La responsabilità dei soci Srl è limitata, ciò significa che non dovranno rispondere con il loro patrimonio personale, ma nei limiti di quanto hanno conferito. Se la società viene cancellata possono coprire i debiti per cifre non superiori a quanto hanno ottenuto come liquidazione.
Chi decide di aprire una nuova attività deve porre la massima attenzione alla tipologia societaria da scegliere, dato che da tale decisione dipendono molti aspetti anche determinanti.
Il punto cruciale riguarda, senza dubbio, il rischio di dovere rispondere o meno con il proprio capitale personale, in caso di problemi, come il fallimento della stessa o richieste da parte dei creditori.
In tal senso la Società a Responsabilità Limitata sembra essere la soluzione preferita, soprattutto da giovani imprenditori che intendono aprire una start up senza disporre di un budget elevato, e necessitando di particolari tutele.
Il capitale sociale, infatti, può essere di 10 mila euro, o anche inferiore se si opta per una Srl Semplificata.
Ma, oltre a tale caratteristica, i vari soci non rischiano di perdere parte del loro patrimonio personale, ma soltanto ciò che investono nell’azienda stessa.
Vediamo, quindi, in seguito di chiarire il concetto di responsabilità dei soci Srl, analizzando cosa dice la legge in merito.
Srl letteralmente significa Società a Responsabilità Limitata, e si tratta di un tipologia societaria disciplinata dagli articoli 2464 e seguenti del codice civile.
La caratteristica peculiare è il fatto che i soci rispondono soltanto in merito alle quote versate, cioè non possono perdere più rispetto a quanto conferito nell’azienda.
Si dice, infatti, che essa è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta, avendo una personalità giuridica.
L’art. 2463 c.c. ci illustra come può avvenire la costituzione:
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Ad ogni modo dobbiamo precisare che essa acquista effettivamente una personalità giuridica quando viene iscritta presso il Registro delle Imprese.
Tra le sue caratteristiche principali possiamo elencare:
In tutte le società di capitali, comunque, si presenta le situazione descritta dall’art. 2462 c.c.:
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470
Come abbiamo potuto leggere nell’art. 2462 c.c. nelle Srl i soci rispondono delle obbligazioni soltanto in merito a quanto hanno conferito.
La responsabilità dei soci Srl quindi è limitata e i creditori, in caso di insolvenza, possono non possono chiedere l’escussione dei beni personali dei singoli soci.
Tale affermazione, ad ogni modo, non ha un carattere assoluto, dato che, come vedremo, in alcuni casi l’amministratore deve rispondere se ha agito in mala fede.
Generalmente, però, si parla di un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il patrimonio della società è del tutto autonomo e distinto.
La responsabilità dei soci Srl, quindi, è circoscritta e riguarda:
Tutto ciò si differenzia da quanto accade invece nelle società di persone, nelle quali l’autonomia patrimoniale è imperfetta. In tal caso i soci sono responsabili illimitatamente e il loro patrimonio personale può essere aggredito nel momento in cui non è più possibile soddisfare i creditori in modo regolare.
Ovviamente ci deve essere una preventiva escussione dei beni societari e solo in un secondo momento è possibile aggredire quelli dei singoli soggetti.
Dopo avere visto nel paragrafo precedente cosa si intende per responsabilità dei soci Srl, analizziamo ora cosa accade nello specifico quando la società viene chiusa e ci sono debiti da pagare.
Secondo la legge, in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese, si può estinguere una società, anche se esistono dei rapporti non ancora risolti, ad esempio per quanto riguarda i debiti non soddisfatti.
Ma in una situazione di questo tipo chi deve pagare?
L’art. 2495 c.c. afferma che:
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società
Da quanto possiamo leggere, quindi, i creditori possono fare valere i propri diritti nei confronti dei soci, ma solo per quanto riguarda le somme che questi hanno riscosso come liquidazione, secondo quanto emerso dal bilancio finale.
Risulta evidente, quindi, che chiudere un’azienda con lo scopo di non volere pagare i debiti con il Fisco, non è una mossa intelligente.
Ad ogni modo sebbene la responsabilità dei soci Srl sia limitata, l’amministratore è responsabile se effettua operazioni in mala fede andando a compromettere la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Comunque, i soci che non hanno percepito nulla in fase di liquidazione non devono rispondere in alcun modo alle pretese dei creditori, come specificato con la sentenza n. 9672 del 19 aprile, dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria.
L’amministratore di una Srl è responsabile in modo diretto e personale in caso di mala gestione. Tale condizione serve a bilanciare la responsabilità limitata, e costituisce un disincentivo a mettere in atto comportamenti avventati.
L’art. 2476 c.c., afferma infatti che:
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
Detto ciò i soci e i creditori possono agire nei confronti dell’amministratore dimostrando:
D’altro canto egli può difendersi dimostrando:
Non è raro, di questi tempi, trovarsi di fronte ad una società costituita da un unico socio. Anche in questo caso, la responsabilità rimane limitata ed i creditori possono rivalersi solamente sul patrimonio della società.
Tuttavia, esistono delle condizioni in cui la responsabilità diventa illimitata, ovvero ci si può rivalere nei confronti del patrimonio personale. Avviene quando:
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