Il patto commissorio è un accordo vietato dalla legge, in quanto non sono opportunamente tutelati gli interessi del debitore e non viene rispettata la par condicio creditorum. In sostanza le parti non possono decidere in maniera autonoma il trasferimento di beni.
Quando un individuo non riesce più a saldare i debiti contratti con altri, può subire delle azioni legali. Indubbiamente, infatti, chi vanta il diritto di ricevere le somme in questione, avrà tutto l’interesse ad agire per il recupero crediti.
Le azioni disponibili possono essere di diverso tipo, e solitamente prevedono una prima fase soft durante la quale si cerca di sollecitare il pagamento in modo pacifico, per poi intraprendere una vera e propria strategia giudiziaria in caso di esito negativo.
Quasi sempre viene chiesto un decreto ingiuntivo al giudice, che impone così all’inadempiente di dovere pagare quanto previsto entro una determinata data. In caso contrario, potrà avviarsi l’esecuzione forzata.
In alcuni casi, comunque, alcuni beni vengono offerti in garanzia con il pegno o l’ipoteca, ma non possono essere trasferiti direttamente al creditore, senza valutare il loro reale valore e la differenza con l’ammontare del debito.
Negli ultimi anni si sente molto parlare di patto commissorio e patto marciano, ovvero due tipi di accordi che possono essere fatti tra creditore e debitore. Va subito sottolineato, però, che il primo è vietato dalla legge, per svariati motivi che analizzeremo nelle prossime righe.
La linea di confine tra i due istituti potrebbe non sembrare del tutto netta, per i meno esperti del settore, per questo il nostro obiettivo è quello di fornire gli elementi utili per riuscire a individuare le differenze e di conseguenza le modalità per agire secondo quanto previsto dalle norme in questione.
In sostanza il patto commissorio sarebbe un accordo tra creditore e debitore, nei casi in cui quest’ultimo risultasse inadempiente nei confronti del primo. In mancanza del pagamento, infatti, le proprietà dei beni offerti in garanzia, quindi coperti da pegno o da ipoteca, passano direttamente a chi vanta il credito.
In sostanza si tratterebbe di un trasferimento di proprietà dei beni, per riuscire a saldare i debiti.
Si tratta, però, di una opzione non permessa dalla legge italiana, in particolare l’art. 2744 del codice civile afferma che un accordo di questo tipo è sempre nullo:
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Prima di procedere è utile aprire una parentesi per evidenziare il significato di pegno e ipoteca,
Si tratta di diritti reali di garanzia, utilizzati per tutelare chi vanta un credito, dal pericolo dell’insolvenza della controparte.
La differenza tra le due ipotesi riguarda il tipo di bene. Possono essere ipotecati gli immobili, mentre il pegno si riferisce ai beni mobili.
In sostanza con tali provvedimenti viene dato al creditore il diritto di espropriare le proprietà del soggetto inadempiente, per metterle all’asta e ricavarne la cifra di cui ha diritto.
Ma i due soggetti interessati, possono accordarsi tra di loro in modo autonomo? Come abbiamo già evidenziato il patto commissorio non è consentito.
Parlando di accordi tra le parti, non possiamo non considerare il cosiddetto patto marciano, ovvero un’intesa attraverso la quale i beni dati in pegno o sotto ipoteca passano direttamente a chi vanta il credito, ma con alcune differenze rispetto alla situazione che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.
Il titolare del credito, infatti, diventa il proprietario dei beni, ma è costretto a versare alla controparte l’eventuale differenza di valore tra l’oggetto in questione e il debito non saldato.
Egli potrebbe anche scegliere di vendere il bene, coprendo il proprio credito e versando la parte eccedente al debitore.
A differenza del patto commissorio, quindi, in questo caso c’è sempre un accordo tra i due soggetti, ma vengono tutelati gli interessi di entrambi, per questo motivo è consentito dalla legge.
Nel nostro Paese, infatti, non viene concessa la possibilità di farsi giustizia da soli, approfittando della debolezza del soggetto inadempiente, per cercare di diventare proprietari di un bene di valore molto superiore a ciò di cui ha diritto un individuo.
E’ ben diverso accordarsi per un trasferimento di proprietà, effettuato in modo equo, rispetto a una intesa che vede un gioco di potere sproporzionato tra le parti.
Il divieto di consegnare la proprietà degli immobili ipotecati o dei beni sotto pegno, direttamente al creditore, per liberarsi dal peso dei debiti, ha lo scopo di proteggere gli interessi del soggetto più debole, che in questo caso si troverebbe costretto ad accettare non avendo altro modo per uscire dalla situazione.
Il patto commissorio non è considerato valido nel nostro Paese per evitare che non siano tutelati in modo opportuno gli interessi in gioco.
Senza dubbio, quando un individuo si impegna nei confronti di un altro, deve rispettare gli obblighi presi, per questo motivo la legge prevede la possibilità di ipotecare o dare in pegno alcuni possedimenti. Ciò, comunque, non significa regalare dei beni alla controparte.
Se il pagamento non viene effettuato, i beni in oggetto devono essere regolarmente venduti per ricavarne le cifre necessarie per coprire il debito. Ad ogni modo il proprietario originale ha il diritto di ricevere la parte eccedente.
In sostanza si deve seguire la normale procedura esecutiva, e non sono considerati leciti patti che non tengono in considerazioni gli interessi di entrambe le parti, in egual misura.
Il patto commissorio viene vietato per le seguenti ragioni:
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