Il recesso di un socio Srl può avvenire per specifici motivi, come indicato dalla legge, e ha il diritto di ottenere il rimborso della quota che ha versato come capitale sociale. Per determinare il valore di quest’ultima spesso si ricorre al parere di un esperto esterno.
Con la nuova disciplina della Società a Responsabilità Limitata, introdotta con il Decreto Legislativo 6/2003 è stata ampliata l’autonomia decisionale dei soci per quanto riguarda diversi aspetti, tra i quali anche la possibilità di recesso.
In tal caso, la questione fondamentale riguarda il rimborso della stessa. In alcuni casi le parti riescono a trovare un accordo, ma molto spesso si ricorre al tribunale per risolvere contenziosi che riguardano proprio la corretta valutazione dello stesso.
Ovviamente, il valore minimo è rappresentato dalla percentuale del patrimonio netto della società, ma come vedremo devono essere conteggiati anche altri aspetti, ad esempio il valore superiore derivante dall’avviamento della società.
Quando si parla di Srl ovvero di Società a Responsabilità Limitata, si fa riferimento a una tipologia di società di capitali, che per alcuni versi ha aspetti in comune anche con quella di persone, essendo più flessibile.
La caratteristica più significativa riguarda la responsabilità dei soci. Essi, infatti, sono tenuti a rispondere soltanto in merito alle quote che hanno versato, quindi non con il loro patrimonio personale. In gergo tecnico si dice che è dotata di un’autonomia patrimoniale perfetta.
Il riferimento normativo è dato dall’art. 2463 c.c, che specifica come deve essere costituita, ovvero con un atto pubblico o un contratto. Essa diventa effettiva, comunque, soltanto quando viene iscritta nel Registro delle Imprese.
Tra le caratteristiche principali possiamo elencare:
In merito alla responsabilità dei soci, è utile leggere quanto afferma l’art. 2462 c.c.:
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470
Il recesso di un socio di una Srl può avvenire per alcune specifiche cause. In particolare l’art. 2473 c.c. afferma che:
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento
Le motivazioni che possono portare a tale scelta si possono suddividere in due diverse categorie:
Nel paragrafo precedente abbiamo visto quali possono essere le cause per il recesso di un socio dalla Srl, cerchiamo ora di capire quali sono le conseguenze di tale decisione.
Innanzitutto va detto che deve essere valutato il valore della quota da rimborsare al soggetto. Per fare ciò, in assenza di una clausola compromissoria nello statuto, per regolamentare il tutto, i conteggi vengono effettuati dagli amministratori stessi, assegnando il compito di redigere la perizia ad un professionista.
D’altro canto, ovviamente, il socio farà le proprie valutazione incaricando un proprio esperto di fiducia.
E’, quindi, quasi inevitabile che si apra un contenzioso in merito al corretto valore da rimborsare. Cosa avviene in tal caso?
L’art. 2473 c.c., al terzo comma, specifica che:
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349
Quindi, in caso di disaccordo, la determinazione dell’importo viene fatta da un esperto nominato dal Tribunale.
La legge sottolinea, comunque che, a seguito del recesso di un socio Srl, il rimborso delle relative quote deve avvenire in modo proporzionale al patrimonio sociale, calcolato tenendo in considerazione anche il valore del mercato al momento della scelta.
Lo scopo è quello di determinare il valore economico effettivo, procedendo con un equo apprezzamento, ovvero evitando di penalizzare il socio, ma anche la società. Un’analisi esterna ed indipendente, quindi, è particolarmente utile per evitare di avvantaggiare una delle parti interessate.
Ad ogni modo, analizzando il valore di mercato potrebbero emergere delle cifre maggiori o minori rispetto a quanto conferito dal soggetto. Per questo non è possibile valutare solamente la contabilità a bilancio, dato che esistono dei beni immateriali come ad esempio l’avviamento, ma anche eventuali perdite.
Abbiamo detto che per valutare correttamente il valore economico del rimborso in caso di recesso di un socio Srl, solitamente si affida il compito ad un esperto nominato dal tribunale, vediamo di chi si tratta.
Si possono distinguere due diverse figure:
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