Il contratto fiduciario è un accordo attraverso il quale una parte aliena un diritto ad un’altra, stabilendo che il bene debba essere usato secondo quanto stabilito. Vediamo come funziona e quali sono gli effetti.
Si tratta di un negozio atipico, dato che la causa del trasferimento di una proprietà non rientra tra quelle previste dalla legge. L’accordo, infatti, si basa su un patto di fiducia tra due soggetti. In sostanza sono coinvolti due negozi giuridici: uno trasferisce un diritto ad un soggetto, l’altro fa nascere l’obbligazione di restituire lo stesso a chi l’ha trasferito o a un terzo.
Va precisato subito che, il riferimento normativo è, in parte, il disegno di legge comunitaria n. 2284 del 15 luglio 2010, ma il Senato non ha approvato la parte inerente alla contratto fiduciario, quindi non esiste una disciplina strutturata in merito.
Le fonti di riferimento, perciò, vanno trovate in norme che regolano istituti affini, e nella giurisprudenza.
Da un punto di vista giuridico il concetto di fiducia è legato a due diversi aspetti:
Spesso tale istituto viene confuso con quello della simulazione, dato che in entrambi i casi c’è l’interposizione di persona, ma si tratta di situazioni diverse tra loro.
Nella simulazione, infatti, l’interposizione è fittizia, ovvero il bene viene solo apparentemente intestato ad un soggetto diverso dal titolare e non ci sono veri effetti. In altre parole il soggetto in questione funge da prestanome.
L’istituto della fiducia, invece, presuppone una reale interposizione di persona. Oltre ad una intestazione di un bene, esistono anche delle obbligazioni. Il fiduciario, quindi, non è soltanto un prestanome, ma piuttosto un mandatario.
Nel primo caso si tratta di una situazione giuridica apparente, mente nel secondo è reale.
Un contratto fiduciario, a seconda dell’accordo, può essere:
In merito all’ultima tipologia va detto che la giurisprudenza tende a considerarla nulla, in quanto l’istituto può entrare in contrasto con il divieto di patto commissorio stabilito dall’art. 2744 c.c.:
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno
Ad ogni modo, il fiduciario assume la piena titolarità della proprietà, in seguito al contratto, quindi è attaccabile da eventuali suoi creditori. Ma, c’è la possibilità di fare valere una delle norme regolatrici del contratto di mandato, ovvero l’art. 1707 c.c.:
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [2704] anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo
I creditori del fiduciante, invece, possono surrogarsi ad esso per riscuotere il credito dal fiduciario.
Per chiarire quanto detto fino ad ora è utile sottolineare che, esistono diverse tipologie di contratto fiduciario, che implicano la possibilità o meno di rendere opponibili a terzi i suoi effetti.
La fiducia romanistica, accolta dal nostro ordinamento, prevede che il patto abbia efficacia obbligatoria. Soggetti terzi individuano come proprietario il fiduciario, perciò il contratto ha soltanto effetti interni. Il fiduciante privandosi totalmente della proprietà rischia che la controparte possa alienare il bene a terzi, violando l’accordo. In tal caso l’interessato può tutelarsi con l’esecuzione in forma specifica, attraverso una sentenza di natura costitutiva.
La fiducia germanistica, non accolta nel nostro ordinamento, prevede che gli effetti siano opponibili a terzi, dato che la proprietà rimane in capo al fiduciante, mentre la controparte può esercitare il diritto per nome e per conto del proprietario.
In seguito alla sottoscrizione di un contratto fiduciario possono nascere effetti diversi, ovvero:
In modo particolare le obbligazioni sono:
Le caratteristiche analizzate sono tipiche anche di altre tipologie contrattuali, sebbene con delle differenze, ad esempio:
Perciò, per ottenere il soddisfacimento degli interessi comuni, il migliore strumento è proprio il contratto fiduciario.
Tale tipologia contrattuale viene considerata nulla se utilizzata per frodare la legge, come sottolinea l’art. 1344 c.c.:
Si reputa altresì illecita la causa [1343] quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa
In modo particolare, la giurisprudenza si è concentrata sulla frode inerente alla fiducia cum creditore, quando viene realizzata una vendita a scopo di garanzia in contrasto con il divieto di patto commissorio. Ad esempio se non viene rispettata la durata delle locazioni di immobili urbani, effettuando una vendita con patto di fiducia, con natura di locazione.
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