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Accompagnamento: cos’è e chi ne ha diritto?

L’accompagnamento è un’indennità riconosciuta a chi ha una invalidità permanente del 100% riconosciuta da una commissione medica dell’Asl. Ne ha diritto chi non riesce a camminare in modo autonomo o ha bisogno di essere assistito per compiere gesti quotidiani.

Come suggerisce il nome stesso, lo Stato prevede di versare un assegno come indennità per tutti i soggetti che hanno bisogno di costante assistenza. Ciò significa che, chi non riesce ad essere autonomo, quindi necessita dell’aiuto di altri individui o centri può ricevere un aiuto economico.

Per ottenere l’assegno, comunque, è necessario presentare una domanda specifica e attendere l’approvazione da parte della commissione medica dell’Asl. Durante la visita devono essere accertati i requisiti per potere essere beneficiari della prestazione.

Se la richiesta non viene accolta è possibile fare ricorso. Ma, partiamo con ordine, cercando di capire di cosa si tratta esattamente e quali sono i requisiti e le modalità per fare la richiesta.

Chi ha diritto all’assegno di accompagnamento?

Lo Stato prevede un assegno di accompagnamento a favore dei soggetti deboli, che hanno l’esigenza di essere assistiti da altri, non essendo autosufficienti. In particolare ci devono essere le seguenti condizioni:

  • invalidità permanente del 100%, riconosciuta dall’Asl
  • impossibilità di camminare da soli
  • impossibilità a compiere atti quotidiani in modo autonomo, quindi necessità di essere assistiti
  • cittadinanza italiana, europea, o permesso di soggiorno CE per lungo periodo 
  • avere la residenza in Italia

Per gli individui con meno di 18 anni o più di 67, comunque, non si può parlare si invalidità dato che non è possibile fare riferimento alla capacità lavorativa. In tal caso, infatti, di deve valutare la capacità di svolgere azioni e compiti relativi alla propria età.

Inoltre, chi ha più di 67 anni può beneficiare della domanda semplificata per ottenere i soldi più velocemente.

Per il 2019 l’importo mensile dell’accompagnamento è di 517,84 euro, e viene versato per 12 mensilità. Di tratta di una somma esente da Irpef, ovvero non soggetto a tassazione dato che non viene considerato un reddito da inserire nel 730 o nel Modello Unico.

Recentemente è stato sottolineato anche che tale indennità non deve essere inserita nemmeno nell’Isee, essendo una prestazione di assistenza.

L’accompagnamento è compatibile con altre indennità?

L’assegno di accompagnamento non viene versato mentre il soggetto è ricoverato in una struttura sanitaria pubblica, in un reparto riabilitativo o di lungodegenza. Per tale motivo è importante informare l’Asl di eventuali ricoveri. Entro il 31 marzo va inviata una dichiarazione specifica detta Icric.

Non vengono considerati i ricoveri in day hospital o per terapie non connesse con l’invalidità, oppure quelli effettuati con una retta a carico del disabile o dei familiari

Va sottolineato anche che esso è incompatibile con altre indennità per l’assistenza personale continuativa come l’assegno versato dall’Inail o dalle Regioni o con invalidità derivante da cause di servizio, guerra o lavoro.

L’accompagnamento è compatibile, invece, con:

Nessuna legge, inoltre, vieta all’interessato di continuare a lavorare, dato che l’impossibilità a lavorare è un parametro di valutazione diverso.

Non sono rilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda l’ammontare dei redditi e la composizione del nucleo familiare.

Come si effettua la domanda per l’accompagnamento?

Come abbiamo anticipato per potere ottenere l’indennità è necessario che si riconosciuta l’invalidità del 100% da un’apposita commissione medica dell’Asl.

In particolare è necessario procedere nel seguente modo:

  • chiedere al proprio medico curante o ad uno specialista convenzionato SSN il certificato medico introduttivo per inviare la domanda di riconoscimento di invalidità all’Inps
  • il medico deve inviare il certificato telematicamente all’Inps
  • l’interessato deve inoltrare la domanda all’Inps attraverso il sito web dell’ente, accedendo tramite Pin o Spid, oppure recandosi presso un patronato

In seguito il soggetto viene convocato di fronte alla commissione medica Asl per effettuare i dovuti accertamenti sanitari.

Se l’esito è positivo il cittadino riceve il verbale definitivo.

Chi ha compiuto 67 anni, comunque può ricorrere alla domanda semplificata per ottenere l’accompagnamento, per ottenere l’erogazione del beneficio in tempi più brevi.

E’ possibile fare ricorso in caso di esito negativo?

Se non viene riconosciuta l’invalidità e quindi l’indennità di accompagnamento è possibile presentare ricorso al giudice.

Prima di intraprendere la causa, comunque, si deve utilizzare l’accertamento tecnico preventivo, ovvero è necessario fare accertare il diritto alla prestazione assistenziali da una consulenza tecnica di un medico nominato dal giudice stesso.

Si tratta di una prassi obbligatoria, ovvero di una condizione di procedibilità prevista dalla legge. 

Per essere valido il ricorso deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. in seguito non è possibile opporsi ma si può comunque procedere con una nuova domanda.

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere depositato in tribunale da un avvocato, Si tratta di un atto in grado di interrompere la prescrizione. 

Ad ogni modo dopo la presentazione dell’istanza, il giudice fissa la data per l’udienza alla quale le parti devono comparire.

L’Inps comunque si costituisce in giudizio con una memoria redatta dai funzionari amministrativi che si occupano della difesa legale.

Il Ctu, Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal giudice, dopo avere effettuato la visita trasmette la relazioni alle parti prima dell’udienza, per dare loro modo di depositare osservazioni e valutazioni.

Per contestare la valutazione del Ctu le parti possono depositare il dissenso entro 30 giorni, specificando i motivi della contestazione.

In assenza di contestazioni, il giudice procedere con l’omologazione dell’accertamento per stabilire il diritto all’indennità di accompagnamento.

Va sottolineato che il decreto di omologa non è impugnabilie e non si può modificare. 

DIRITTO CIVILE ACCOMPAGNAMENTO INVALIDITÀ
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