Il fenomeno delle scommesse sportive è una delle tante tipologie di scommesse esistenti.
Si tratta nello specifico di puntare una somma di denaro su qualcosa, ad esempio sull’esito di un match sportivo, su una gara equestre, sul risultato di una competizione olimpica e così via…
Scommettere sulle competizioni sportive è diventata un’attività sempre più comune e nota, a partire dalla vecchia schedina del Totocalcio, dove il giocatore si impegnava a pronosticare e indovinare i risultati delle partite calcistiche, alle odierne agenzie dove si può scommettere su qualsiasi tipo di sport. Ma è tutto legale? Andiamo con ordine.
Innanzitutto, è bene comprendere che le scommesse sportive sono una forma di gioco d’azzardo, in quanto tale gioco prevede un rischio, è imprevedibile e l’esito è incerto. Le scommesse nascono come una forma di business, perché lucra sugli appassionati di sport che puntano il proprio denaro nella speranza di vincere le proprie puntate. Le scommesse sportive, però, se correttamente regolamentate sono assolutamente legali, vediamo come.
In Italia è l'Amministrazione Accentrata dei Monopoli di Stato (AAMS, che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze) a rilasciare una particolare licenza che deve essere accompagnata da un'autorizzazione fornita dalla polizia, ma solo “a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e di gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. Facciamo riferimento ai giochi più comuni conosciuti, come: gratta e vinci, lotto, superenalotto, ecc.
Inoltre, la legalità del gioco è assicurata anche nel caso in cui si tratti di grandi società, gestite da privati e autorizzate sempre dallo Stato, ovvero i Casinò, che in Italia sono solamente 4: Sanremo, Campione d’Italia, Venezia e Saint Vincent.
Anche nel caso di scommesse online è l’AAMS a disciplinare le concessioni delle licenze per esercizio di gioco, che vengono rilasciate a soggetti che detengono particolari requisiti.
I rilasci delle concessioni sono, però, anche revocabili, nel caso in cui gli operatori che le abbiano ottenute non rispondano più ai requisiti fondamentali imposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato o abbiano compiuto illeciti. Ad esempio, la licenza potrà essere revocata a chi:
Inoltre, fino al 2002, se i concessionari fossero state delle società di capitali, le azioni con diritto di voto dovevano obbligatoriamente essere intestate a persone fisiche, a società in nome collettivo o in accomandita semplice, e non potevano in nessun caso essere trasferite con una semplice girata.
È facile incappare nel rischio di scommesse sportive illecite, può accadere presso un luogo che si spacci per autorizzato od online. Ci sono anche i casi in cui si scommette illecitamente, ma in maniera consenziente e consapevole; ad esempio tra amici, privati o frequentatori abituali di un luogo (bar, circoli, ecc..).
Benchè si tratti sempre di gioco d’azzardo, caratterizzato dalla stessa aleatorietà del risultato, solo lo Stato può autorizzare giochi, perché come stabilisce la Legge: “l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità che prevedono una vincita di qualsiasi tipo e per la cui partecipazione sia richiesto un pagamento in denaro sono esclusivamente riservati allo Stato”.
Quando si parla di esercizio abusivo?
Come abbiamo visto la legge permette solamente allo Stato, o agli enti concessionari autorizzati, l’organizzazione di giochi e/o scommesse, quindi, chiunque si trovi a compiere «esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa», rischia - tra i tanti fatti penalmente rilevanti - la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, come disciplinato dalla Legge 401/89 (interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive).
La stessa pena è riservata a chi promuove o raccoglie, anche per via telefonica e/o telematica, scommesse di ogni tipo senza avere precedentemente ottenuto la concessione, l’autorizzazione o la licenza in base a quanto prescritto dall'articolo 88 Testo unico leggi di pubblica sicurezza (comma 4 bis); così come chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi o di scommesse per via telefonica e/o telematica, se sprovvisto di apposita autorizzazione all'utilizzo di suddetti mezzi per la raccolta o prenotazione.
Inoltre, a chi commette uno degli illeciti in questione, viene vietato l’accesso a qualsiasi luogo dove si svolgano manifestazioni sportive, si organizzino giochi d’azzardo o scommesse, anche se autorizzati regolarmente dallo Stato.
Secondo il codice penale, chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli privati di qualunque specie, proponga un gioco d’azzardo o lo agevoli, sarà punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con ammenda non inferiore a 206 euro.
Il codice punisce non soltanto chi organizza, ma anche chi semplicemente partecipi al gioco d’azzardo, punendolo con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. La pena è aumentata per tutti coloro che sono sorpresi a partecipare al gioco d’azzardo in una casa da gioco o in un pubblico esercizio, ovvero per tutti coloro che hanno messo in gioco poste economicamente rilevanti. Sono puniti anche tutti quei soggetti che a conoscenza dell’illecito non denuncino il fatto alle Autorità competenti.
Dunque, il gioco d’azzardo, purché, compiuto consapevolmente e presso enti autorizzati e riconosciuti dallo Stato, è concesso, e l’esortazione è sempre quella di “giocare responsabilmente”.
Fonti normative:
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