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Prescrizione risarcimento danno da malasanità

Affrontare una situazione di malasanità non è mai semplice, specialmente quando si tenta di capire i diritti e le scadenze legali per richiedere un eventuale risarcimento e quindi la relativa prescrizione.


In Italia, la normativa che regola questi aspetti è complessa e distingue chiaramente tra la responsabilità del medico e quella dell'ospedale. Vediamo un po’ nel dettaglio.

Un paziente che crede di essere stato vittima di un errore medico può rivolgersi sia al medico che all'ospedale, tuttavia, la responsabilità di ciascuno di essi è diversa, come stabilito dalla legge Gelli-Bianco entrata in vigore nel 2017. 

Secondo l’articolo 7, l'ospedale ha una responsabilità di tipo contrattuale, basata sugli accordi tra il paziente e la struttura, mentre il medico ha una responsabilità extracontrattuale, legata esclusivamente al suo operato professionale.

Questa distinzione gioca un ruolo cruciale, sia per quanto attiene alla tipologia di responsabilità, sia in relazione ai tempi di prescrizione per richiedere un risarcimento. L'ospedale (o struttura ospedaliera) è tenuto a rispondere per le condotte colpose o dolose dei professionisti che operano al suo interno ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del Codice Civile e il termine di prescrizione è stabilito a 10 anni, mentre per il medico, in base all’art. 2043 del Codice Civile il periodo di prescrizione è di 5 anni.

Risarcimento danni da malasanità, alcuni casi particolari:

Oltre alle tempistiche sopra definite, esistono altresì delle situazioni peculiari che possono influenzare i termini di prescrizione del risarcimento danni. Ad esempio, in caso di decesso del paziente a causa di un errore medico, i tempi variano a seconda dell'azione intrapresa dai familiari, infatti, se questi agiscono come eredi, il termine è di 10 anni, ma se procedono chiedendo risarcimento per la perdita affettiva, la prescrizione si riduce a 5 anni.

Interessante è, altresì, il caso degli errori medici commessi durante il parto. Qui, sia la madre che il padre hanno diritto a chiedere un risarcimento e il termine di prescrizione per entrambi è di 10 anni, in quanto sono considerati parti contrattuali con la struttura sanitaria.

Oltre alla responsabilità civile, un medico può essere chiamato a rispondere anche penalmente, specialmente se l'errore ha causato lesioni gravi o il decesso del paziente. In questi casi, il termine di prescrizione potrebbe anche superare i 5 anni. Tuttavia, la responsabilità penale può essere esclusa se il medico ha operato seguendo le linee guida cliniche e queste erano appropriate al caso specifico.

La decorrenza dei termini per la richiesta di risarcimento

Un punto fondamentale nel discorso della prescrizione è determinare la decorrenza dei termini della stessa. Questi non partono necessariamente dal momento dell'errore, ma – secondo l’articolo 2935 del Codice Civile – si parte dal giorno in cui si può far valere il diritto, ossia, da quando il paziente (o i suoi congiunti) ha preso consapevolezza dell'errore e dei danni da esso causati.

È fondamentale fare un riferimento, in particolare, al caso di malattie lungo latenti, che possono manifestare problematiche correlate anche dopo che sia trascorso molto tempo dall’evento-causa.

Può accadere, infatti, che un paziente manifesti una malattia anche decenni dopo essersi sottoposto a trasfusioni, a sua insaputa, infette; oppure riscontri malesseri o problemi di salute a seguito di un evento di negligenza da parte del medico, quale ad esempio la dimenticanza di strumenti chirurgici nel corpo del paziente.

È possibile interrompere la prescrizione? Sì, è possibile interrompere o sospendere il conteggio della prescrizione, attraverso l'invio di una richiesta scritta di risarcimento, una diffida o una richiesta di mediazione.

Le questioni che riguardano la mal practice sanitaria e, più in generale, la malasanità sono sempre molto delicate ed eterogenee. Sono molteplici, infatti, i fattori da valutare con estrema precisione per appurare che si sia verificato un danno, la sua entità e la relativa correlazione dello stesso con lo stato del paziente. 

Solo con l’ausilio dell’attività di professionisti del settore è possibile condurre un iter investigativo regolare e comprensivo di tutti gli step fondamentali atti ad individuare la verità.

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