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Procuratore sportivo: di che cosa si occupa?

Il procuratore sportivo, oggi più correttamente definito agente sportivo, è una figura professionale che tutela gli interessi degli atleti e delle società sportive, occupandosi di tutti gli aspetti legali, contrattuali e commerciali che accompagnano la carriera sportiva.

Il procuratore sportivo, oggi più correttamente definito agente sportivo, è una figura professionale che tutela gli interessi degli atleti e delle società sportive, occupandosi di tutti gli aspetti legali, contrattuali e commerciali che accompagnano la carriera sportiva.

Il suo compito principale è quello di negoziare e procurare contratti di prestazione sportiva professionistica, garantendo ai propri assistiti le migliori condizioni economiche e professionali possibili. In cambio di questa attività, l’agente riceve generalmente una percentuale sugli accordi conclusi.

La professione è disciplinata dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dai Decreti Legislativi 5 ottobre 2022, n. 163 e 29 agosto 2023, n. 120, che hanno sostituito la precedente normativa del D.P.C.M. 23 marzo 2018, istituendo il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il CONI.

Il quadro normativo e le funzioni dell’agente sportivo

Secondo il Regolamento CONI (in vigore dall’11 febbraio 2022), l’agente sportivo è l’intermediario che favorisce i rapporti tra atleti, società e federazioni sportive, occupandosi della gestione del tesseramento, della stipula, del rinnovo o della risoluzione dei contratti di prestazione sportiva professionistica e dei trasferimenti tra club. A queste attività si aggiungono spesso servizi complementari, come la cura dell’immagine dell’atleta, la consulenza fiscale e la gestione delle relazioni pubbliche.

Come si diventa agente sportivo

Per diventare agente sportivo è necessario seguire un percorso ben preciso. Prima di accedere all’esame di abilitazione, il candidato deve svolgere un tirocinio di almeno sei mesi presso un agente già abilitato oppure frequentare un corso di formazione accreditato dal CONI della durata minima di ottanta ore (art. 15 Regolamento CONI).

L’esame di abilitazione si articola in due prove: una prova generale organizzata dal CONI e una prova speciale presso la federazione sportiva di riferimento. La prova generale prevede un test scritto con trenta domande a risposta multipla, suddivise in diritto sportivo, diritto privato e diritto amministrativo, da completare in venti minuti, con soglia minima di venti risposte corrette. Superata questa fase, il candidato sostiene una prova orale, articolata su tre domande (una per materia), considerata superata con una media di almeno sei su dieci. La prova speciale, invece, viene organizzata da ciascuna federazione: nel caso della FIGC, essa consiste in trenta domande a scelta multipla da completare in quaranta minuti, con soglia di superamento fissata a ventisei risposte corrette su trenta (bando FIGC 2025).

Iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi

Superati entrambi gli esami, l’aspirante agente può iscriversi al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, versando i diritti di segreteria di 500 euro e l’imposta di bollo annuale di 250 euro, oltre a presentare una polizza di responsabilità civile professionale.

Dopo l’iscrizione, il CONI rilascia un tesserino identificativo che consente di esercitare la professione. Per mantenere l’iscrizione attiva, è obbligatorio partecipare ai corsi di aggiornamento professionale previsti annualmente (art. 17 Regolamento CONI).

Possono accedere alla professione i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione Europea che godano dei diritti civili e politici, non abbiano riportato condanne per reati dolosi negli ultimi cinque anni e siano in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Non è necessario avere una laurea, ma una formazione universitaria in giurisprudenza, economia o scienze motorie può rappresentare un vantaggio. L’attività è invece incompatibile con qualsiasi ruolo da atleta, tecnico o dirigente in società sportive appartenenti alla stessa federazione (art. 18 Regolamento CONI).

L’agente può, inoltre, organizzare la propria attività in forma societaria per ragioni amministrative o gestionali, ma l’attività di intermediazione rimane sempre personale e può essere svolta soltanto da persone fisiche abilitate e iscritte al Registro (art. 19 Regolamento CONI).

Avvocati e compatibilità professionale

Un caso particolare è rappresentato dagli avvocati, per i quali è prevista la possibilità di esercitare anche la professione di agente sportivo, purché le due attività restino distinte.

L’iscrizione all’albo forense non comporta alcun esonero né dal tirocinio o corso formativo né dalle prove di abilitazione che dovrà, dunque, sostenere. Quando l’avvocato opera come agente sportivo può percepire compensi percentuali sugli accordi che conclude, a condizione che tale attività non riguardi controversie giudiziarie o stragiudiziali nelle quali agisca come legale. Resta comunque valido il divieto di patto di quota lite, sancito dall’art. 13, comma 4, della Legge 247/2012 e dall’art. 25 del Codice Deontologico Forense.

La tutela dei minori e i limiti di rappresentanza

Il D.Lgs. 120/2023 ha rafforzato la tutela dei minori atleti. Un agente può rappresentare un atleta a partire dai 14 anni, ma il mandato deve essere firmato dai genitori o dal tutore legale. La durata massima del mandato è di due anni e non è ammesso il rinnovo tacito, a tutela della libertà contrattuale del giovane sportivo.

L’evoluzione internazionale: i nuovi regolamenti FIFA 2025

Sul piano internazionale, dal 1° gennaio 2025 sono entrati in vigore i FIFA Football Agent Regulations (FFAR 2025), approvati dal FIFA Council il 10 dicembre 2024.

Queste norme hanno introdotto un sistema uniforme di licenze, imponendo l’obbligo di abilitazione FIFA per operare a livello internazionale, fissando limiti alle commissioni (dal 3% al 5%) e prevedendo maggiori obblighi di trasparenza e di prevenzione dei conflitti d’interesse. La FIGC, con il Comunicato Ufficiale n. 255/A del 23 aprile 2025, ha adeguato il proprio Regolamento Agenti Sportivi alle nuove disposizioni FIFA.

Una professione complessa e regolamentata

Oggi la figura dell’agente sportivo rappresenta un punto di equilibrio tra il diritto e lo sport, richiedendo conoscenze tecniche, capacità negoziali e una solida etica professionale. La normativa attuale — D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche, Regolamento CONI, FFAR 2025 — mira a garantire trasparenza, competenza e tutela per atleti e società, consolidando il ruolo dell’agente come intermediario centrale nel mondo sportivo.

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