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Adozione: criteri di adottabilità e procedure

L’adozione, sia nazionale che internazionale, rappresenta un momento molto delicato, per questo sono previste delle specifiche procedure da seguire. Vediamo come devono procedere i genitori interessati e quali sono le differenze con l’affido familiare.

Sono molte le famiglie italiane, interessate ad adottare un bambino, non tutti però sanno esattamente quali sono i requisiti richiesti dalla legge per essere idonei, e come bisogna attivarsi per iniziare la procedura. 

Si tratta di un momento molto delicato, per questo le tempistiche possono essere anche lunghe, per potere trovare la migliore soluzione possibile, e consentire al bambino di potere crescere con l’amore di una famiglia. 

Le leggi pongono primaria attenzione alla tutela dei minori, prevedendo delle regole ben definite in merito. Nelle prossime righe analizzeremo la questione, fornendo valide indicazioni a chi intende iniziare tale percorso.

L’adozione nazionale

I coniugi che intendono procedere con l’adozione devono innanzitutto presentare una domanda al tribunale per i minorenni, competente nella provincia di residenza. In alcuni casi sono disponibili on line diverse informazioni e modelli da compilare, per potere ridurre i tempi inerenti a questa prima fase. 

Una volta ricevuta la documentazione il giudice minorile trasmette il dossier ai servizi sociali, che si occuperanno di effettuare alcune verifiche entrando in contatto con gli interessati. L’iter dura circa 6 mesi e in caso di esito positivo viene rilasciato un attestato per dimostrare l’idoneità all’adozione.

In seguito, in presenza di minori in stato di adottabilità, viene contattata la coppia ritenuta più adeguata, e viene avviato il cosiddetto affidamento preadottivo, della durata di un 1 anno. La coabitazione di prova viene seguita dai servizi sociali attraverso delle verifiche periodiche, redigendo alla fine una relazione che viene trasmessa al tribunale.

Se la prova è stata positiva, viene emessa la sentenza di adozione, con effetti permanenti e definitivi, ovvero il bambino diventa figlio degli adottanti e viene equiparato ai figli naturali. In sostanza il minore assume il cognome dei genitori e instaura dei rapporti parentali con tutta la famiglia.

L’adozione internazionale

Per procedere con l’azione internazionale la coppia, dopo essere stata dichiarata idonea, ha un anno di tempo per scegliere uno degli enti autorizzati per le adozioni internazionali: agenzie, onlus e associazioni iscritte in un albo specifico, con il compito di assistere i rapporti tra i coniugi e il bambino di un altro paese. 

Una volta individuato il minore, sono previsti diversi incontri conosciutivi nel paese originario e solo al loro termine viene prodotta tutta la documentazione necessaria per autorizzare l’ingresso e la permanenza del bambino in Italia.

Una volta entrato nel nostro Paese, il minore diventa ufficialmente e in modo definitivo un cittadino italiano oltre che un membro della famiglia.

Criteri di adottabilità

Dopo avere visto quali sono le procedure previste, è necessario sottolineare i requisiti previsti per legge per potere essere considerati idonei, ovvero indispensabili perché la domanda venga accolta.

È necessario:

  • Che la coppia sia spostata da almeno 3 anni e non sia separata;
  • Avere convissuto per almeno 3 anni consecutivi, anche se il matrimonio è più recente;
  • La differenza di età tra almeno uno degli adottanti e il minore vari tra 18 e 45 anni;
  • Dimostrare di possedere adeguati mezzi economici per mantenere il bambino;
  • Essere ritenuti psicologicamente e moralmente adeguati.

Esistono tuttavia delle deroghe se:

  • Il bambino ha qualche malattia;
  • Se la coppia ha già dei figli, si cui almeno uno minorenne;
  • Se l’adozione di riferisce a un fratello o sorella di un minore già adottato dalla coppia.

Inoltre, esistono dei casi particolari nei quali possono essere coinvolte anche coppie non sposate e i single, riguardanti ad esempio:

  • minori orfani dei genitori da parte di un parente entro il sesto grado in una condizione di familiarità affettiva con il minore;
  • l figlio del coniuge (vedovo o divorziato) da parte del nuovo coniuge;
  • il minore affetto da handicap e orfano di genitore.

Differenze con l’affido familiare

Per concludere è utile chiarire la differenza tra adozione ed affido familiare, due pratiche utili per migliorare la vita dei minori, ma molti diverse tra loro.

Chi desidera prendersi cura di un bambino, senza potere o volere richiedere un’adozione, può rivolgersi all’Istituto dell’Affido familiare, ovvero uno strumento che permette di accogliere minori in difficoltà per un periodo limitato di tempo.

Lo scopo, in questo caso, non è quello di dare una nuova famiglia, ma di offrire un aiuto mantenendo intatto il legame con la famiglia di origine. 

Anche in questo caso i Servizi Sociali del territorio svolgono un lavoro fondamentale mettendo in contatto i due gruppi familiari, ed elaborando il progetto. Si può trattare i minori italiani o stranieri, neonati o adolescenti, e può essere concesso a coppie spostate o anche a single, a tempo pieno o solo per una parte della giornata, a seconda del caso.

ADOZIONE AFFIDO FAMILIARE
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