In caso di infortunio sul lavoro chi paga i danni e lo stipendio di cui ha diritto il lavoratore coinvolto? Il datore di lavoro oppure l’Inail? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
L’infortunio sul lavoro è un evento traumatico che avviene sul luogo di lavoro, causando lesioni al lavoratore che necessitano di una prognosi di almeno tre giorni. Anche durante il tragitto casa-lavoro possono avvenire dei fatti che rientrano in questa casistica, come un trauma derivante da un incidente stradale, un furto, una aggressione, ecc.
Si tratta di una tutela molto importante sia per le aziende che per i dipendenti, che possono contare su sostegni concreti in caso di eventi spiacevoli.
Innanzitutto se ti sei fatto male durante le ore lavorative, il tuo responsabile deve inviare una denuncia di infortunio all’Inail, che verificherà quanto accaduto per stabilire il tipo di prestazione che ti deve essere erogata.
Durante una visita medica verrà stabilita l’impossibilità a lavorare per un certo periodo di tempo, e avrai diritto a una rendita per inabilità temporanea o permanente.
Se le circostanze che hanno causato l’infortunio non sono, però, direttamente riconducibili all’attività svolta in azienda, si tratta di una normale malattia, e verrà coperta dall’Inps.
Analizziamo quindi, le casistiche che determinano in caso di infortunio sul lavoro chi paga lo stipendio al dipendente per il periodo in cui non può presentarsi in azienda.
L’Inail paga al lavoratore una rendita per inabilità temporanea, a partire dal 4° giorno successivo all’infortunio e per tutta la durata del periodo di inattività.
Il datore di lavoro invece ha l’obbligo di versare un’integrazione per garantire al dipendente la quota di cui ha diritto, se previsto dal Contratto Collettivo. Inoltre, deve pagare l’intera giornata in cui è avvenuto l’infortunio e il 60% dello stipendio giornaliero medio per i primi tre giorni.
L’Inail eroga un indennizzo giornaliero fino alla completa guarigione, tutti i giorni, compresi anche i festivi. In particolare la rendita che viene erogata corrisponde:
Per effettuare i calcoli viene considerato lo stipendio ricevuto dal dipendente durante i 15 giorni precedenti all’infortunio, ma per alcune categorie vengono considerate le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto ministeriale in base alla qualifica di assunzione del soggetto interessato.
Nei conteggi sono inseriti anche i compensi per le ferie maturate, per i giorni di festività, e per i riposi settimanali. La cifra finale per l’indennità giornaliera di cui ha diritto l’infortunato, che risulta da tali calcoli, è soggetta alla tassazione Irpef.
Il lavoratore ha la possibilità di scegliere la modalità di pagamento che preferisce per ricevere la rendita per inabilità temporanea. Nel sito web dell’Inail è possibile scaricare il modulo e compilarlo con tutte le informazioni richieste. Molto spesso, però, la cifra può essere anticipata dal datore di lavoro direttamente in busta paga, e successivamente rimborsata dall’Istituto.
In caso di infortuni molto gravi, l’inabilità del dipendente può risultare di natura permanente se:
Indipendentemente dalle due casistiche, in tutti i casi in cui la capacità lavorativa sia ridotta in misura superiore al 10%, viene erogata una rendita per inabilità permanente.
Il grado di inabilità e i relativi indennizzi sono stabiliti negli articoli 116 e 120 del Testo Unico, nel seguente modo:
Spesso viene inizialmente pagata una indennità temporanea, fino al presunto momento della guarigione e poi viene stabilito se il lavoratore è in grado di tornare in attività o meno. Solo in alcuni casi si opta direttamente per una rendita permanente, e in particolare quando l’Inail fin da subito può valutare la gravità della situazione.
Il calcolo in questo caso viene effettuato considerando la retribuzione ricevuta dal dipendente nei 12 mesi precedenti all’infortunio. Se non è possibile conteggiare in modo preciso lo stipendio annuale, si eroga ogni anno una cifra pari a 300 volte il compenso giornaliero.
In questo caso il compenso non è soggetto a tassazione e dura per tutta la vita, se le condizioni rimangono invariate.
Per danno biologico si intende una menomazione psico-fisica che si riflette su tutte le attività e capacità dell’infortunato.
Gli indennizzi pagati dall’Inail sono corrispondenti al grado di menomazione, in particolare:
Per quanto riguarda il danno biologico, l’unico soggetto incaricato al pagamento è l’Inail, infatti il datore di lavoro non deve anticipare nessuna cifra al lavoratore.
Ricapitolando se sfortunatamente ti fai male mentre lavori o mentre sei in viaggio per raggiungere l’azienda, sei tutelato grazie all’Inail, che ti permette così di ricevere lo stipendio ugualmente anche se non hai più la possibilità di lavorare.
Durante la visita medica verrà stabilita la gravità della tua situazione, e verranno intraprese delle azioni per proteggerti nel migliore modo possibile.
In caso di infortunio sul lavoro chi paga la tua rendita valuterà la tua percentuale di incapacità riscontrata, per poterti dare un indennizzo pertinente alle tue reali condizioni.
Può succedere che il Datore di lavoro ti possa anticipare l’importo direttamente nella busta paga, ma sarà successivamente rimborsato dall’Inail.
Ti verrà data una rendita temporanea se la tua inattività è per un periodo limitato di tempo, altrimenti avrai diritto a un compenso permanente per tutta la vita.
Sarà importante valutare anche il grado di danno biologico subito, cioè menomazioni psico-fisiche che ti impediscono di svolgere determinate attività.
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