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Ctu: chi è e cosa fa il Consulente Tecnico d’Ufficio?

Il Ctu, ovvero il Consulente Tecnico d’Ufficio ha il compito di mettere a disposizione del giudice e del processo informazioni importanti inerenti ad una determinata situazione giuridica.

Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. 

Scopo del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.

Vediamo come funziona.

Ctu cosa significa?

Le Consulenze Tecniche (CTU o perizie) vengono disposte dal Giudice all’interno di un procedimento giuridico (civile o penale, sia per adulti che per minorenni) al fine di permettere l'acquisizione di importanti informazioni che guidino il Giudice stesso nel prendere le migliori decisioni nel Processo.

Le CTU sono molto utili al Giudice in quanto spesso i temi sui quali egli è chiamato a decidere sono complessi ma soprattutto attinenti ad aree specifiche. Senza il parere di un esperto di quel determinato settore quindi la decisione del Giudice non sarebbe sufficientemente equa e precisa.

Le Consulenze Tecniche possono riguardare differenti ambiti (ingegneria, medicina, meccanica, biologia, chimica, ecc..) ma anche la psicologia.

Lo Psicologo nel suo ruolo di perito o di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecnico-psicologiche rispetto ad una situazione nella quale sia importante comprendere la personalità delle persone, le relazioni interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche, come per esempio le capacità genitoriali di una coppia di coniugi, la qualità dell’attaccamento di un bambino ai propri genitori o parenti, ecc…

Il compito dello Psicologo in veste di CTU è nello specifico quello di acquisire informazioni sulle condizioni personologiche, sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo.

A lui viene anche chiesto di elaborare una possibile progettualità per i soggetti coinvolti nella CTU.

Il percorso di una CTU inizia con il giuramento in Tribunale del Perito, un momento questo formale che sancisce l’accettazione dell’incarico datogli dal Giudice e l’impegno a rispondere in modo scientificamente corretto al “quesito” che il Giudice gli pone.

La CTU in ambito psicologico si svolge attraverso colloqui, somministrazione di test psicologici, visite domiciliari e momenti di osservazione strutturata delle relazioni tra, per esempio, membri di una stessa famiglia o di una coppia, ecc...

Al termine del percorso di CTU, il perito convoca i soggetti esaminati (chiamati i “periziandi”) e fornisce loro una “restituzione”, ovvero spiega quali sono i risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice in risposta al Quesito Peritale.

Chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio?

CTU è l’acronimo di Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quella figura di perito che lavora al fianco del Giudice (art.61 del Codice di Procedura Civile) e presta la sua opera di consulenza sulla base di precise competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il CTU collabora con il Giudice che gli ha conferito l’incarico in un clima di assoluta fiducia e cooperazione. Il Giudice, infatti, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li sottopone al CTU che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito appunto: Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Tuttavia, se la CTU depositata nella causa in oggetto non è abbastanza esaustiva, il Giudice può chiedere al CTU di redigere e depositare dei chiarimenti sulla precedente perizia. Questi chiarimenti possono essere forniti sia verbalmente (in udienza) che per iscritto (tramite il deposito in Cancelleria).

Ma ai fini dell’elaborazione di una sentenza, il Giudice per poter decidere, deve avvalersi anche dell’intervento di altri professionisti. Dopo aver analizzato il punto di vista del consulente d’ufficio, il Giudice deve paragonarlo a quello dei consulenti di parte.

Come funziona la Ctu?

I Ctu sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e a sua volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio suddiviso per categorie, sulla base dell’ordine professionale a cui si appartiene: architetti, agronomi, biologi, geometri, grafologi, ingegneri, interpreti, etc. Tale Albo è tenuto dal Tribunale e, all’occorrenza, usato per nominare il consulente specifico.

Tuttavia, il Giudice, ha la facoltà di nominare anche un perito esterno, non iscritto all’Albo del Tribunale, a condizione che tale decisione venga espressamente e validamente motivata. Questo accade proprio perché il presupposto che motiva la presenza del CTU nel contraddittorio è proprio il rapporto fiduciario e di collaborazione tra lui e il Giudice. Per questo motivo il Giudice può ritenere necessario avvalersi della collaborazione di un consulente “noto all’Ufficio”, cioè al Giudice e non iscritto all’Albo.

Il consulente esterno chiamato dal Giudice può anche rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione. Al contrario, il perito nominato tra gli esperti iscritti all’Albo del Tribunale è obbligato a svolgere l’incarico e può rinunciarvi solo se sussistano particolari motivazioni, ad esempio se abbia un qualsiasi grado di parentela con une delle parti oppure se abbia già prestato la propria opera di consulenza nella stesse causa ma nel grado di giudizio precedente. Nel momento in cui il CTU accetta l’incarico, è chiamato a prestare giuramento in sede di udienza tramite la pronuncia di una precisa formula di giuramento che lo obbliga ad adempiere le funzioni affidategli, avendo l’unico obiettivo di far conoscere al giudice la verità.

Con lo scopo di accelerare il contraddittorio tra le parti, è usuale che il CTU, prima che scada il termine per il deposito della sua consulenza, mandi una bozza della CTU ai CTP. Questi ultimi, entro quindici giorni, hanno la facoltà di presentare delle osservazioni sulla consulenza ricevuta. Su tali osservazioni, il CTU potrà rispondere nella relazione definitiva che depositerà entro il termine stabilito dal Giudice.

Questo procedimento velocizza il confronto tra i consulenti che, in caso contrario, dovrebbero paragonare i loro pareri solo allo scadere di ogni termine e, quindi, in maniera molto più lenta. Così facendo, invece, si evita almeno un’udienza e accorciano i tempi della giustizia al fine di arrivare il prima possibile ad una sentenza.

Differenze tra Ctu e Ctp

Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa.

Il Giudice, nell’ambito di un giudizio, tramite un’ordinanza, stabilisce il termine entro il quale le parti possono nominare il proprio consulente tecnico.

Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU in ogni sua azione di consulenza, al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte.

Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio, partecipare alle udienze e alla camera di consiglio ogniqualvolta il consulente del Giudice vi prende parte.

Il CTP assume un ruolo fondamentale, poiché, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti.

E’ infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale ed alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.

La parte, al massimo, può recuperare le spese di CTP solo in caso di vittoria, attribuendole alla parte soccombente.

Va detto, per essere più precisi, che il CTP non deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Albo professionale. Tuttavia, è chiaro che, al fine di svolgere il proprio incarico di consulenza nel miglior modo possibile, è auspicabile che la parte si affidi ad un professionista, che in quanto tale sarà iscritto ad un Albo.

Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il consulente non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione.

CTU e CTP rappresentano, dunque, due strumenti come tanti altri a disposizione dei cittadini che intendono far valere i propri diritti di fronte ad un Giudice e, si auspica, svolgano le loro funzioni con il solo intento di tutelare la giustizia.

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