Divorzio coniugi stranieri in Italia: anche gli stranieri che vivono in Italia hanno il diritto di divorziare, ma secondo le normative italiane o quelle del loro paese di provenienza?
Per quanto concerne il tema del divorzio fra coniugi italiani, l'iter per sancire ufficialmente l'interruzione del rapporto matrimoniale e provvedimenti connessi inerenti l'assegno di mantenimento per i coniugi e gli accordi di affidamento dei figli, vi è un'ampia diffusione di informazioni in materia.
E’, però, legittimo chiedersi cosa avviene se la domanda di porre fine al matrimonio, arriva da una coppia straniera, quindi residente in Italia ma senza avere la cittadinanza.
I due coniugi provengono da stati diversi dal nostro, regolati da leggi e dinamiche diverse, magari in alcuni casi non è nemmeno consentito il divorzio nel loro paese, ma in Italia quali diritti possono avere?
La cittadinanza è utile per potere partecipare attivamente alla vita in una nazione, si possono avere maggiori diritti e doveri, in ambito civico e politico, ma i diritti fondamentali della persona vengono in ogni caso garantiti anche ai residenti stranieri.
Il matrimonio è, infatti, considerato come un diritto fondamentale, in particolare “un diritto e una libertà che devono essere assicurati senza distinzioni di sorta”. E lo stesso discorso vale per il divorzio.
Ogni Stato ha una propria visione dei diritti fondamentali riconosciuti a uno straniero, e in particolare del suo ruolo di garante nella tutela della persona in generale.
Le nazioni, perciò, tutelano una serie di diritti considerati inviolabili per tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza.
In Italia tale concetto è espresso chiaramente dell’art 2 della Costituzione, che afferma:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
I diritti e le libertà inerenti ad esigenze essenziali della condizione umana hanno un carattere universale, e superano quindi i limiti di territorialità e il concetto di cittadinanza.
La legge considerata in un certo senso la “via maestra” per quanto riguarda la separazione e il divorzio di stranieri residenti in Italia, ma anche di cittadini italiani residenti all’estero è la n. 218/1995, che rientra nella branca del diritto internazionale privato italiano.
In particolare, l’art 31 dice:
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; In mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Quindi, in caso di cittadinanza comune tra i coniugi stranieri si dovrebbero considerare le leggi della nazione di provenienza, in caso contrario quelle del Paese dove è maggiormente concentrata la vita della famiglia.
Esiste, però, un’ulteriore regolamentazione, che va ad integrare e a volte a superare la 218/1995, il Regolamento Europeo 1259 del 2010.
Esso prevede che i coniugi debbano avere la possibilità di scegliere, in comune accordo, la legge da applicare, e solo in caso di disaccordo, si dovrebbe applicare la normativa nazionale interna.
Da quanto emerso dalle normative di riferimento in caso di divorzio di cittadini stranieri residenti in Italia, si aprono due strade, con implicazioni diverse:
Vediamo di seguito cosa succede in questo due diversi scenari.
Come previsto dalla Costituzione italiana, in Italia vengono garantiti i diritti inviolabili della persona, e tra questi è presente il matrimonio e la possibilità di divorziare.
Si presenta però un problema, quale normativa si deve usare come riferimento? Quella italiana o quella del paese di cittadinanza?
Nel Regolamento Europeo 1259 del 2010, si chiarisce tale concetto, affermando che la scelta della legge da applicare può essere a discrezione dei coniugi, se riescono a trovare un accordo tra di loro.
In alcuni casi, infatti, nei loro paesi di origine, e dove hanno tuttora la cittadinanza, non è previsto il divorzio, come ad esempio in Marocco o nelle Filippine.
I coniugi hanno, quindi, la possibilità di scegliere assieme a quale normativa affidarsi, optando per quella che sentono più vicina ai loro interessi.
Ovviamente la scelta non può essere completamente libera, per evitare il diffondersi del cosiddetto “forum shopping”, ovvero la scelta del tribunale più favorevole, anche fuori dai confini di cittadinanza e residenza, per ottenere maggiori benefici.
Le opzioni a disposizione dei coniugi, che si trovano in una situazione di accordo in merito alla normativa da utilizzare, sono le seguenti:
In caso di divorzio tra cittadini stranieri in Italia, può accadere che non ci sia un accordo comune.
Ciò significa che i coniugi hanno interessi diversi, e non riescono a stabile assieme quale normativa utilizzare, tra quelle previste.
Tale situazione in effetti non risulta particolarmente strana, il matrimonio è ormai finito ed entrambi intendono tutelare esclusivamente i loro interessi, nel modo che ritengono più giusto.
Probabilmente la loro prospettiva di vita non è più la stessa, come i valori di fondo, per questo motivo anche la scelta della normativa più adatta può risultare complicata.
In questo caso, il divorzio e la separazione di coniugi stranieri, che non hanno trovato un accordo tra di loro, vengono disciplinati in base alle normative:
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