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Adozione di maggiorenne: è possibile farla?

L’adozione di maggiorenne è possibile a fronte del rispetto di determinati criteri, come disciplinato dal Libro I, titolo VII, capo 1 e 2 del codice civile art. da 291 a 341.

Si definisce adozione il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue. L’istituto è stato oggetto di una serie di provvedimenti, ma ha conservato invariata la disciplina codicistica solo con riferimento al caso di adozione di maggiorenni, istituto questo del diritto civile diverso da quello dell’adozione di un minorenne.
L’adozione di persone maggiori di età è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del codice civile (artt. 291 c.c. e ss.).

In origine, l’istituto era stato pensato per assicurare una discendenza a soggetti che non avevano avuto figli biologici o gli avevano prematuramente perduti, in modo da rendere possibile la trasmissione del patrimonio e il proseguo del cognome.

In tal modo, si è voluto attribuire all’adozione di un maggiorenne una funzione “sostitutiva” della maternità o paternità. Precipuamente, l’art. 291 c. 1 c.c. prevedeva che l’adozione di un maggiorenne fosse possibile solo nel caso in cui l’adottante non avesse già figli legittimi o legittimati, che avesse compiuto i 35 anni d’età e che avesse almeno 18 anni di differenza con la persona da adottare. Solitamente l’adottante sceglieva di adottare una persona alla quale fosse legato da un vincolo d’affetto, da una comprovata “affectio familiaris”.

Il comma 1 dell’art. 291 consentiva l’adozione, a soggetti che non avessero discendenti, che avessero compiuto i 35 anni d’età e che avessero almeno 18 anni di differenza con la persona da adottare.

La Corte Costituzionale ha, con la sentenza n°557 del 19/05/1988 e con la n°245 del 20/07/2004, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 291 del codice civile, in quanto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella sezione in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi, minorenni o maggiorenni, se consenzienti.

Di conseguenza, il contenuto precettivo di suddetto art. 291 del codice civile è da considerarsi nullo, perché applicabile solo a soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, sopprimendo di fatto il vincolo dei 35 anni; così viene abrogato anche il secondo comma.

A proposito del vincolo di parentela, questa è da considerarsi valida sia se la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio che all’esterno dello stesso, sia quando il figlio è adottivo, escludendola, invece, perentoriamente nel caso di adozione di maggiorenne (la Legge 10/12/2012 n°219 ha modificato l’art. 74 del c. c., introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio).

In tal modo ha escluso a priori la possibilità che sorga un vincolo di parentela con gli altri membri della famiglia dell’adottante. L’unico rapporto esclusivo che sorge è quello tra quest’ultimo e l’adottato.

Adottante e adottato, chi decide nell'adozione di maggiorenne?

Nel momento in cui si procede all’adozione di maggiorenne è espressamente richiesto il consenso delle parti coinvolte, nello specifico:

•         dell’adottante, dell’adottato e dei loro eventuali coniugi; (art. 296 e art. 297 del c.c.);

•          dei figli (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;

•          dei genitori dell'adottato;

Con l’adozione non mutano i diritti dell’adottato nei confronti della famiglia d’origine, né si verificano effetti nei confronti dei suoi parenti e di quelli dell’adottante. Anzi, l’adottato acquisisce dei diritti:

•          agli alimenti;

•          a succedere (tramite testamento) all’adottante così come i figli legittimi;

•          di anteporre il cognome dell’adottante al proprio (art. 299 del c.c.);

Sul punto occorre fare una importantissima precisazione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 135/2023 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 299 c.c. nella parte in cui non consentiva, con la sentenza di adozione, di aggiungere in posposizione invece che di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiorenne.
Con la sentenza di adozione, gli effetti che conseguono sull’adottante sono:

  • non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;
  • non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.

Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione.

Nel caso in cui l’adottante dovesse morire dopo aver prestato il consenso, ma comunque prima dell’emanazione del decreto, si può procedere con il compimento degli atti necessari all’adozione di talché l’adozione produrrà i suoi effetti dalla morte dell’adottante oppure i suoi eredi possono presentare al Tribunale dei Minorenni memorie per opporsi all’adozione. 

Adozione di maggiorenne oggi

Abbiamo esaminato le motivazioni che inducevano dei soggetti ad adottare una persona maggiorenne, parlando di eredità, di proseguo della stirpe e così via, ma oggi cos’è cambiato?

In buona sostanza ad oggi i tempi sono nettamente cambiati, quando si parla di famiglia, lo si fa sicuramente in un’accezione più ampia. Conosciamo moltissimi esempi di quelle che sono ormai comunemente definite “famiglie allargate”, composte da soggetti in seconde nozze (o più) che costituiscono famiglia con coniugi, a loro volta, separati o divorziati, ecc…

A questo proposito, il Tribunale di Parma ha esaminato la regola perentoria espressa nell’art. 299 del codice civile (che fa riferimento al cognome dell’adottato), che recita:

“L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”

Dopo l’analisi della norma, il Tribunale di Parma ha formalizzato un’”unione di fatto” tra due non consanguinei, nel caso di un'adozione di maggiorenne. Una ragazza è stata adottata dall’ex marito della mamma biologica. La ragazza e il soggetto avevano, negli anni, costruito un rapporto, che benchè non fosse biologico, era molto significativo e come tale era riconosciuto dagli altri membri della famiglia.

Nasce così la necessità di apportare delle modifiche tramite deroga all’art. 299 del codice civile.

Il Tribunale di Parma rileva (con sentenza 27 febbraio 2019, n. 2) come la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 è intervenuta sul terzo comma dell’art. 299 c.c. stabilendo che è possibile, in caso di adozione di maggiorenne compiuta da due coniugi, attribuire il cognome di entrambi, purchè di comune accordo.

Adozione di un soggetto maggiorenne: cosa occorre nella pratica?

La procedura di adozione di maggiorenne è gestita in maniera differente da quella che riguarda i minori, essendo quest’ultimi ancora sottoposti alla tutela genitoriale e non essendo ancora soggetti dotati di capacità giuridica.

La richiesta va presentata con una domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale ove risiede l’adottante. Nel caso si tratti di adozione di maggiorenni da parte di cittadini italiana all’estero, la residenza deve essere individuata per analogia, art. 12 disp. prel. c.c., con l’art. 29 L. n. 184/1983 nella circoscrizione giudiziaria dell’ultimo domicilio in Italia dell’adottante.

Revoca dell’adozione, è possibile?

È possibile revocare l’adozione, ma solamente in casi specifici previsti dalla legge, quali:

•          indignità dell’adottato: qualora questi abbia attentato alla vita dell’adottante, del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole di delitto punibile con una condanna non inferiore a 3 anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante;

•          indignità dell’adottante: nel caso in cui questi abbia attentato alla vita dell’adottato, del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti dello stesso. In questo caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato;

Fonti normative sul tema adozione di maggiorenne:

art. dal 291 al 341 del codice civile 

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