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Fallimento Srl: come avviene e quali sono le novità?

Il fallimento di una Srl come avviene? Quali sono i presupposti? Cosa rischiano i soci e l’amministratore? Cosa prevede la nuova riforma del 2019? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento analizzando i vari aspetti.

Al giorno d’oggi, purtroppo si sente parlare sempre più spesso di fallimenti aziendali, complice la grave crisi economica che stiamo vivendo e il conseguente aumento dei debiti che queste non riescono a pagare.

Innanzitutto va detto che non tutti possono fallire, essendoci dei requisiti oggettivi e soggettivi da rispettare. In particolare vengono sottoposte a tale procedimento le attività registrate presso la Camera di Commercio, con debiti superiori a 30 mila euro. Lo scopo è quello di recuperare le somme dovute ai creditori.

Il fallimento di una Srl funziona in modo particolare, dato che la responsabilità dei soci è limitata, ovvero non si possono aggredire i loro beni personali, ma soltanto la loro quota aziendale.

Cos’è una società Srl?

La Società a Responsabilità Limitata, Srl, è una società di capitali, nella quale i soci rispondono soltanto nei limiti delle quote che hanno versato. In altre parole si tratta di una persona giuridica, ovvero esistente soltanto perchè una legge la definisce come tale. Quindi essa rappresenta un organo distinto rispetto ai soci e agli amministratori.

E’ formata da un capitale sociale, corrispondente alle varie quote versate dai soci, e grazie al quale può autogestirsi e finanziare le spese. 

La gestione dell’attività è affidata a due soggetti distinti:

  • l’amministratore: incaricato a gestire le questioni “ordinarie”
  • i soci: con potere di decidere in merito a questioni “straordinarie”

Le regole che devono essere rispettate nella società sono quelle dettate dall’atto costitutivo, attraverso il quale vengono chiaramente stabiliti i diversi compiti e poteri. 

Va però precisato che, per tutte le operazioni compiute prima dell’iscrizione della Srl alla Camera di Commercio, la responsabilità è di chi ha agito ed è illimitata verso terzi.
I debiti contratti dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese, invece, sono della Srl, quindi si risponde solamente con il capitale sociale, il totale delle quote versate.

In alcuni casi, però, i soggetti coinvolti possono rispondere personalmente, se:

  • le azioni sono state decise prima dell’iscrizione, come anticipato prima
  • vengono compiuti atti dannosi 

Fallimento Srl: presupposti oggettivi e soggettivi

Prima di analizzare cosa avviene a seguito del fallimento di una Srl, è necessario capire in quali casi la legge italiana prevede dei procedimenti particolari per permettere ai creditori di recuperare ciò che gli spetta di diritto.

Non tutti possono fallire, si tratta di una prerogativa delle attività commerciali, quindi di aziende che:

  • creano prodotti o servizi
  • svolgono attività di intermediari, ad esempio i grossisti
  • si occupano di trasporti
  • svolgono attività bancarie e assicurative
  • esercitano attività ausiliarie, come la pubblicità

Sono, invece, esclusi i lavoratori autonomi, i no profit, le aziende agricole, e quelle pubbliche.

L’istituto del fallimento non riguarda nemmeno i cosiddetti piccoli imprenditori, cioè coloro che negli ultimi tre anni hanno maturato:

  • un attivo inferiore a 300 mila euro per ogni anno
  • ricavi inferiori a 200 mila euro per ogni anno
  • debiti inferiori a 500 mila euro in totale.

Oltre ai presupposti soggettivi che abbiamo elencato sopra, esistono anche quelli oggettivi, cioè un effettivo stato di insolvenza, che possiamo tradurre come una incapacità a soddisfare tutte le obbligazioni prese in modo regolare. 

Ci sono, in particolare, alcuni sintomi in grado di determinare se un’azienda sta per fallire, ad esempio avere un patrimonio inconsistente e non riuscire a pagare i debiti.

Nel 2007, comunque, con il Decreto Legislativo n.167 si è chiarito che per potere dichiarare il fallimento di una Srl o di un’altra società i debiti scaduti e non pagati devono superare i 30 mila euro.

Fallimento Srl: come avviene?

Fino ad ora abbiamo visto che una Srl può fallire se sussistono determinati requisiti, ma cosa avviene esattamente?

La procedura è composta da diverse fasi:

  • su richiesta degli interessati, un giudice avvia l’iter procedurale
  • devono essere accertati i motivi dello scioglimento della società
  • i soci stabiliscono una liquidazione volontaria
  • si estingue il passivo e si realizza l’attivo
  • la Srl viene cancellata dal registro delle imprese

Dopo la riforma del 2006 possono presentare una istanza di fallimento di una Srl i seguenti soggetti:

  • i soci o uno di essi
  • i creditori
  • il Pm se i debiti vengono scoperti durante altri procedimenti giudiziari

La richiesta viene presentata al Tribunale competente, ovvero nella zona dove la società ha la sede legale, e devono essere allegate delle prove per dimostrare l’insolvenza.
Dopo avere valutato la situazione il giudice avvia la procedura, informa le parti e fissa una prima udienza.

Ovviamente lo scioglimento e la liquidazione hanno delle conseguenze sui vari organi della società, che conservano in ogni caso il loro ruolo fino al momento della nomina di un curatore o liquidatore. I beni della Srl restano comunque sotto la loro responsabilità. Inoltre, devono fornire tutta la documentazione utile senza indugi e senza causare ritardi.

Prima di arrivare a una situazione di questo tipo comunque, la società può adottare alcune soluzioni alternative, ad esempio:

  • può fare accordi con i creditori, se ha la capacità economica
  • può presentare un concordato preventivo, ovvero un piano per saldare almeno la metà di debiti, che deve essere approvato dai creditori e omologato dal tribunale
  • effettuare accordi per la ristrutturazione dei debiti

Cosa rischiano i soci e l’amministratore?

Se le difficoltà economiche sono insuperabili, spesso si arriva al punto di non ritorno, cioè all’attivazione del fallimento di una Srl.
Come abbiamo visto è il giudice a decidere in merito, dopo avere analizzato lo stato di insolvenza.
In seguito con il patrimonio disponibile si procede al pagamento dei vari creditori, e soltanto se rimane qualcosa, viene distribuito tra i soci.

I soci, ad ogni modo, hanno una responsabilità limitata, quindi rispondono solo in relazione alla loro quota, dato che sono a rischio solamente i capitali societari e non quelli personali degli individui. Tutte le insolvenze vengono coperte esclusivamente con il patrimonio dell’azienda, composto da immobili, eventuali fatture da riscuotere, ecc. 

Per quanto riguarda l’amministratore invece, deve essere valutato il suo operato, analizzando se ha agito in buona fede. Infatti egli rischia di vedere intaccato anche il proprio patrimonio personale se la sua condotta è stata dolosa, ad esempio ritardando le tempistiche per lo scioglimento o fornendo documenti falsi per occultare la situazione.
Lo scopo è quello di evitare comportamenti scorretti, e una mala gestione delle Srl.

La riforma: il Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Con il Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 è stato introdotto il cosiddetto “nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020, poi posticipato al 1 settembre 2021, a causa dell'emergenza Covid-19.

La prima novità da segnalare è l’abbandono del termine fallimento, considerato troppo penalizzate e umiliante. 

Tra i nuovi obblighi ci sarà la nomina del sindaco o del revisore secondo i limiti dell’art. 2477 del codice civile:

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo

La riforma ha l’obiettivo di:

  • diagnosticare in modo precoce le crisi aziendali
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di chi si trova in difficoltà

Il nuovo sistema di allerta, infatti, dovrebbe fare emergere le crisi per tempo, con lo scopo di potere effettuare un risanamento, o di riuscire a soddisfare un numero maggiore di creditori.

Conseguenze per i dipendenti

In caso di fallimento di una Srl, cosa può accadere ai dipendenti? Il contratto di lavoro viene sospeso? È previsto il licenziamento? Quali sono i diritti se non vengono versate regolarmente le ultime retribuzioni? Cosa succede al TFR in caso di fallimento?

Va innanzitutto precisato che, tutti i contratti vengono sospesi momentaneamente, attendendo la decisione del Curatore Fallimentare. Ciò significa che, i dipendenti per un periodo di tempo non riceveranno alcuna retribuzione e non dovranno lavorare, ma il licenziamento non scatta in automatico, come sottolineato con la sentenza n. 7308/2018 della Cassazione.

Il rischio di perdere il lavoro non è l’unico problema a cui devono far fronte i lavoratori. Essi, infatti, hanno il diritto di ricevere il TFR, Trattamento di Fine Rapporto, ovvero una cifra accantonata dal datore di lavoro negli anni, per essere poi versata al dipendente nel momento in cui si conclude il contratto. Ma, se l’azienda è in crisi e i soldi non ci sono, cosa succede?

È possibile presentare domanda per il cosiddetto Fondo di garanzia Inps, istituito proprio per pagare TFR e le ultime 3 retribuzioni, in sostituzione dell’azienda insolvente.

La domanda può essere fatta direttamente dai lavoratori, dalle società cooperative, dagli erediti, dai cessionari a titolo oneroso del TFR, entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Non vengono, comunque, pagati l’indennità di mancato preavviso, le ferie e le festività non godute.

Ad ogni modo, una volta che il tribunale emette la sentenza dichiarativa di fallimento dell’azienda, il lavoratore deve fare domanda di ammissione al passivo fallimentare

Il fallimento dell’azienda e la domanda di ammissione al passivo fallimentare, con l’assistenza di un avvocato, per inviare al curatore la cifra che spetta a titolo di retribuzione o TFR.

Durante l’udienza, il Giudice approverà lo stato passivo rendendolo esecutivo, e da quel momento sarà possibile presentare domanda per il Fondo di garanzia Inps.

Fonti normative

  • D. L. .14/2019 
  • sent 7308/2018 della Cassazione
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