Il difetto di conformità rappresenta un malfunzionamento di un prodotto per il quale il consumatore può fare valere i propri diritti, durante la garanzia legale. Vediamo come funziona.
Prima di acquistare un prodotto è bene informarsi in merito alle sue caratteristiche, ma cosa succede se non vengono mantenute le promesse e il bene in questione non funziona come da aspettative?
Conoscere i propri diritti è il primo passo da compiere per riuscire a trovare una soluzione. Per questo motivo, nelle prossime righe illustreremo quanto previsto dalle norme del Codice del Consumo.
Quando il prodotto acquistato non rispetta le caratteristiche promesse dal venditore, anche attraverso la pubblicità, il Consumatore può fare valere i suoi diritti e contestare il cosiddetto difetto di conformità. Il Codice del Consumo, infatti, tutela tale tipologia di vizi con la garanzia legale.
Detto ciò, va precisato che l’unico soggetto responsabile nei confronti del Consumatore è il venditore, indipendentemente che si tratti di una catena distributiva. In sostanza è il venditore ad avere concluso un contratto, quindi deve rispondere in merito e farsi carico di eventuali oneri.
Sono quindi da considerarsi illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente alla casa produttrice, e le clausole contrattuali che limitano i diritti del consumatore, anche se il contratto è stato sottoscritto.
Il rivenditore, ad ogni modo, può in seguito rivalersi a sua volta sul produttore, per difetti di conformità attraverso un’azione di regresso, come previsto dall’art. 131 del Codice del Consumo:
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Il Consumatore ha il diritto di ottenere il ripristino della conformità del bene, attraverso due tipologie di rimedi, previsti dall’art. 130 CdC:
Le sostituzioni e riparazione, comunque, devono essere effettuate in tempi brevi e senza arrecare pregiudizi al consumatore. Ma, soprattutto, quest’ultimo non deve sostenere alcuna spesa, contrariamente a quanto previsto da svariate pratiche scorrette.
Se il venditore si rifiuta di garantire assistenza, è possibile procedere con una denuncia entro due mesi dalla scoperta del difetto. Se anche tale azione non produce risultati positivi si possono attivare le procedure di composizione stragiudiziale o delle controversie presso le Associazioni di Consumatori, tramite la Camera di Commercio, o con l’assistenza di un avvocato competente in materia. Infine, è sempre possibile citare in giudizio la controparte.
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