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Danno biologico: cos'è e come si calcola

Il danno biologico: scopriamo insieme che cosa s'intende con questa definizione, cosa può comportare e come calcolarlo

Definizione del danno biologico

L'integrità fisica di ogni individuo è un valore da preservare e conservare giuridicamente ed a maggior ragione se la menomazione di un individuo va ad incidere (anche se in maniera diversa) sul valore biologico della persona stessa. Questa definizione è un po' più ampia di quella che vuole la menomazione capace di compromettere le possibilità del soggetto stesso di adempiere e presiedere alle sue abituali occupazioni quotidiane.

Alla persona cui viene riconosciuto il danno biologico va riconosciuto un valore patrimoniale e questo è a prescindere dal lavoro che questo svolge. La lesione biologica, dunque, colpisce un individuo sia a livello fisico che psichico ed il danno arrecato va riparato dall'ordinamento giuridico se la colpa è di qualcun altro.

Tutto è descritto e rientra nel più ampio diritto alla salute che deriva in maniera diretta dall'art. 32 della Costituzione. Ad esprimere al meglio ciò che la Costituzione ha sancito ed alla presenza repentina dell'ordinamento giuridico c'è un'importante sentenza della Cassazione (2005/11039): il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. Secondo questa sentenza, dunque, anche in assenza di un danno biologico, l'individuo colpito può essere soggetto ad un danno morale soggettivo ed un danno dinamico-relazionale. Per concludere con la definizione di danno biologico, dunque, si può dire che questo, così come il danno esistenziale, fanno parte della categoria dei danni non patrimoniali ovvero lesioni di interessi personali non legati ad un'evidenza economica.

​Come avviene il risarcimento del danno economico

La giurisprudenza e la dottrina hanno vagliato diverse ipotesi di risarcimento:

  • nozione di reddito nazionale pro-capite: in questa ipotesi, il danno alla salute va liquidato in maniera identica per tutti e cioè tenendo conto unicamente dell'età dell'individuo colpito e del reddito medio nazionale.
  • ipotesi del reddito effettivo o presunto: in questa ipotesi, se la persona colpita lavora il risarcimento è basato su un criterio fondato sul reddito. Se la persona non lavora si deve fare riferimento al reddito figurato a seconda che si tratti di un disoccupato, di un bambino o di una casalinga.
  • ipotesi della liquidazione equitativa: in questa ipotesi, il risarcimento è una valutazione discrezionale da parte del giudice che deve tener conto delle esigenze intrinseche della personalità del colpito.

La liquidazione del danno biologico

La liquidazione fa capo a due voci in particolare:

  1. invalidità temporanea: ovvero i giorni necessari alla guarigione del colpito. In questo caso la liquidazione è esclusa se l'individuo ha regolarmente percepito le retribuzioni.
  2. invalidità permanente: in questo caso, in base all'età dell'individuo che ha subito il danno ed ai punti d'invalidità assegnatigli verrà effettuata la liquidazione.

In caso di incidente stradale dal quale derivi la morte dell'individuo dopo un ragionevole intervallo di tempo, si configura il caso di danno biologico risarcibile che deve essere liquidato tenendo in considerazione il periodo intercorso tra le lesioni e la morte: in questo caso il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi.

Le tabelle INAIL per indennizzo da danno biologico

La tabella INAIL seguente, presenta l'indennizzo previsto correlato ad una certa percentuale di danno biologico riconosciuto:

  • ​0-6%: nessun risarcimento previsto;
  • 6-15%: indennizzo in capitale del danno biologico;
  • 16-100% - rendita diretta per danno e conseguenze patrimoniali.

Queste tabelle sono rintracciabili all'interno dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000e DM 12 Luglio 2000.

DANNO BIOLOGICO RISARCIMENTO DEL DANNO INVALIDITÀ TEMPORANEA INVALIDITÀ PERMANENTE LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO LIQUIDAZIONE EQUITATIVA NOZIONE DI REDDITO NAZIONALE PRO-CAPITE
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