Il diritto allo sport riguarda tutte quelle norme volte a regolamentare l’ambito sportivo. Forse in pochi sanno che non esiste un riferimento costituzionale per la tutela di questo diritto.
Nonostante in Italia lo sport sia molto praticato e di interesse comune sia a livello amatoriale sia a livello agonistico, il diritto allo sport, non viene trattato in modo diretto da un punto di vista legislativo. Tuttavia, negli anni, per rispondere a situazioni di emergenza, il legislatore ha emanato leggi volte a regolamentare le federazioni, la pratica, la responsabilità giuridica e il professionismo.
La nostra Carta Costituzionale, a differenza di quella di altri Paesi, non contiene alcun riferimento specifico ai diritti dello sportivo. Riferimenti generali si possono invece trovare all’art.2, nel quale si parla di formazioni sociali e nell’art.18, nel quale si richiama la libertà di associazione.
La mancanza di un ordinamento specifico per disciplinare l’ambito sportivo ha portato la legislatura ha lavorare in modo autonomo rispetto alla Carta Costituzionale. La legge 280 del 2003 (art.1), stabilisce:
“La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
Va aggiunto che negli anni la legislatura, per rispondere a situazioni di emergenza, è dovuta intervenire emanando leggi che potessero risanare la condizione emergenziale, come accaduto per la legge sul professionismo sportivo.
Altri interventi riguardano il decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, con cui sono state individuate le competenze in materia di sport da assegnare alle regioni e quelle invece, attribuite alla sola normativa dello Stato. In particolare, viene stabilito che il controllo e la vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano e sull’Istituto di Credito Sportivo spetta allo Stato.
Il decreto legislativo n.24217 del 23 luglio 1999, successivamente integrato con il d.lgs. n.15 dell’8 gennaio 2004, mira al riordino del comitato olimpico. Il decreto stabilisce che:
“Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali”.
Nello stesso decreto viene inoltre chiarito che solo il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico mentre le singole federazioni vengono qualificate come personalità giuridiche di diritto privato. Infine, si stabilisce che le federazioni e le discipline sportive associate non possono perseguire fini di lucro e sono soggette, per quanto non normato dal decreto.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, più comunemente conosciuto nella sua forma di sigla C.O.N.I., ha il compito di organizzare e potenziare lo sport nazionale e fa riferimento al Ministero dei Beni Culturali. All’articolo 1 del suo statuto, si definisce:
“Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora innanzi “Autorità vigilante”)”.
Il Comitato svolge diverse funzioni, tra le principali in ambito di disciplina e regolazione:
Tra le principali attività di gestione, il CONI:
A supporto del diritto allo sport dei bambini e delle donne, vi sono due testi specifici: la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello sport.
Il primo testo è uno strumento giuridico internazionale, redatto dalle Nazioni Unite, che stabilisce in maniera univoca quali sono gli obblighi degli Stati nei confronti dell’infanzia. Lo sport viene riconosciuto, dalla Convenzione, come un diritto che rientra tra le attività ricreative e culturali di uno Stato.
Nello specifico, la Convenzione sancisce:
Per quanto riguarda la Carta Europea dei Diritti delle donne nello sport, proposta dalla Uisp – Unione Italiana Sport per tutti e formalizzata dal Parlamento di Strasburgo, vi è più che altro un rimando ai diritti di pari opportunità.
Le Federazioni e le associazioni sportive devono infatti impegnarsi a promuovere le pari opportunità all’interno della pratica sportiva, a ricercare strumenti utili a promuovere la partecipazione femminile e ad includere le donne nella dirigenza.
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