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Cosa si intende per autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta

Le società sono soggetti giuridici caratterizzati da alcuni elementi fondamentali: uno di questi è l’autonomia patrimoniale.


Le società sono soggetti giuridici caratterizzati da alcuni elementi fondamentali: uno di questi è l’autonomia patrimoniale. L’autonomia patrimoniale è definibile come la distinzione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci e, a seconda dell’organizzazione di un’azienda, tale autonomia può essere perfetta o imperfetta.

Nell’articolo di oggi scopriremo che cosa si intende per autonomia patrimoniale perfetta, quali sono le società che hanno questo tipo di autonomia, quali sono le differenze tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta, e infine come la scelta tra autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta abbia delle conseguenze anche rispetto all’ipotesi di fallimento dell’azienda.

Cos’è l’autonomia patrimoniale perfetta

Con tale espressione si intende, nel diritto societario, una situazione in cui il patrimonio dell’azienda è completamente separato da quello dei suoi membri o soci. Si tratta quindi di un fenomeno di separazione assoluta tra i patrimoni, fattore che ha diverse conseguenze, in particolare in caso di fallimento dell’ente o società.

Quando sussiste un’autonomia patrimoniale perfetta, infatti, i membri della società non rispondono dei debiti contratti dalla stessa e, al contrario, la società non risponderà dei debiti contratti dai singoli membri. Ciò significa anche che i beni della società, ente o azienda, appartengono solamente ad essa e non anche ai singoli membri.

Per capire quindi la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta, è fondamentale comprendere il concetto di base: quando è perfetta, dei debiti e delle obbligazioni della società pagherà solo la società stessa col proprio patrimonio, escludendo quello personale dei soci. Quindi i creditori dell’azienda potranno rivalersi solo sul patrimonio sociale.

Autonomia patrimoniale perfetta: quali tipi di società

Le società ad autonomia patrimoniale perfetta sono quindi quelle in cui i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio sociale: perché ciò avvenga, l’ente o società deve avere una forma specifica, che preveda di fatto questo tipo di distinzione assoluta tra patrimoni.

Si tratta delle:

  • società a responsabilità limitata, S.r.l.
  • società a responsabilità limitata semplificata, S.r.l.s.
  • società per azioni, S.p.a.
  • società in accomandita per azioni, S.a.p.a.

Il fatto che questo tipo di società possano avere un patrimonio autonomo, e quindi realizzare l’autonomia perfetta, deriva dalla personalità giuridica che le caratterizza e che le rende dei veri e propri soggetti di diritto.

Tale costituzione giuridica delle società rappresenta una garanzia per i singoli membri, che non vedranno attaccati i loro patrimoni personali, ma al massimo la sola quota del patrimonio sociale. Ciò fa sì che la situazione finanziaria dell’azienda sia separata da quella del singolo socio, garantendolo nei confronti dei creditori dell’azienda stessa.

Differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta

Se, come abbiamo visto, nelle società ad autonomia patrimoniale perfetta i soci non rispondono dei debiti e delle obbligazioni aziendali con il proprio patrimonio personale, nelle società ad autonomia patrimoniale imperfetta, al contrario, sono i soci a rispondere con il proprio patrimonio.

Questa caratteristica riguarda le società di persone e gli enti non riconosciuti, che sono privi della personalità giuridica: ciò che rappresenta di fatto il motivo per cui non vi è una netta distinzione tra il patrimonio societario e quello dei singoli.

Questo tipo di società sono:

  • Le società in accomandita semplice, S.a.s.
  • Le società in nome collettivo, S.n.c.
  • Le società semplici, S.s.

Rispetto ad esse, i creditori prima si rifaranno sul patrimonio societario, ma se questo non dovesse bastare potranno rifarsi su quello personale dei singoli membri. 

Vige infatti il principio della preventiva escussione, per il quale, avendo comunque la società un proprio patrimonio, i creditori devono in ogni caso agire prima nei confronti di tale patrimonio. Solo qualora il patrimonio sociale non fosse sufficiente a soddisfare le pretese creditorie, si agirà nei confronti del patrimonio dei membri, fino alla soddisfazione del credito.

Un’eccezione è rappresentata dalle società in accomandita semplice, nelle quali a rispondere dei debiti contratti dalla società col proprio patrimonio personale saranno solo i soci accomandatari e non gli accomandanti, come indicati nell’art. 2313 del codice civile, il quale recita:

Nella società in accomandita semplice, i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Nelle società ad autonomia patrimoniale imperfetta, i soci rispondono solidalmente: ciò significa che i creditori potranno richiedere a qualunque socio, indistintamente, il saldo del proprio credito, e qualunque socio può potenzialmente estinguere l’intero debito. 

In tal caso, esiste a favore del socio che ha pagato l’intero debito la possibilità di rivalersi sugli altri soci o membri, tramite l’azione di regresso. Con tale azione, infatti, gli altri soci dovranno rimborsare colui che ha provveduto a saldare l’intero, per la loro parte di quota.

Cosa succede in caso di fallimento

Da quanto detto finora, si evince come anche in caso di fallimento le conseguenze siano diverse in base al tipo di società: sarà dunque rilevante l’ipotesi che ci sia un’autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta.

Nel caso di società ad autonomia patrimoniale perfetta, il fallimento non avrà nessuna ripercussione sui soci, in quanto risponderà interamente la società stessa.

Diverso il caso delle società ad autonomia patrimoniale imperfetta: in caso di fallimento, infatti, anche i soci rischiano di fallire, proprio perché rispondono solidalmente e illimitatamente anche con il proprio patrimonio personale.


Fonti normative:

  • ​art. 2325 Codice civile
  • art. 2291 Codice civile

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