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Società semplice: come funziona?

La società semplice rappresenta il modello base per quanto riguarda le società di persone, che vengono regolate da regole base, comuni, se non sono previste specifiche normative.
Vediamo come funziona.

La prima cosa da sottolineare è il fatto che l’oggetto di una società semplice non può essere un’attività commerciale. Può riguardare, invece, le attività agricole e professionali, ma senza assumere rilevanza da un punto di vista economico.

Per chiarire quanto affermato e per comprenderne il funzionamento consigliamo di leggere le righe seguenti.

Cos’è una società semplice?

La società semplice è un modello utile per regolare le società di persone. Le norme di riferimento, infatti, sono comuni a tutti i tipi societari personali, ad esclusione di quelli che prevedono una specifica regolamentazione.

La “semplicità”, quindi, riguarda proprio la sua costituzione e amministrazione.

Come anticipato, comunque, non tutti possono optare per questa tipologia, dato che la legge ha previsto dei precisi limiti a riguardo. Il contratto non può essere inerente ad una attività commerciale, ma è possibile invece attivare questa forma giuridica per le attività agricole o professionali in forma associata.

Con la costituzione i soci devono dotare l’attività di tutti i beni e servizi necessari, quindi devono essere fatti conferimenti in denaro, in beni mobili o immobili e in attività lavorativa.
Di fatto, la costituzione di un fondo comune rappresenta l’unica formalità obbligatoria da rispettare per costituire una società semplice.

Essa può anche sorgere in seguito a forme non scritte, quindi con un accordo verbale e con comportamenti concludenti. Ma, soprattutto non è necessario avere un capitale sociale minimo.

Ad ogni modo, i soci devono provvedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio competente nel territorio, entro 30 giorni. 

L’amministrazione

L’amministrazione di una società semplice è effettuata dai singoli soci amministratori, in via disgiunta, ad ogni modo ci potrebbe anche essere congiunta per alcuni specifici atti. 

In sostanza, alcuni atti potrebbero essere vincolati al consenso unanime di tutti.

In alcuni casi, comunque, le decisioni potrebbero essere presa da un amministratore unico, se non è presente un consiglio ad hoc.

Con l’approvazione del rendiconto, ogni socio ha il diritto a partecipare agli utili della società. In una società di capitali, invece, è necessaria una delibera dell’assemblea.

La ripartizione avviene secondo quanto stabilito nei patti sociali, se non è stato stabilito nulla si procede secondo quanto affermato dall’art. 2263 c.c.:

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite

In base a quanto possiamo leggere, ci deve essere proporzionalità tra quanto conferito dai soci e la loro parte di guadagni o perdite, se non è possibile effettuare delle valutazioni precise, la stessa sarà considerata egualitaria o fissata da un giudice.

Sottolineiamo che il patto leonino è nullo, ovvero la decisione di escludere uno o più soci dalla partecipazione.

Società semplice e autonomia patrimoniale

La società semplice, essendo una società di persone, è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta, ciò significa che il creditore sociale può aggredire anche i beni personali dei soci per soddisfare i propri diritti. In altre parole se il patrimonio societario non è sufficiente possono essere a rischio i beni dei soci.

L’autonomia patrimoniale imperfetta è tipica anche delle Società in Accomandita Semplice e in Nome Collettivo.

Si tratta di tipologie che da una parte permettono una maggiore semplicità di gestione, ma dall’altra mettono a rischio i beni dei soggetti coinvolti. Nelle Sas, comunque, è necessario distinguere due diversi tipi di soggetti con compiti e rischi diversi: accomandatari e accomandanti.

E’, comunque, importante sapere che esiste anche in questi casi un patrimonio societario, solo che, potrebbe non essere sufficiente a coprire tutti i debiti.

Il creditore, infatti, deve procedere con la cosiddetta “preventiva escussione”; ovvero deve prima cercare di ottenere quanto gli spetta avendo come garanzia il patrimonio societario e solo in un secondo momento può rivalersi sui singoli soggetti.

Lo scioglimento

Nell’atto costitutivo della società semplice può essere indicato un termine, dopo il quale si deve sciogliere l’azienda se non è stato chiesta una proroga.

E’ possibile procedere con lo scioglimento se sono stati raggiunti gli obiettivi o se risulta impossibile raggiungerli. In genere la decisione viene presa dai soci, oppure le cause possono essere state stabilite nel contratto sociale.

Ad ogni modo, va precisato che una società semplice non è soggetta a fallimento.

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