La legge sul “testamento biologico” è stata approvata il 14 dicembre 2017 in via definitiva al Senato, entrata in vigore il 31 gennaio 2018 questo fa si che ogni cittadino italiano maggiorenne possa esprimere in maniera cosciente la propria volontà a essere curato o meno quando sarà necessario.
La legge sul testamento biologico si articola in sette punti:
In questo articolo approfondiremo alcuni temi legati appunto al testamento biologico quali il Dat (disposizioni anticipate di trattamento), cosa si può accettare e cosa si può rifiutare, la figura del fiduciario e cosa succede in caso di sua precoce impossibilità a svolgere tale ruolo , quali saranno i compiti del medico che dovrà assistere un paziente che ha sottoscritto il biotestamento, consenso all’eutanasia o cure condivise e le fonti normative.
Nel biotestamento chiunque, purchè maggiorenne, può indicare le proprie volontà in merito all’assistenza sanitaria.
Tale documento è sottoscrivibile sia da persone sane che da persone malate, in particolare le prime.
Potranno modificarlo in qualsiasi momento.
Tale documento servirà al medico che un domani vi prenderà in cura di poter attuare le vs. intenzioni.
Nella nuova legge sono ben definiti anche i punti relativi al consenso informato, rifiuto dell’accanimento terapeutico.
Il biotestamento è un documento in forma scritta all’interno del quale le D.A.T., possono essere espresse come segue:
Sottoscrivendo il biotestamento , ogni individuo maggiorenne può confermare di volersi sottoporre in futuro a ogni tipo di cura, chiedendo quindi di essere assistito fino alla fine, ma può anche rifiutare ogni tipo di accanimento terapeutico ( rianimazione, sedazione con oppiacei o antidolorifici, intubazione, sedazione profonda).
Nel biotestamento ogni individuo, nel pieno potere delle sue facoltà mentali, potrà decidere come dovrà procedere il medico in caso di bisogno, visto che a volte tali trattamenti devono esser fatti d’urgenza in stati in cui il paziente non sarebbe in grado di esprimere una opinione.
Importante: i minorenni non possono compilare il testamento biologico , solamente un genitore o tutore legale del minore potrà firmare il consenso informato sempre e comunque dopo aver preso in capo l’opinione del minore.
Nel biotestamento, all’interno del paragrafo relativo alla Dat, viene fuori la figura del “fiduciario” .
Il fiduciario è una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere che accetta la nomina con un documento separato da allegare alle Dat sottoscritte dal richiedente.
Il sottoscrittore , se vuole , può indicare anche un fiduciario supplente, che interverrebbe se il primo si trovasse impossibilitato a svolgere l’incarico.
Il fiduciario entrerà in causa quando il paziente che lo ha nominato non sarà più in grado di esprimersi, questo soggetto delegato avrà la facoltà, in accordo con il personale sanitario, di modificare le Dat disposte dal paziente, in modo da poter eventualmente somministrare al paziente nuove cure o terapie che al momento della compilazione originaria del documento non erano ancora disponibili che in quel momento possono però esser utili al miglioramento dello stato di salute di quest’ultimo.
La figura del fiduciaria non è obbligatoria e può essere revocata o sostituita in qualsiasi momento.
Qualora il fiduciario venisse a mancare o diventasse incapace di intendere e volere prima dell’assistito e quest’ultimo non volesse sostituirlo, restano sempre valide le disposizioni indicate nel documento sottoscritto.
Il medico che si troverà a doversi occupare di un paziente, che ha sottoscritto un testamento biologico, dovrà rispettare le indicazioni riportate nel documento.
Il medico sarà esente da responsabilità civili o penali, ma è tenuto a rispettare le volontà del paziente di rinunziare al trattamento, il paziente però non può richiedere trattamenti sanitari che siano in contrasto con le norme di legge/ la deontologia professionale o le pratiche clinico assistenziali, se si verificasse il medico non avrebbe nessun obbligo nei confronti del paziente.
Il medico dovrà però fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze del paziente, anche se quest’ultimo ha rifiutato i trattamenti sanitari revocando il consenso, fornendo comunque all’occorrenza una adeguata terapia del dolore anche se la legge impone il divieto di accanimento terapeutico soprattutto nei malati terminali a breve termine.
Nel caso in cui il medico sia obbiettore di coscienza e quindi non se la senta di attuare quanto indicato, l’ospedale dovrà garantire un minimo di specialisti che riconoscano e rispettino le volontà del paziente.
L'eutanasia in Italia, intesa come atto intenzionato a indurre la morte di un paziente, anche se per quest’ultimo non vi è più nulla da fare, è vietata. Tale possibilità non è neppure prevista nel testamento biologico.
Cosa differente invece sono le cure condivise o pianificazione condivisa delle cure, che può verificarsi nel momento in cui il paziente abbia delle patologie croniche o invalidanti destinate a spegnere le aspettative di vita del paziente.
A questa pianificazione deve attenersi tutta l'equipe medica ogni qual volta che il paziente si trovi in una situazione di incapacità a comunicare e quindi non possa esprimere il proprio consenso.
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