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Cos'è il diritto di famiglia?

Che cosa si intende per diritto di famiglia? Quali sono le sue caratteristiche e quali i principi su cui si fonda? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Cos'è il diritto di famiglia? Definizione

Il diritto di famiglia è l'insieme delle norme che hanno per oggetto i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone che costituiscono, per legge, una famiglia.

La particolarità è che non si prende in considerazione solamente l'interesse del singolo individuo, ma dell'intero gruppo. Il diritto di famiglia ha al suo interno numerose norme di ordine pubblico, non derogabili, che limitano il principio dell'autonomia dei soggetti.

A partire dai rapporti familiari, derivano una serie di diritti soggettivi. Ecco alcuni dei diritti che si vengono a creare:

  • status familiare (poteri, doveri, diritti);
  • diritti di solidarietà familiare come ad esempio l'assistenza, fedeltà, collaborazione;
  • diritti di libertà familiare come, ad esempio, il matrimonio;
  • potestà familiare: sono i poteri del genitore per mantenere, educare ed istruire (M.E.I) i figli e curare i loro beni.

Tutti i diritti elencati, sono assoluti, indisponibili, imprescrittibili, di ordine pubblico, oggetto di particolare tutela penale e personalissimi.

Il diritto di famiglia nasce dalla mancanza nel codice civile della definizione di "famiglia". La Costituzione, all'art. 29, si limita ad affermare che 

la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

In questo senso, dunque, si può affermare che le famiglie sono delle formazioni sociali fondate sul matrimonio e che hanno caratteri di esclusività, stabilità e responsabilità. Ma per quale motivo il legislatore non ha definito il concetto di "famiglia"? Il motivo sta nell'impossibilità di formulare e fissare un modello uniforme della stessa, anche nell'ambito di uno stesso ordinamento: attualmente si fa riferimento alla "famiglia nucleare" ovvero composta dai coniugi e dai figli.

Le famiglie

Le famiglie sono le principali formazioni sociali nelle quali l'uomo svolge la propria personalità, così come scritto nell'art. 2 della Costituzione. Come detto, dunque, il diritto di famiglia tutela l'interesse dell'intero gruppo familiare attraverso le norme che limitano il principio dell'autonomia della volontà dei soggetti, caratteristica del diritto privato.

Per fare degli esempi, dunque, un soggetto è libero o meno di sposarsi ma, nel momento in cui si sposa, deve accettare in toto le norme che regolano il matrimonio senza potervi apporre termini, o condizioni. Le norme che fanno capo a questo ramo del diritto sono spesso prive di sanzioni perché gli obbligati sono indotti da principi che riguardano religione, etica e morale. È del tutto inutile, dunque, un intervento ab externo dello Stato. Queste norme generano dei rapporti costituiti da diritti-doveri reciproci: ad esempio, quindi, l'educazione dei figli rappresenta un diritto ed un dovere per il genitore. Questi rapporti hanno accostato sempre di più la disciplina della famiglia al diritto pubblico.

​Riforma del diritto di famiglia L. 19/5/1975 n. 151

Nel corso degli anni, il legislatore, tenendo conto del principio di uguaglianza giuridica dei coniugi, ha modificato la disciplina di alcuni dei rapporti familiari ed ha abrogato alcune norme che sono in contrasto con la Costituzione, attraverso l'attuazione dei principi della Corte Costituzionale.

Ecco, in sintesi, alcuni dei punti fondamentali della riforma:

  • ​parità giuridica dei coniugi;
  • intervento più marcato del giudica nella vita della famiglia;
  • riconoscimento dei figli naturali ed identici diritti in successione dei figli illegittimi;
  • scomparsa della dote e del patrimonio familiare;
  • potestà esercitata da entrambi i genitori;
  • istituzione della comunione legale dei beni;
  • qualifica di erede e non di usufruttuario ex lege conferita al coniuge superstite.

Cosa si può e cosa non si può fare

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha gettato i fondamenti, validi ancora oggi, che stabiliscono che cosa si può e che cosa non si può fare all'interno del nucleo famigliare.

.​Si può

  • ​la piena parità dei diritti permette ad entrambi i coniugi di far contare il proprio parere all'interno delle decisioni che riguardano la famiglia, l'educazione dei figli e la propria vita. Oggi, infatti, la potestà sui figli è equamente distribuita su entrambi i coniugi e non più solamente sul padre come avveniva in passato.

​Non si può

  • ​Costringere il coniuge a vivere nella residenza familiare: ognuno ha infatti il diritto di fissare la residenza in base alle proprie esigenze;
  • escludere un coniuge dalle decisioni relative a questioni sui figli;
  • privare un membro dei mezzi di sostentamento;
  • escludere un membro dalla gestione, anche meramente economica, della famiglia stessa;
  • denunciare la moglie o il marito per infedeltà ma, se questa è provata, può comunque rappresentare un motivo di addebito della responsabilità della eventuale separazione.

​Famiglie odierne: l'evoluzione del diritto

A quali tipologie di "famiglia" si riferisce il diritto? La risposta non è così scontata: nel codice civile, infatti, non ne viene data una definizione. 

Come abbiamo visto, tuttavia, la Costituzione italiana la definisce semplicemente una "società naturale fondata sul matrimonio" e, in quanto tale, la tutela. Ma tutte le tipologie familiari non tradizionali, quindi, ne restano escluse?

Non sono menzionati, infatti, tutti i modelli familiari non sorretti dal vincolo matrimoniale, come ad esempio:

  • le famiglie multiple, ossia formate da due o più unità coniugali; 
  • le famiglie di fatto, cioè conviventi; 
  • le famiglie mononucleari cioè costituite da una sola persona; 
  • le famiglie monogenitoriali, ossia un solo genitore ed almeno un figlio.

Al momento pare evidente che i i mutamenti sociali sono avvenuti più rapidamente di quelli legislativi, e si sta lavorando per adeguare il più possibile gli assetti normativi ai nuovi modelli familiari odierni.

​Fonti normative:

  • ​legge n°151 del 19 maggio 1975 (Riforma del diritto di famiglia);
  • articolo 2 della Costituzione italiana;
  • articolo 29 della Costituzione italiana.
DIRITTO DI FAMIGLIA FAMIGLIA MATRIMONIO RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
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