire. Infatti, se si è in possesso di un immobile in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve presentare la richiesta di autorizzazione alla Regione che si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente.
La parte quarta regolamenta le sanzioni amministrative e quelle penali. Si ricorre alle prime per le infrazioni considerate meno gravi, come ad esempio:
Le sanzioni penali riguardano invece:
La parte cinque riguarda le disposizioni transitorie e finali, comprende inoltre gli allegati integrativi. Si tratta si una sezione molto breve, composta da solamente tre articoli: art.182, art.183, art.184.
Per quanto riguarda il codice penale, le disposizioni relative alla tutela del patrimonio culturale, riguardano il danneggiamento (art. 635), deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico (art. 639).
Il 22 giugno 2017, la Camera ha approvato un disegno di legge, composto da sei articoli, che introduce, nel codice penale, nuovi reatia tutela del patrimonio culturale. Prevede inoltre l’innalzamento delle pene già esistenti e l’introduzione di aggravanti nel caso di determinati reati.
Le pene attualmente applicate prevedono: da 2 a 8 anni per il furto, da uno a 4 anni per l'appropriazione indebita, da 3 a 12 per la ricettazione, da 5 a 14 anni per il riciclaggio e da 10 a 18 anni per la devastazione e il saccheggio.
La vendita di un'opera d'arte, senza autorizzazione, prevede la reclusione fino a 2 anni. L'esportazione illecita con carcere da uno a quattro anni mentre il danneggiamento o imbrattamento, con carcere da uno a cinque anni.
Tra i nuovi reati vi sono il delitto di illecita detenzione, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, e la contravvenzione per il possesso ingiustificato di metal detector o di sonde in aree archeologiche.
Pene salate anche per il traffico organizzato di opere d'arte, da 2 a 8 anni, con indagini di competenza della procura distrettuale.
L’Unione Europea non prevede una vera e propria politica comune nell’ambito della tutela e conservazione del patrimonio culturale. Tuttavia, si tratta di un argomento spesso citato dalla disciplina giuridica dell’ordinamento dell’Unione.
Ad esempio, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, prevede:
Altro importante documento è la Convenzione UNESCO che fu redatta per la prima volta nel 1972. Nel corso degli anni furono introdotti nuovi oggetti come salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, nel 2006 e la protezione e la promozione della diversità culturale, nel 2009.
Tale convenzione mira alla protezione del patrimonio culturale e del patrimonio naturale di valore universale eccezionale. Si tratta inoltre del primo strumento che vincola gli Stati aderenti alla salvaguardia del patrimonio culturale non tangibile.
Ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 della Convenzione, sono considerati patrimonio culturale i monumenti, gli agglomerati, i siti e, dal 1992, i paesaggi culturali. Costituiscono viceversa il patrimonio naturale, a norma dell’art. 2, i monumenti naturali, le formazioni geologiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, i siti naturali.
L’art. 4 della Convenzione sancisce che spetta allo Stato l’obbligo di assicurare l’identificazione, la tutela, la conservazione e la trasmissione alle future generazioni dei beni presenti nel proprio territorio che corrispondano alle caratteristiche di cui agli artt. 1 e 2.
Fonti Normative
Codice dei Beni Culturali
d.lgs. n.42 del 2004
Art.1-2-3-4 Convenzione Unesco
Art.3-6 TFUE
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