Le fake news, seppure non disciplinate in un una disciplina ad hoc, possono essere collegate ad altri reati previsti dal codice penale. Vediamo quali sono.
Al giorno d’oggi, purtroppo, nel web ma anche nei giornali girano molte notizie false, ovvero informazioni pubblicate e diffuse con lo scopo di ledere l’onore e la dignità di altri, o semplicemente scritte con superficialità senza verificare i fatti e le fonti. Ma cosa dice la legge in merito? Cosa rischiano i colpevoli?
Non si può stabilire a priori quali potrebbero essere le conseguenze per chi pubblica informazioni e contenuti non veritieri. Ad oggi non esiste ancora una legge ben definita in materia, nonostante ci siano state delle proposte.
Ciò significa che, di volta in volta, bisogna verificare se sono stati commessi dei reati specifici, quindi disciplinati da norme separate tra loro.
Ad esempio si può verificare un reato di diffamazione, un procurato allarme, o una concorrenza sleale screditando qualcuno.
Di seguito, cerchiamo di capire, come è possibile agire in merito a determinate tipologie di fake news.
Letteralmente fake news significa notizia falsa, a volte del tutto inventata e inesistente, utilizzata con il solo scopo di agire sull’opinione pubblica, rovinando la reputazione altrui, o esaltando delle virtù non vere di altri.
Si tratta di una tematica di grande interesse, soprattutto negli ultimi anni, che hanno visto diffondersi tali comportamenti grazie ad Internet e ai Social Network. Nel web, infatti, è particolarmente semplice e veloce potere far circolare in poco tempo delle notizie, facendole diventare virali.
Le motivazioni che spingono tali atteggiamenti possono essere di diverso tipo, anche se le conseguenza è simile, ovvero viene modificata in modo non legittimo l’opinione pubblica, a volta causando dei danni ingiusti a terzi.
In ogni caso, l’autore di notizie false può subire delle sanzioni, anche di carattere penale, se non rispetta alcune norme in materia.
Infatti, sebbene non esista ancora una disciplina ad hoc, nel codice penale sono presenti diversi articoli che potrebbero essere collegati a tali azioni.
A seconda delle circostanze specifiche, quindi, il responsabile può essere accusato di diffamazione, ingiuria, procurato allarme, abuso della credulità popolare, distorsione del mercato e concorrenza sleale.
A tal proposito è utile sottolineare che, chi decide di condividere una fake news, in modo del tutto inconsapevole, ovvero non essendo a conoscenza della falsità della notizia, non viene considerato colpevole. Solamente l’autore della stessa deve rispondere delle proprie azioni, assieme a chi, in modo del tutto volontario, ha messo in atto dei comportamenti per diffondere la stessa.
Quindi commentare, condividere o apprezzare post non veritieri non mette a rischio nessuno, dato che si tratta di un comportamento derivato dalla mera disinformazione dell’agente, che in un certo senso è caduto nella trappola dell’autore colpevole.
Tuttavia se i commenti hanno natura offensiva e denigratoria potrebbe, comunque, scattare un’accusa.
Quando si parla di fake news, nella maggior parte dei casi si deve analizzare quanto previsto in caso di reato di diffamazione, disciplinato dall’art. 595 del codice penale, come segue:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Come possiamo notare il legislatore ha inserito nella norma molti degli elementi che potrebbero essere connessi alla diffusione di notizie false.
Innanzitutto viene punito chi, attraverso le proprie azioni, offende deride o scredita altri.
Per fare ciò gli strumenti più utilizzati sono senza dubbio il web e i social network.
Non si tratta di una passeggiata, dato che il colpevole rischia fino a 3 anni di reclusione, nei casi più gravi.
Bisogna però chiarire subito che, si può parlare di diffamazione soltanto quando il diretto interessato, ovvero il soggetto “offeso”, non è presente per difendersi. Si verifica il reato soltanto se un soggetto diffonde le informazioni, pubblicandole in spazi pubblici e non direttamente alla vittima.
Ad esempio un messaggio offensivo su Whatsapp o una telefonata aggressiva contenenti argomentazioni non vere non sono punibili penalmente. In tal caso, infatti, si potrebbe trattare di ingiuria, ovvero di un illecito civile.
Se vengono pubblicate accuse false, invece, si deve considerare quanto espresso dal legislatore in merito al reato di calunnia.
Una fake news può avere il potere di allarmare le persone e creare panico tra la popolazione. Situazioni di questo tipo possono essere molto pericolose, in quanto potrebbero spingere i soggetti a intraprendere azioni sconsiderate in grado di provocare danni per se stessi o per altri.
Per questo motivo una notizia finta può integrare il reato di procurato allarme, come previsto dall’ ex art. 658 c.p.
In alcuni casi non è rilevante considerare il reale scopo dell’autore della notizia, dato che è sufficiente avere procurato il timore di un pericolo reale. Ad esempio chi dà per certa una imminente catastrofe naturale può essere punito con l’arresto fino a 6 mesi o con un’ammenda da 10 a 500 euro.
L’artefice di una bufala in grado di innescare turbamento generale, invece, può essere punito secondo quanto previsto dell’art. 661 c.p. per abuso di credulità popolare:
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell' ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000
Forse non tutti considerano che, una fake news può avere ripercussioni anche nel commercio e in borsa. Diffondere notizie false, infatti, può integrare il reato di distorsione del mercato, previsto dall’art. 501 c.p.:
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [265, 269, 656] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro [501bis].
Una notizia falsa può integrare anche atti di concorrenza sleale, come previsto dall’art. 2598 del codice civile:
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600]
Il colpevole in questo caso può essere costretto a pagare un risarcimento danni all’azienda coinvolta.
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