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Cittadinanza italiana per matrimonio: requisiti per richiederla

L'acquisizione della cittadinanza da parte di stranieri a seguito di matrimonio con cittadino italiano, è una possibilità offerta dal nostro ordinamento. Vediamo da vicino i requisiti e le condizioni per ottenerla.

La cittadinanza italiana è definita come la condizione riconosciuta ad un individuo che consente al medesimo di godere pienamente dei diritti civili e politici nel nostro Paese.

La regolamentazione del percorso attraverso il quale ottenere la cittadinanza è andata incontro nel tempo a diverse modifiche ed evoluzioni. Si tratta infatti di una tematica sempre attualissima, frequentemente oggetto di riflessioni e di dibattito all'interno del contesto politico nazionale.

Esistono ad oggi diverse strade percorribili per richiedere ed ottenere la cittadinanza, ciascuna delle quali necessariamente legata ad una serie di requisiti e/o condizioni che riguardano la persona straniera interessata al riconoscimento dello status di cittadino italiano.

Fotografiamo dunque insieme le principali modalità che, in questo momento, rendono possibile il raggiungimento o il riconoscimento di tale status. 

​Acquisizione automatica della cittadinanza

La prima condizione che garantisce automaticamente lo status di cittadino italiano è il cosiddetto ius sanguinis. Si parla in tal caso di acquisizione per discendenza diretta da un genitore che già possiede la cittadinanza. In parole povere, si è italiani se almeno un genitore è italiano.

Può altresì accadere che un bambino nasca in Italia da genitori stranieri, ma il cui Paese non contempla la trasmissione per così dire automatica della cittadinanza dal genitore al figlio nato all'estero. In questo caso il bambino acquisisce lo stato di italiano, ed il medesimo stato risulta attribuibile a tutti i bambini nati nel nostro Paese da genitori apolidi o ignoti.

Vi è poi il caso del minorenne adottato da un italiano: in questo caso il minore acquista di diritto la cittadinanza. Se l'adottato risulta maggiorenne invece, può ottenere lo status di italiano per naturalizzazione, a seguito di cinque anni di residenza legale in Italia, a partire dal momento dell'adozione.

Se un genitore italiano decide di riconoscere un figlio minorenne anche trascorso diverso tempo dalla sua nascita, il bambino sarà considerato italiano. Se il riconoscimento avviene per figlio già maggiorenne, questi potrà decidere di conservare la propria cittadinanza ma potrà altresì scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento.

​Acquisizione della cittadinanza su richiesta

Qualora non sussistano le condizioni per il riconoscimento automatico dello status di cittadino italiano, è comunque possibile farne richiesta dinnanzi alla presenza delle condizioni definite dalla legge.

Le principali casistiche che permettono di presentare richiesta sono:

  • acquisto volontario: questa situazione riguarda individui che discendono per nascita - sino al secondo grado - da italiani che abbiano perso la cittadinanza, ma dinnanzi alla presenza di particolari condizioni: prestando servizio militare per il nostro Paese e dichiarando in via preventiva di voler acquisire la cittadinanza; assumendo un impiego pubblico per lo Stato italiano, anche se lo svolgimento della mansione avviene all'estero; effettuando la richiesta come maggiorenne che risiede sul territorio italiano legalmente da almeno due anni.
  • nascita in Italia da genitori stranieri: in tal caso si acquisisce lo status al raggiungimento della maggiore età, previa residenza legale ed ininterrotta.
  • per residenza, legale ed ininterrotta: come principio di base, il periodo deve'essere pari o superiore ai 10 anni, ma sono contemplati periodi inferiori per circostanze particolari. Ad esempio, l'essere cittadino U.E. permette la presentazione della domanda dopo 4 anni di residenza.
  • infine, la tipologia che andremo di seguito ad esaminare, prevede la possibilità di acquisizione della cittadinanza per matrimonio.

​Cittadinanza per matrimonio: cosa dice la legge

Non è infrequente la situazione che riguarda coppie costituite da un cittadino italiano ed un cittadino straniero, ove il cittadino straniero desideri vedersi riconosciuta la cittadinanza.
Il nostro ordinamento prevede dunque tale possibilità vincolandola, come del resto per le altre modalità di richiesta, ad una serie di condizioni e requisiti.

​Donne sposate con un cittadino italiano prima del 27/04/1983

Bisogna anzitutto illustrare una prima tipologia, che interessa esclusivamente donne straniere le quali abbiano contratto matrimonio con un cittadino italiano anteriormente alla data del 27/04/1983. Per costoro vige il riconoscimento automatico dello stato di italiana, anche qualora a seguito dell'unione, sia subentrato un divorzio o il decesso del coniuge.
Nel caso in cui, dunque si verificasse la casistica descritta, il riconoscimento della cittadinanza implicherebbe il pagamento di una tassa di 300 euro da parte di qualsiasi soggetto maggiorenne ne facesse richiesta (legge n. 89/2014).

Va sottolineato come la possibilià illustrata pocanzi coinvolge solo soggetti di sesso femminile, non risulta applicabile agli uomini.

C'è inoltre da specificare che questa situazione non sussiste qualora, al momento del matrimonio, il coniuge non fosse ancora considerato cittadino italiano ed abbia poi richiesto ed ottenuto lo status successivamente ed in virtù della legge n. 379 del 14 dicembre del 2000.

​Matrimoni contratti dopo il 27/04/1983

In tal caso risulta necessario riferirsi all'art. 5 della legge 91/92 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo questa fonte il soggetto, straniero o apolide (indifferentemente uomo o donna), coniugato con un cittadino italiano, può formulare la propria richiesta a seguito del matrimonio o dell'unione civile, a patto che risieda sul territorio della Repubblica da almeno due anni. La residenza deve essere legale e comprovata da apposita documentazione (iscrizione all'anagrafe). Se tuttavia il soggetto richiedente risiede all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data del matrimonio. In entrambi i casi descritti, affinché la richiesta risulti valida, non deve essere sopravvenuto l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili dell'unione, né la separazione personale fra i coniugi.
Per quanto concerne la presenza di figli che siano nati o che siano stati adottati dalla coppia, le tempistiche elencate si dimezzano.
La concessione avviene tramite decreto del Prefetto, ai sensi della Direttiva ministeriale del 7 marzo 2021.

Ulteriori requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio

La legge 1 dicembre 2018, n. 132, meglio nota come "Decreto sicurezza e immigrazione", ha introdotto un'ulteriore clausula per la presentazione della domanda da parte di coniuge straniero.
La clausula riguarda nello specifico gli individui che non hanno firmato l'accordo di integrazione o che non sono in possesso di permesso U.E. per soggiorni di lungo periodo nel territorio dell'Unione.

Merita una precisazione il contenuto dell'accordo di integrazione, entrato in vigore il 10 marzo del 2012 ("Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato" - D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179). Questo istituto si configura come il tentativo di sancire una sorta di patto fra il cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio, e dall'altra parte lo Stato. Si tratta di un patto basato su impegni reciproci: lo Stato, dal canto suo, si impegna nel fornire all'individuo il godimento dei diritti fondamentali, nonché gli strumenti necessari al fine di favorirne l'apprendimento della lingua, della cultura, dei principi a fondamento della Costituzione italiana. Il cittadino straniero "ricambia" tale promessa impegnandosi al rispetto delle regole della società civile, per intraprendere un percorso di integrazione all'interno del Paese ospitante.

Tornando dunque alla clausula inerente i cittadini stranieri che non hanno firmato l'accordo, essa prevede l'onere da parte di tali cittadini, qualora desiderino veder riconosciuto lo status di italiano, di comprovare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Viene richiesto un livello di conoscenza B1 - "pre-intermediate" del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER). Esso implica la capacità di sostenere conversazioni su argomenti noti o di interesse, manifestando la capacità di comprendere gli elementi principali del discorso.

Per quanto concerne la dimostrazione di questo livello di padronanza, è necessario produrre della documentazione che lo attesti. A tal fine, è possibile riferirsi ad un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, necessariamente riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il livello B1 corrisponde infatti a qualsiasi titolo di studio previsto nell'ordinamento scolastico italiano, partendo dalla licenza elementare.
In alternativa, è possibile rivolgersi ad un ente privato titolato al rilascio della certificazione di conoscenza della lingua.

Fonti legislative:

  • ​legge n. 89/2014
  • legge n. 379 del 14 dicembre del 2000 
  • art. 5 della legge 91/92 e successive modifiche
  • legge 1 dicembre 2018, n. 132 
  • "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato" - D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179

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