La personalità giuridica è una caratteristica di quegli enti non profit che godono di autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte.
Essa rappresenta uno status che viene riconosciuto alle persone giuridiche le quali, attraverso l'acquisizione della stessa personalità giuridica, diventano titolari di una situazione di autonomia patrimoniale perfetta.
Quando si parla di personalità giuridica si potrebbe pensare a una sovrapposizione della stessa con la definizione di "ente", tuttavia è utile sottolineare come i concetti di persona e di personalità giuridica non siano tra di loro perfettamente corrispondenti alla definizione di ente.
Infatti, non tutti gli enti godono di personalità giuridica ma solo quelli ai quali viene riconosciuta autonomia patrimoniale perfetta. Inoltre, si ritiene che un ente ne sia dotato quando può diventare titolare di situazioni giuridiche attive e passive.
La nozione di personalità giuridica, perciò, riferendosi solo alla tipologia appena citata di enti, rappresenta un concetto più ristretto rispetto a quello di "ente giuridico", ma anche di "soggettività giuridica".
Se dunque godono di tale caratteristica solo gli enti, persone giuridiche, ai quali è riconosciuta autonomia patrimoniale perfetta, sembra lecito chiedersi in che cosa consista l'autonomia patrimoniale perfetta. Con il concetto di autonomia patrimoniale perfetta, in particolare, si intende riferirsi a quegli enti, persone giuridiche, che non solo hanno un patrimonio, ma che rispondono solo e soltanto in forza dello stesso rispetto alle obbligazioni contratte.
Quando un ente se la vede riconosciuta significa che il patrimonio dell'ente stesso dovrà, dal momento dell'acquisizione della stessa, essere sempre distinto dal patrimonio dei soggetti, persone fisiche, che fanno parte di quell'ente.
Per capire meglio il concetto appena esposto, se dovessimo riferirci al diritto societario, diremmo che godono di personalità giuridica le società di capitali ma non le società di persone. Si potrebbe pensare anche alle associazioni, ove quelle riconosciute come tali godono di personalità giuridica, mentre quelle non riconosciute no.
Gli enti possono essere, però, anche enti pubblici e potremmo quindi chiederci se a tali enti possa essere riconosciuta tale caratteristica. Nel Codice Civile esiste una sola norma che fa riferimento alla personalità giuridica delle persone giuridiche pubbliche ed è l'art. 11 del Codice Civile che prevede che "le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico".
Come si può evincere dalla norma, essa ha carattere piuttosto generale ed è possibile sicuramente ricavare quanto segue: alle persone giuridiche pubbliche si applica in ampia misura quanto previsto per le persone giuridiche private, eccetto quanto previsto dalle specifiche norme di diritto pubblico.
Nel diritto pubblico, lo Stato rappresenta la persona giuridica per antonomasia. Anche per il diritto amministrativo, quindi, quando si parla di personalità giuridica delle persone giuridiche si intende quello status riconosciuto a soggetti di diritto che devono essere considerati separatamente rispetto alle persone fisiche che li compongono.
Un ente non nasce con personalità giuridica, ma possiamo dire che lo stesso per essere considerato dotato di personalità giuridica debba necessariamente acquisire la stessa. Per quanto riguarda gli enti in generale, di diritto pubblico o privato, quando ad essi viene riconosciuta personalità giuridica si verifica una distinzione e separazione netta tra l'ente, persona giuridica in quanto tale, e le persone fisiche che lo compongono.
Essere riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica significa aver proceduto, per gli enti privati, alla registrazione nel Registro delle persone giuridiche. Il registro delle persone giuridiche si trova presso l'Ufficio Prefettizio Territoriale.
Per quanto riguarda le S.p.a. la personalità giuridica si acquista automaticamente con la registrazione nel registro delle imprese. Ai fini della registrazione non è necessario, come enti privati o pubblici, che si persegua una finalità di lucro.
Le associazioni costituiscono il tipico modello/esempio di ente privato ove risulta essere prevalente l'elemento personale, se invece prevalesse l'elemento patrimoniale allora saremmo di fronte ad enti di diritto privato classificabili come fondazioni.
Così vale per il diritto pubblico: ci sono enti con natura prevalentemente associativa, come le camere di commercio, industria, artigianato, ma ci sono anche enti pubblici con natura patrimoniale, come gli enti previdenziali. Per quanto riguarda gli enti pubblici, il riconoscimento della personalità giuridica tuttavia non avviene in maniera analoga a quanto previsto per gli enti privati: gli enti pubblici se la vedono direttamente riconosciuta per legge, nel qual caso si tratti di enti a statuto singolare, come nel caso dell'ISTAT; nel caso si tratti invece di enti disciplinati da una legge generale, come nel caso delle camere di commercio, allora ciò che è necessario è che intervengano delle delibere amministrative.
Gli enti come associazioni e fondazioni, per essere iscritti nell'apposito registro delle persone giuridiche, devono possedere un determinato patrimonio (minimo 1500 euro per le associazioni, minimo 30.000 euro per le fondazioni). La diminuzione di oltre 1/3 del patrimonio comporta che l'organo di revisione debba convocare un'assemblea in cui venga decisa la riduzione del patrimonio minimo, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
Per quanto riguarda le S.p.a., invece, tale perdita avviene con la cancellazione delle società stesse dal registro delle imprese.
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