L’adozione di maggiorenne è possibile a fronte del rispetto di determinati criteri, come disciplinato dal Libro I, titolo VII, capo 1 e 2 del codice civile art. da 291 a 341.
In origine, l’adozione un soggetto che avesse compiuto la maggiore età, era possibile per garantire la discendenza familiare a chi non avesse figli e quindi eredi, in modo da rendere possibile la trasmissione del patrimonio e il proseguo del cognome. Solitamente l’adottante sceglieva di adottare una persona alla quale fosse legato da un vincolo d’affetto, da una comprovata “affectio familiaris”.
Il comma 1 dell’art. 291 consentiva l’adozione, a soggetti che non avessero discendenti, che avessero compiuto i 35 anni d’età e che avessero almeno 18 anni di differenza con la persona da adottare.
La Corte Costituzionale ha, con la sentenza n°557 del 19/05/1988 e con la n°245 del 20/07/2004, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 291 del codice civile, in quanto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella sezione in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi, minorenni o maggiorenni, se consenzienti.
Di conseguenza, il contenuto precettivo di suddetto art. 291 del codice civile è da considerarsi nullo, perché applicabile solo a soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, sopprimendo di fatto il vincolo dei 35 anni; così viene abrogato anche il secondo comma.
A proposito del vincolo di parentela, questa è da considerarsi valida sia se la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio che all’esterno dello stesso, sia quando il figlio è adottivo, escludendola, invece, perentoriamente nel caso di adozione di maggiorenne (la Legge 10/12/2012 n°219 ha modificato l’art. 74 del c. c., introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio).
Nel momento in cui si procede all’adozione di maggiorenne è espressamente richiesto il consenso delle parti coinvolte, nello specifico:
• dell’adottante, dell’adottato e dei loro eventuali coniugi; (art. 296 e art. 297 del c.c.);
• dei figli (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
• dei genitori dell'adottato;
Con l’adozione non mutano i diritti dell’adottato nei confronti della famiglia d’origine, né si verificano effetti nei confronti dei suoi parenti e di quelli dell’adottante. Anzi, l’adottato acquisisce dei diritti:
• agli alimenti;
• a succedere (tramite testamento) all’adottante così come i figli legittimi;
• di anteporre il cognome dell’adottante al proprio (art. 299 del c.c.);
Quali effetti si hanno sull’adottante:
• non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;
• non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.
Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione.
In riferimento alla possibilità di anteporre il cognome dell’adottante al proprio, c’è da precisare che la Corte Costituzionale non lo ha considerato irrazionale; così come non si viola alcun diritto all’identità personale, sia che il cognome adottivo preceda o segua il proprio dell’adottato.
Abbiamo esaminato le motivazioni che inducevano dei soggetti ad adottare una persona maggiorenne, parlando di eredità, di proseguo della stirpe e così via, ma oggi cos’è cambiato?
In buona sostanza ad oggi i tempi sono nettamente cambiati, quando si parla di famiglia, lo si fa sicuramente in un’accezione più ampia. Conosciamo moltissimi esempi di quelle che sono ormai comunemente definite “famiglie allargate”, composte da soggetti in seconde nozze (o più) che costituiscono famiglia con coniugi, a loro volta, separati o divorziati, ecc…
A questo proposito, il Tribunale di Parma ha esaminato la regola perentoria espressa nell’art. 299 del codice civile (che fa riferimento al cognome dell’adottato), che recita:
“L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”
Dopo l’analisi della norma, il Tribunale di Parma ha formalizzato un’”unione di fatto” tra due non consanguinei, nel caso di un'adozione di maggiorenne. Una ragazza è stata adottata dall’ex marito della mamma biologica. La ragazza e il soggetto avevano, negli anni, costruito un rapporto, che benchè non fosse biologico, era molto significativo e come tale era riconosciuto dagli altri membri della famiglia.
Nasce così la necessità di apportare delle modifiche tramite deroga all’art. 299 del codice civile.
Il Tribunale di Parma rileva (con sentenza 27 febbraio 2019, n. 2) come la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 è intervenuta sul terzo comma dell’art. 299 c.c. stabilendo che è possibile, in caso di adozione di maggiorenne compiuta da due coniugi, attribuire il cognome di entrambi, purchè di comune accordo.
La procedura di adozione di maggiorenne è gestita in maniera differente da quella che riguarda i minori, essendo quest’ultimi ancora sottoposti alla tutela genitoriale e non essendo ancora soggetti dotati di capacità giuridica.
La richiesta va presentata con una domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale ove risiede l’adottante. È possibile che in alcuni tribunali sia richiesta la presenza di un legale che aiuti a svolgere la procedura con quanta più professionalità e delicatezza possibili, collaborando con adottante, adottato ed eventuali familiari.
È possibile revocare l’adozione, ma solamente in casi specifici previsti dalla legge, quali:
• indignità dell’adottato: qualora questi abbia attentato alla vita dell’adottante, del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole di delitto punibile con una condanna non inferiore a 3 anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante;
• indignità dell’adottante: nel caso in cui questi abbia attentato alla vita dell’adottato, del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti dello stesso. In questo caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato;
Fonti normative sul tema adozione di maggiorenne:
art. dal 291 al 341 del codice civile
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