Il reato di getto pericoloso di cose, in condominio, o comunque in luogo dove è possibile arrecare fastidio a terzi è punito secondo quanto previsto dall’art. 674 c.p.
Quando si vive a stretto contatto con i propri vicini di casa, è molto probabile che possano nascere litigi e contenziosi per diversi motivi. Soprattutto in condominio sono frequenti le situazioni in cui un soggetto è infastidito dal comportamento altrui.
Rumori durante gli orari adibiti al riposo, mancato rispetto delle aree comuni, cattivi odori che provengono da un appartamento, mozziconi di sigaretta lanciati dal terrazzo, l’acqua dei fiori che cade nella proprietà dell’inquilino al piano inferiore, e molto altro può rendere gli equilibri quotidiani e il rapporto con il vicinato davvero complesso.
Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio cosa prevede la legge in caso di getto pericoloso di cose.
Il getto pericoloso di cose, viene punito anche se non si verificano danno concreti, come sottolinea l’art. 674 c.p.:
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Da quanto possiamo leggere, quindi, gettare cicche dal balcone, fare sgocciolare acqua o detersivi verso luoghi pubblici o privati può comportare a conseguenze di tipo penale.
La norma si rivolge ai condomini, che vivono molto vicini tra loro, quindi è molto probabile darsi fastidio anche involontariamente, ma anche alle abitazioni private che si affacciano a una via pubblica.
La punizione prevista è una sanzione amministrativa di 206 euro, quindi abbastanza blanda, ma bisogna considerare che il colpevole avrà comunque una macchia sulla fedina penale. Non si tratta di un comportamento socialmente sbagliato, ma di un’azione che si può facilmente evitare prestando un minimo di attenzione e accortezza.
Si tratta di una contravvenzione, ovvero di una ipotesi di reato meno grave rispetto ai delitti, ma può essere punita sia in presenza di dolo che di colpa.
Ciò significa che la legge considera ugualmente colpevoli i soggetti che involontariamente mettono in atto un getto pericoloso di cose, e quelli che agiscono volontariamente per creare danni.
In sostanza l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia non sono delle valide giustificazioni.
Ad esempio, un soggetto può essere condannato anche per aver gettato per errore della candeggina dal suo balcone.
Dalla condotta, come abbiamo detto, non deve necessariamente derivare un danno, visto che si tratta di un reato di pericolo.
La giurisprudenza ha discusso a lungo al riguardo, in riferimento soprattutto alle pulizie domestiche. La Cassazione ha sottolineato che non esiste alcun obbligo di tenere pulita la propria abitazione, ma non si deve arrecare disturbo o molestia ad altri.
Cattivi odori, emissioni di gas, o altre cose che vanno a finire in una parte comune o all’interno di un proprietà possono integrare il reato in questione.
Va detto, inoltre, che il getto pericoloso di cose è un reato perseguibile d’ufficio, quindi chiunque può sporgere denuncia.
L’art. 674 c.p. è una delle norme più applicate per la tutela dell’ambiente, utilizzata soprattutto quando ancora non esisteva una disciplina specifica in materia.
Oggi, viene per lo più usata per rafforzare l’efficacia di disposizioni inerenti all’inquinamento di acque e acustici e per reati di avvelenamento.
Molto spesso viene menzionata tale norme quando si deve condannare un soggetto che ha prodotto cattivi odori, causando del disagio ai vicini di casa, o in una via pubblica adiacente.
Ciò significa che il getto pericoloso di cose è da considerarsi in senso ampio, includendo tutte le azioni in grado di determinare un effettivo disagio ad altri.
Cucinare piatti dal sapore forte troppo spesso e gettare mozziconi di sigaretta, in questo senso sono comportamenti simili tra loro, che potrebbero portare alla stessa sanzione.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di uno stesso disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
A questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 50% ovvero 60€ + iva anziché 120€.
Scopri l'AcademyA questo link trovi le informazioni e la possibilità di attivarla con lo sconto del 75% ovvero 90€ + iva anziché 360€.
Scopri il servizio Premium