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Calcolo danno biologico sinistro stradale: come si fa?

Il calcolo del danno biologico da sinistro stradale viene fatto valutando la lesione all'integrità psico-fisica della persona. Ancora oggi, nonostante i molteplici approdi giurisprudenziali e normativi, non è agevole determinare il risarcimento.

Calcolo danno biologico sinistro stradale: lesioni micropermanenti

Sono considerate micropermanenti le lesioni che non superano i nove punti di invalidità. Esse rientrano nel calcolo del danno biologico da sinistro stradale ovvero della lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dall'eventuale ripercussione sulla capacità di produrre reddito.

La norma di riferimento che regola il meccanismo del risarcimento per lesioni di lieve entità è l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che ha introdotto un meccanismo tabellare di liquidazione..

Tale ​meccanismo è basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, i cui importi devono poi essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat.

Secondo l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, il calcolo del danno biologico da sinistro stradale per le lesioni di lieve entità, cioè, che variano da 1 a 9 punti percentuali, si effettua sulla base di lesioni permanenti o temporanee.

Per il primo l'importo cresce in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità, calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell'età del soggetto, in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età.

Per il secondo, invece, è previsto un importo di € 39,37 per ogni giorno di invalidità assoluta, in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'art. 139 D.lgs. n. 209/2005 e i suoi problemi di legittimità costituzionale

Il meccanismo tabellare per il calcolo del danno biologico da incidente stradale non fu visto inizialmente di buon occhio, perchè si riteneva non permettesse il ristoro integrale del danno non patrimoniale.

L'art. 139, infatti, è stato oggetto di censure da parte degli organi giurisdizionali, poichè esso avrebbe dato luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi ex ante, ma che non consentirebbe un'adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, oltrechè un'ingiustificata prevalenza della tutela dell'esercizio dell'attività assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute.​

Tali eccezioni di incostituzionalità sono state rigettate dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 235/2014, ha posto fine ad ogni dubbio interpretativo circa la legittimità dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Il Giudice delle leggi, infatti, ha statuito quanto segue: "...per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona non va condotto assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori posti alla base della disciplina censurata come l'interesse generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. Peraltro, l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno, attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità, lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato. Pertanto il citato meccanismo non si pone in contrasto con il criterio della ragionevolezza e conseguentemente le questioni sollevate dai rimettenti vanno considerate, sotto ogni profilo, non fondate".

Calcolo danno biologico sinistro stradale: lesioni macropermanenti

Le cosiddette "macropermanenti"​ costituiscono delle invalidità che permangono per l'intera vita del danneggiato, compromettendone di fatto l'integrità psico-fisica.

Le lesioni macropermanenti prevedono un punteggio di invalidità, che va dai dieci ai cento punti. La determinazione medico-legale del risarcimento avviene sulla base di tabelle specifiche che ciascun tribunale elabora.

Ad oggi, sono state riconosciute come le più affidabili le cosiddette "tabelle di Milano", le quali si basano su criteri di valutazione ritenuti come "i più equi" per il risarcimento della vittima di ingiustizie e sinistri stradali.

Tali tabelle prevedono una liquidazione unitaria, con l'aggiunta di una percentuale di personalizzazione; il risarcimento comprende la quantificazione delle lesioni, alle quali va aggiunto il danno psicologico e morale subito.

La percentuale di personalizzazione può arrivare fino ad un massimo di 50% in più del risarcimento. I punti di invalidità riconosciuti vanno moltiplicati per il demoltiplicatore per età, consultabile nelle tabelle di Milano.

Il risarcimento del danno biologico di non lieve entità è disciplinato, inoltre, dall'art. 138 del D.lgs. 209/2005, del quale ancora oggi si attende l'implementazione, attraverso l'emanazione della tabella unica nazionale, nonostante siano passati quindi anni dall'introduzione della norma.

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, nel 2008, come è noto, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, con le note sentenze di San Martino, affermando l’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, non suscettiva, quindi, di suddivisione in sottocategorie. Secondo il Supremo Collegio, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde solo ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Le sentenze San Martino sono state superate; una parte della giurisprudenza si è mostrata nei fatti incline a continuare a valorizzare l’autonomia di tutte le singole componenti del danno non patrimoniale.

In particolare, la terza sezione della Corte di Cassazione ha elaborato un nuovo statuto del danno non patrimoniale, molto diverso da quello consegnatoci dalle Sezioni Unite nel 2008, in cui si tiene in debita considerazione la c.d. “fenomenologia del danno alla persona”, ossia le circostanze del caso concreto che impongono la valutazione di tutti i pregiudizi non patrimoniali e che giustificano pienamente l’autonoma risarcibilità del dolore interiore e della significativa alterazione della vita quotidiana, trattandosi di pregiudizi attraverso i quali si esplica la sofferenza umana. Tale ultimo indirizzo interpretativo è andato via via consolidandosi fino ad ottenere un definitivo riconoscimento a livello legislativo con la modifica dell’art. 138.

Ad oggi, si attende ancora la tabella unica avente valore normativo, la quale dovrà applicarsi ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Le tabelle dovranno essere proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E', però, fondamentale che la medicina legale e la psicologia italiane tramite le società scientifiche di riferimento, ottengano la necessaria attenzione, affinchè l'emittenda tabella delle menomazioni rispetti l'evoluzione scientifica degli ultimi anni.

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