Una Srl, ovvero una Società a responsabilità limitata, è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero i soci rispondono solo in merito alla loro quota di capitale, e non con i loro beni personali. Vediamo come funziona.
Si tratta di una tipologia di società di capitali, nella quale si risponde delle obbligazioni soltanto con il patrimonio aziendale. Si può costituire con un capitale non inferiore a 10.000 euro, anche se come vedremo esiste la versione “semplificata”.
Per la creazione è necessario un atto costitutivo, contenente le indicazioni fondamentali come la rappresentanza, il funzionamento e l’amministrazione.
Le norme di riferimento sono cambiate nel 2003, anno in cui la Srl è stata riformata profondamente. Attualmente, infatti, viene considerata come una modello intermedio tra una S.p.a. e una società di persone, ed è disciplinata da una normativa autonoma.
In particolare si mescolano assieme l’autonomia patrimoniale e la flessibilità organizzativa
Ma, facciamo un passo indietro cercando di analizzare gli aspetti più significativi di questa tipologia di impresa.
Una Srl è una Società a Responsabilità Limitata, disciplinata dagli articoli 2464 e seguenti del codice civile. Rientra tre le società di capitali, anche se in realtà ha alcune caratteristiche tipiche anche di quella di persone, come una maggiore flessibilità organizzativa. Per costituire una Srl è necessario costituire una società, che può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o giuridiche, e che richiede l'attivazione presso la Camera di Commercio.
Ad ogni modo i soci rispondono soltanto in merito alle loro quote, nei limiti di quanto hanno conferito. Essa, quindi, è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta ed ha una personalità giuridica.
La sua costituzione può avvenire come sottolinea l’art. 2463 del codice civile:
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Ci può essere perciò:
In ogni caso, essa diventa effettiva, quindi acquista personalità giuridica, soltanto quando viene iscritta presso il Registro delle Imprese.
La Srl è soggetta alla vidimazione dei libri sociali da parte di un notaio o dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, la Srl prevede la nomina di un revisore legale dei conti e un Consiglio di Amministrazione, per le società che superano determinati limiti di fatturato. Per capire esattamente come funziona questo tipo di società è necessario descrivere quali sono le sue caratteristiche fondamentali che possiamo racchiudere nel seguente elenco:
La responsabilità limitata è tipica di tutte le società di capitali, per le quali i singoli non devono rispondere con il loro patrimonio personale, come affermato dall’art. 2462 c.c.:
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470
Esistono, tuttavia, delle eccezioni, quando la stessa è contemporaneamente:
Di fatto se le obbligazioni sono sorte mentre la stessa è appartenuta solo ad un soggetto, questo risponde in modo illimitato.
L’atto costitutivo prevede che il capitale non possa essere inferiore a 10.000 euro, ma l’art. 2463 c.c. sottolinea che:
L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione
In questo caso la riserva legale, cioè alimentata da un quinto degli utili che risultano dal bilancio, deve raggiungere 10.000 euro assieme al capitale sociale.
Le Srl hanno un carico normativo inferiore rispetto ad altri modelli, e una notevole autonomia negoziale, ovvero sono caratterizzate da una maggiore flessibilità che rendono più semplice la gestione.
Le Srls, ovvero le Società a Responsabilità Limitata Semplificata sono state introdotte di recente, e prevedono un euro come limite minimo di capitale, come sottolineato dall’art. 2463-bis c.c:
l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo
La Srl semplificata è stata introdotta per semplificare la costituzione e la gestione delle società e prevede un capitale sociale minimo di 1 euro e può essere costituita anche da un solo socio, la cosiddetta Srl unipersonale. La differenza tra Srl ordinaria e Srls quindi, sta nel capitale sociale minimo richiesto per la costituzione.
Risulta evidente, quindi, che si tratta di una modalità ancora più semplice rispetto a quella classica che prevede di versare almeno 10.000 euro.
La costituzione s.r.l.s. è davvero molto agevole e conveniente, dato che non sono previsti onorari notarili o diritti camerali e le spese per l’apertura sono esigue, non più di poche centinaia di euro.
Il fallimento può essere attivato da un giudice quando un’azienda si trova in stato di crisi, ovvero quando non riesce più a pagare i propri debitori oppure quando viene meno la gestione oculata dei conferimenti in denaro.
Si tratta di una procedura che in una Srl riguarda:
Il tutto inizia verificando la presenza di una situazione di crisi grave, e in seguito viene dichiarato il fallimento. Il patrimonio presente deve essere utilizzato per pagare i debiti, e quello eventualmente rimanente viene liquidato ai vari soci. La Srl deve provvedere a una valutazione economica del patrimonio e alla redazione di una relazione giurata.
La legge di riferimento è il Regio Decreto n. 267 del 1942, più volte modificato negli anni.
Come abbiamo detto, i soci (persone fisiche o giuridiche) hanno una responsabilità limitata, ciò significa che non devono rispondere con i loro beni personali, ma solo in base alle loro quote.
Quindi il fallimento di una Srl non implica anche quello dei soci. Si tratta, infatti, di due entità diverse.
Il soggetto incaricato dal tribunale per la liquidazione, ovvero il curatore, non può spingere l’azione oltre al capitale societario.
I debiti, perciò, vengono pagati con il capitale della società, quindi con il valore degli immobili, con i crediti da riscuotere, con eventuali utili in riserva.
La responsabilità dell'amministratore di una Srl, invece, funziona in modo diverso, infatti, soltanto se ha agito in buona fede non deve rispondere con il suo patrimonio personale.
In caso di mala fede, invece, ovvero di mala operatio, i creditori possono agire anche nei confronti dei beni del soggetto, ad esempio se ha commesso degli illeciti.
Tale aspetto è stato evidenziato con varie sentenze della Cassazione n. 13465/2010 e n. 27036/2007.
Al termine della procedura la Srl viene cancellata dal Registro delle Imprese e non può essere più aperta. Se emergono nuove creditori, questi possono agire ma limitatamente alla cifra ricevuta come liquidazione dai soci.
Spesso i non addetti ai lavori confondono i concetti di fallimento e liquidazione, vediamo quindi di chiarire il significato di entrambi.
Va detto subito che quando un’azienda fallisce, viene messa in liquidazione, quindi quest’ultima è una procedura che rientra nel processo di fallimento. Ma non è vero il contrario, ovvero non sempre se una Srl viene liquidata, significa che sia fallita.
Tale azione, infatti, può avvenire per i seguenti motivi:
Va precisato anche che, la liquidazione non deve essere sempre decisa da un tribunale.
Anche in questo caso, se dopo la chiusura ci sono dei debiti, gli interessati possono agire soltanto in merito alla quota versata dai singoli soci.
In conclusione, la Srl è una forma giuridica adatta a molte attività di impresa. Infatti, la Srl può essere costituita anche come startup innovativa, beneficiando di agevolazioni fiscali e amministrative.
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