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Divorzio all'estero: validità in Italia

A volte, alcune coppie decidono di richiedere il divorzio all'estero per ridurre i tempi di attesa. Infatti in vari Paesi dell'Unione Europea, è possibile divorziare nel giro di 3-4 mesi, senza ottenere la separazione. Il divorzio all'estero è valido anche in Italia? In questo articolo chiariremo la questione.

Divorzio all'estero: validità in Italia

In Italia, per poter richiedere il divorzio è necessario un avvocato divorzista e procedere con la separazione. Quest'ultima è stata istituita per sospendere provvisoriamente il divorzio e permettere la riconciliazione.

La legge sul divorzio breve ha ridotto il tempo necessario per ottenere il divorzio, dal momento della separazione. Infatti dal 2015, si può presentare la richiesta di divorzio dopo sei mesi, dalla separazione consensuale, o dopo 1 anno, dalla separazione giudiziale.

Tuttavia, se si vogliono ridurre ulteriormente i tempi della procedura, è possibile ottenere il divorzio all'estero. Infatti in molti Paesi Europei, come la Romania e la Spagna, non è necessaria la separazione per divorziare.

Dunque, i coniugi potranno ottenere il divorzio nel giro di qualche mese, presentando la richiesta di divorzio al Tribunale Civile del Paese estero.

Entrambi i coniugi devono essere d'accordo per eseguire il procedimento di divorzio all'estero, e uno dei coniugi deve avere la residenza provvisoria nel Paese estero in questione. La residenza provvisoria, non cancellerà la residenza italiana del coniuge richiedente.

Dopo che la richiesta viene depositata, la procedura si concluderà in una sola udienza, attraverso l'emissione della sentenza di divorzio. Successivamente, quest'ultima verrà trascritta in Italia, presso il Comune dove è avvenuto il matrimonio.

L’art. 64 stabilisce che “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;

b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

L’art. 65 prevede che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa’’.

L’art. 66 stabilisce che “i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano“.

Divorzio all'estero: quanto costa

Il divorzio al'estero si può ottenere in 3-4 mesi, e dopo la trascrizione sarà valido anche in Italia. Tuttavia la domanda che spesso le persone, interessate a ottenere il divorzio all'estero, si pongono è: quanto costa?

Il costo oscilla da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 10.000 euro, tale somma include la parcella dovuta all'avvocato per il suo incarico e l'affitto di una casa per risiedere nel Paese estero.

In Italia, ottenere il divorzio congiunto, tramite l'assistenza di un avvocato, ha un costo minore, di solito pari a 1.000-3.000 euro. Tuttavia bisognerà attendere tempi più lunghi, dovuti al fatto che si deve ottenere la separazione.

A tal proposito, è importante fare un'ulteriore riflessione: se si considerano anche i costi sostenuti per richiedere la separazione, non ci sarà molta differenza tra quanto speso per un divorzio all'estero, e un divorzio in Italia.

Conclusioni

In sintesi, due coniugi possono ottenere il divorzio all'estero in 3-4 mesi. Ciò è possibile, perché in alcuni Stati dell'Unione Europea si può divorziare senza separarsi.

Per ottenere il divorzio all'estero servono due requisiti:

  1. consenso dei coniugi;.
  2. residenza provvisoria di uno dei coniugi nel Paese estero, dove si richiede il divorzio.

Dopo aver presentato la richiesta di divorzio all'estero, il procedimento si conclude in una sola udienza tramite l'emissione della sentenza di divorzio.

Il divorzio all'estero ha validità anche in Italia, dopo la trascrizione della sentenza di divorzio nel Comune italiano dove è stato registrato il matrimonio.

Facendo un calcolo sommario, se si considerano le spese di affitto della casa nel Paese estero e le spese della consulenza dell'avvocato incaricato, il divorzio all'estero ha un un costo leggermente superiore rispetto alla separazione consensuale e al divorzio congiunto ottenuti in Italia.

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