Il Doping riguarda sia l'etica sportiva sia la salute pubblica, sebbene abbastanza diffuso, si tratta di un'azione severamente vietata dalla legge italiana che viene punita penalmente.
Norma fondamentale nella repressione del "fenomeno doping" è la legge 376 del 2000 che punisce il consumo e la commercializzazione di sostanze dopanti.
Affinché vi sia rilevanza penale è necessario che la sostanza illecita dopante sia destinata ad alterare la prestazione sportiva agonistica dell'atleta o a modificare l'esito dei controlli antidoping.
La norma ha dunque rilevanza per l'ambito delle competizioni ufficiali ed agonistiche.
La legge n.376/2000 regola l'utilizzo di sostanza dopanti all'interno dell'ambito sportivo professionistico e definisce così il doping:
"Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"
Secondo la legge, costituisce reato:
Ne consegue che la semplice assunzione non è sanzionabile a livello penale, a meno che non sia dimostrata la volontà di manipolare una competizione sportiva.
Si può riassumere che, al fine di combattere il fenomeno del doping, la legislazione penale italiana punisce chiunque sia coinvolto nell’attività dopante intesa in senso lato. Viene dunque punito penalmente sia lo sportivo, sia chi, anche non rivestendo una particolare qualità, favorisce l’assunzione di doping.
La legge, differenzia le situazioni, prevedendo un aumento di pena se:
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna segue sempre l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione mentre per coloro che commerciano farmaci, sostanze o pratiche dopanti al di fuori dei canali consueti previsti dalla legge, la pena è più elevata (da due a sei anni, con una multa fino a 77.468 euro).
Vi sono tuttavia situazioni in cui l'assunzione di sostanze dopanti non costituisce reato. Non lo è ad esempio quando l'assunzione di tali farmaci è giustificata dalle condizioni di salute dell’atleta.
Inoltre, doparsi non costituisce reato quando lo si fa senza prendere parte ad alcuna competizione, oppure partecipando a competizioni di livello amatoriale. La legge, infatti, fa espresso riferimento a prestazioni agonistiche: devono quindi intendersi escluse tutte le attività di stampo amatoriale.
Oltre a migliorare le performance sportive nel breve momento, il doping può determinare gravi rischi ed effetti nocivi per la salute. Spesso non vengono presi in considerazione i rischi potenziali e gli effetti collaterali negativi, provocati dall'assunzione delle sostanze dopanti.
Per di più, ci sono farmaci che possono anche creare dipendenza sia fisica che psicologica, per cui, quando si smette di assumerli, potrebbero verificarsi i problemi inerenti all’astinenza.
Tra le sostanze più comuni vi sono:
Per volontà del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), nel 1999 a Losanna, venne creata l'Agenzia mondiale antidoping con il fine di coordinare la lotta contro il doping nello sport. La sede di tale fondazione viene spostata, nel 2002 a Montréal anche se giuridicamente resta una fondazione, di diritto privato, regolata dal diritto civile svizzero.
L'AMA ha redatto il Codice Mondiale Anti-Doping, adottato da più di 650 organizzazioni sportive, incluse Federazioni Sportive Internazionali, Organizzazioni Nazionali Anti-Doping, CIO ed il Comitato Internazionale Paralimpico.
Le attività più importanti svolte dalla fondazione comprendono ricerche scientifiche, formazione, sviluppo di modalità anti-doping ed il monitoraggio del Codice Mondiale Anti-Doping.
Il Codice Mondiale Anti-doping è un documento redatto al fine di conformare i regolamenti anti-doping in tutti gli sport e in tutte le nazioni. All'interno dello stesso è presente una lista, aggiornata ogni anno, delle sostanze proibite e dei metodi che gli sportivi non possono utilizzare o assumere. Dal 1 gennaio 2021 entrerà in vigore una nuova versione aggiornata del Codice.
Fonti Normative
legge n.376/2000
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