La Srl semplificata è stata introdotta con il decreto legge 83/2012 con lo scopo di agevolare l’apertura di nuove società grazie alla possibilità di stabilire un capitale minimo ridotto, inferiore a 10 mila euro.
Negli ultimi a causa della crisi economica che compito duramente anche l’Italia, il legislatore ha cercato di adottare delle misure per aiutare la nascita di nuove aziende.
In un periodo, difficile, infatti ci vuole molto coraggio per investire parte del proprio capitale e iniziare una nuova avventura, sapendo che molte realtà anche storiche e importanti hanno ceduto, vendendo parte o tutta la proprietà ad altri, o dichiarando fallimento.
In molti casi, comunque, la crisi economica ha solo accelerato un processo negativo ormai presente da anni. In modo particolare, una gestione sbagliata e l’accumulo di debiti eccessivi è sempre dannoso per le attività imprenditoriali, ma a fronte di un calo produttivo e di utili, tutto ciò porta conseguenze a volte tragiche per le aziende.
In uno scenario di questo tipo, risulta evidente che, decidere di scommettere sul futuro del proprio progetto non è facile. Ad ogni modo l’introduzione della Srl semplificata, come vedremo, aiuta gli imprenditori ad entrare nel mercato.
Diciamo innanzitutto che una Srl è una Società a Responsabilità Limitata, che rientra nella tipologia di società per capitali, anche se per alcuni aspetti è simile a quella di persone, essendo dotata di una maggiore flessibilità organizzativa.
Essa è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto i soci rispondono soltanto in merito alle loro quote, nei limiti di quanto hanno conferito.
La costituzione di una società di questo tipo viene descritta dall’art. 2463 del codice civile
Ad ogni modo i soci rispondono soltanto in merito alle loro quote, nei limiti di quanto hanno conferito. Essa, quindi, è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta ed ha una personalità giuridica.
La sua costituzione può avvenire come sottolinea l’art. 2463 del codice civile:
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Come possiamo leggere, quindi, l’apertura di una Società a Responsabilità Limitata può avvenire con un atto pubblico o un contratto, anche se essa acquista effettivamente una personalità giuridica soltanto nel momento in cui viene iscritta nel Registro delle Imprese.
Rispetto ad altre tipologie aziendali essa è caratterizzata da una limitazione della responsabilità, come abbiamo già detto, ma anche dalla necessità di immettere un capitale sociale relativamente basso, ovvero almeno 10 mila euro. Inoltre, la gestione è abbastanza semplice, data la flessibilità e la snellezza degli organi e delle procedure.
La Srl semplificata mantiene la maggior parte delle caratteristiche che abbiamo visto nel paragrafo precedente, con alcune differenze sostanziali.
Si tratta di una novità introdotta con il decreto legge 82/2012 per incentivare l’apertura di nuove aziende nel nostro Paese. Rispetto a una Società a Responsabilità Limitata classica, infatti, in questo caso è sufficiente un capitale sociale anche di un solo euro, quindi notevolmente inferiore rispetto ai 10 mila euro chiesto solitamente.
In pratica il capitale può essere da 1 euro a 9.999 euro, ovvero inferiore a 10.000 euro.
Ovviamente tale possibilità comporta notevoli vantaggi, soprattutto per quanto riguarda i costi di apertura.
Può succedere, quindi, che chi ha molta voglia di fare e un’idea che vuole concretizzare possa partire anche con pochi soldi, e pian piano tracciare la strada per potere crescere al meglio. Si tratta della forma societaria preferita dai giovani imprenditori che intendono aprire una start-up.
Inizialmente il legislatore aveva previsto che tale possibilità fosse concessa soltanto agli under 35, successivamente però tale limite è stato rimosso.
I requisiti per potere costituire una Srl semplificata sono quelli previsti dall’art. 2463-bis c.c, modificato dal decreto legge 76/2013.
In particolare:
La Srl semplificata, come specificato dalla nota n. 164029 del 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, può appartenere anche a un unico soggetto, in tal caso si tratta di una Srls unipersonale e l’unico socio gode di responsabilità limitata.
Perciò chi non vuole mettersi in affari con altri, ma ha paura di rischiare illimitatamente il proprio patrimonio, può adottare tale soluzione.
Come abbiamo detto fino ad ora, aprire una Srl semplificata è molto vantaggioso, ma quali sono esattamente i costi di apertura?
A tal proposito vanno considerati i seguenti aspetti:
Al momento della costituzione, che deve essere effettuata presso un notaio, si devono sostenere le seguenti spese:
Inoltre, è necessario acquistare un indirizzo di posta elettronica certificata.
Va sottolineato anche che per la Srl semplificata il notaio è gratis, quindi non di deve pagare alcun onorario.
In realtà, il decreto del 17/02/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato che è possibile aprire una Srl semplificata online, anche senza un notaio.
Per fare ciò bisogna collegarsi al Registro Imprese, e seguire la procedura guidata per inserire tutti i dati necessari.
E’ la piattaforma stessa a trasmettere tutte le informazioni all’Agenzia delle Entrate.
Ogni anno, invece, si devono affrontare i costi tipici per tutte le realtà aziendali, inerenti all’Iva, Ires, Irap, Inps, ecc.
Per quanto riguarda la tassazione non ci sono particolari agevolazioni. Ovviamente già la possibilità di un rischiare il proprio patrimonio e di potere avere un capitale sociale ridotto sono notevoli vantaggi.
Una Srl semplificata può essere chiusa senza notaio, come previsto da una nota del MISE del 19 maggio 2014.
Ad ogni modo l’art. 2484 c.c. sottolinea in quali casi può accadere, ovvero:
1) per il decorso del termine [2272, n. 1, 2328, n. 13];
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea [2409];
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter [2327];
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea [2272, n. 3, 2369];
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto [2272, n. 5].
In pratica in tutti i suddetti casi lo scioglimento avviene automaticamente, mentre se la scelta viene effettuata dai soci per propria volontà è necessario che la causa venga accertata da un notaio o da un tribunale.
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