Il Giudice di Pace in Italia rappresenta una figura centrale nel sistema giudiziario del Paese. Questa figura è responsabile di giudicare e risolvere cause civili di minor valore economico, offrendo una giustizia rapida ed economica per i cittadini.
Ma quali sono le novità introdotte con la Riforma Cartabia rispetto al ruolo del Giudice di Pace?
La Riforma Cartabia ha portato significative innovazioni nel procedimento giudiziario davanti al Giudice di Pace, rivoluzionando completamente il panorama a cui eravamo abituati.
Le riforme introdotte hanno l'obiettivo di rendere il processo più efficiente ed equo, con un'attenzione particolare alla semplificazione delle pratiche e alla riduzione dei tempi di giudizio. Ciò si traduce in un accesso più agevole alla giustizia per i cittadini, in particolare per le cause di minori entità.
La Riforma ha apportato importanti adattamenti al procedimento dinanzi al Giudice di Pace al fine di soddisfare le esigenze del processo telematico. Di conseguenza, diverse disposizioni sono state applicate al Giudice di Pace, tra cui:
In sintesi, la Riforma ha introdotto importanti cambiamenti per adeguare il procedimento dinanzi al Giudice di Pace alle necessità del processo telematico. Ciò include l'adozione di udienze con collegamenti audiovisivi, il deposito di documenti digitali, l'uso della firma digitale per il giuramento del CTU e altre misure finalizzate a promuovere la giustizia digitale nel sistema giudiziario. Tali modifiche sono state progressivamente introdotte a partire dal 1° gennaio 2023 e 30 giugno 2023, rispettivamente, anche per i procedimenti già in corso a quelle date.
Oltre alla digitalizzazione, la riforma ha comportato modifiche all'articolo 7 del Codice di Procedura Civile (CPC), che hanno avuto un impatto significativo sulla competenza per valore del Giudice di Pace. In passato, il limite massimo di competenza era fissato a € 5000,00, cioè tutte le cause il cui valore superava questa somma dovevano essere trattate da altri organi giurisdizionali con una giurisdizione maggiore.
Tuttavia, con la riforma, si è deciso di ampliare la competenza del Giudice di Pace per valore, portando il limite massimo da € 5000,00 a € 10.000,00. Questo significa che una più ampia gamma di controversie di valore relativamente basso può ora essere trattata dal Giudice di Pace, rendendo il processo più rapido ed economico per le parti coinvolte.
Ma le modifiche non si sono limitate solo all'aumento generale del limite di competenza. Nelle cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il valore massimo è stato ulteriormente incrementato da € 20.000,00 a € 25.000,00. Questa modifica mira a garantire una maggiore accessibilità alla giustizia per le vittime di incidenti stradali o marittimi, consentendo loro di risolvere le loro dispute presso il Giudice di Pace senza dover affrontare procedure più complesse presso altre corti.
Il Decreto legislativo 149/22 ha introdotto importanti cambiamenti al procedimento giudiziario davanti al Giudice di Pace (GDP). Prima della Riforma Cartabia, il giudizio veniva avviato attraverso un atto di citazione. Tuttavia, a partire dal 28 febbraio 2023, la procedura è stata semplificata in conformità all'articolo 316 del Codice di Procedura Civile (CPC). Di conseguenza, la domanda sarà presentata tramite un ricorso, contenente le informazioni sul giudice e le parti coinvolte, una esposizione dei fatti e l'oggetto della controversia.
Una volta presentata la domanda, il GDP designato stabilisce la data di comparizione delle parti e assegna il termine entro il quale il convenuto deve costituirsi in giudizio. Il decreto di fissazione, insieme al ricorso, deve essere notificato dall'attore. Tra la notifica e l'udienza devono trascorrere termini liberi, di almeno 40 giorni se la notifica avviene in Italia e 60 giorni se è effettuata all'estero.
L'attore si costituisce in giudizio depositando il ricorso e il decreto notificati, unitamente alla procura. Il convenuto, invece, deve costituirsi in giudizio entro il termine fissato dal giudice o, comunque, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, depositando la comparsa di risposta. In questa comparsa, il convenuto presenta le proprie difese, risponde in modo chiaro e specifico alle affermazioni dell'attore nella domanda, indica i mezzi di prova e i documenti che intende utilizzare e formula le proprie conclusioni. È fondamentale rispettare questi tempi per evitare la decadenza.
Inoltre, il convenuto ha la possibilità di proporre domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, chiedere la chiamata in causa di un terzo e richiedere lo spostamento dell'udienza. Durante la prima udienza, il giudice cercherà di conciliare le parti. Se la conciliazione non è possibile, si procederà secondo le disposizioni dell'articolo 281 duodecies, commi 2, 3 e 4 del CPC.
Nel corso della prima udienza, l'attore può chiamare in causa un terzo, previa autorizzazione del giudice, che fissa una nuova udienza e assegna un termine per la chiamata. Il terzo parteciperà all'udienza secondo quanto stabilito dall'articolo 271-undecies. Le parti possono anche proporre tutte le eccezioni conseguenti alla difesa avversa durante questa fase. Se ritenuto necessario, il giudice può concedere un termine perentorio di non più di venti giorni per precisare e modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine di dieci giorni per replicare e presentare prova contraria.
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