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Garanzia legale: quanto dura e come funziona?

La garanzia legale è una forma di tutela per i consumatori in caso di acquisto di beni con difetti di conformità. Vediamo quando si applica esattamente e come funziona.

Quando si effettuano degli acquisti, non sempre va tutto liscio come ci si aspetta. In molti casi può succedere che il prodotto non funzioni correttamente. Cosa fare in queste situazioni?

Come tutti sanno il legislatore ha previsto la cosiddetta garanzia legale, proprio per evitare che il venditore faccia il “furbo” proponendo articoli non conformi a quanto promesso.

Ad ogni modo c’è parecchia confusione in merito a tale argomento, e non si conoscono a pieno quelli che sono i diritti e i doveri delle parti. Vediamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza nelle prossime righe.

Cos’è la garanzia legale?

La garanzia legale di conformità, è prevista dal Codice del Consumo, ovvero dal decreto legislativo n. 206/2005 introdotto per recepire la direttiva europea 1999/44/CE.

In particolare viene sottolineato che il venditore ha l’obbligo di consegnare all’acquirente un bene conforme al contratto di vendita.
Di conseguenza egli è costretto a rispondere se i prodotti sono difettosi, funzionano male o se l’utilità è diversa da quanto dichiarato.

Un bene può essere definito conforme se ha le seguenti caratteristiche:

  • è idoneo all’utilizzo tipico che può essere fatto abitualmente attraverso beni dello stesso tipo
  • deve essere utile al consumatore, considerando le richieste fatte al venditore nel momento dell’acquisto
  • deve essere conforme a quanto descritto in fase di vendita, quindi deve possedere le qualità pubblicizzate e descritte nella confezione

Va sottolineato che, i problemi derivanti da una imperfetta installazione del prodotto, effettuato dal negoziante, equivale ai difetti di conformità sopra descritti. In particolare ciò avviene quando tale operazione è compresa nel contratto di vendita, quindi effettuata sotto la responsabilità del negozio.

La garanzia legale non può essere applicata, invece, in merito a vizi già noti dal consumatore, o in ogni caso evidenti, al momento dell’acquisto.

Inoltre, la tutela normativa ha lo scopo di coprire difetti esistenti al momento della consegna, ovvero problemi originari del prodotto stesso che si possono manifestare nell’arco di 24 mesi, ad esclusione di eventuali danni determinati da un uso improprio degli stessi, da una cattiva manutenzione o dalla sostituzione di pezzi di ricambio non originali.

Esiste anche una garanzia convenzionale, utile per fornire all’acquirente ulteriori tutele. Il commerciante in questo caso deve specificare in modo dettagliato le varie caratteristiche. In ogni caso è un diritto aggiuntivo e non sostitutivo di quello previsto per legge.

Quando si applica?

E’ opportuno specificare che la garanzia legale si applica per legge soltanto ai contratti di consumo, quindi collegati alla compravendita di elettrodomestici, abbigliamento, auto, pc, smartphone, mobili, ecc.

La tutela, comunque, viene estesa anche a contratti di fornitura di beni di consumo da produrre o fabbricare, alla permuta, ai contratti di somministrazione e di appalto. Ad esempio quando vengono realizzati mobili su misura, o quando un sarto deve realizzare un vestito.

Il diritto si applica anche ai beni in saldo. Per quanto riguarda i prodotti usati, invece, è valida ma dura solo un anno.

Sono esclusi:

  • contratti di locazione
  • comodato d’uso
  • fornitura di energia elettrica, acqua e gas

Ad ogni modo si tratta di una tutela prevista dal Codice del Consumo, per tutelare esclusivamente i diritti dei consumatori, descritti come persone fisiche che agiscono per scopi personali, ovvero estranei all’attività imprenditoriale e professionale.

Quindi, sono esclusi i soggetti titolari di partita iva e le aziende, per i quali valgono le norme del codice civile. 

Quanto dura?

La garanzia legale può essere fatta valere entro due anni dalla consegna del prodotto, ed entro due mesi dalla scoperta del difetto. Se si tratta di prodotti usati, come anticipato, la tutela dura un anno.

Risulta evidente, quindi, che conservare lo scontrino o la ricevuta risulta essere di fondamentale importanza per potere dimostrare la data e il luogo d’acquisto. E’ consigliabile, inoltre, effettuare delle fotocopie perchè le carte degli scontrini tendono a scolorirsi dopo un po’ di tempo.

Eventuali clausole aggiunte dai venditori per limitare la durata della garanzia legale o per escludere tale diritto, vengono considerate vessatorie, come previsto dall’art. 33 del CdC:

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Ad ogni modo se un prodotto viene riparato durante il periodo di garanzia, non decorre un nuovo termine, e lo stesso terminerà regolarmente dopo 2 anni dall’acquisto.
Il discorso, invece, cambia se la riparazione viene effettuata dopo i 24 mesi, ovvero quando è già terminata la copertura. In tal caso, infatti, inizia a decorrere una nuova garanzia legale a partire dalla data di consegna del bene riparato.

Come funziona?

Vediamo ora come può effettivamente agire il consumatore se il bene acquistato presenta dei difetti di conformità.

Ovviamente la prima cosa da fare è contattare il negozio nel quale è stato acquistato il bene in questione. In seguito è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

  • riparazione
  • sostituzione
  • riduzione del prezzo

Normalmente, prima di pretendere la sostituzione, si deve permettere al venditore di tentare per almeno due volte la riparazione. In ogni caso ciò deve avvenire, secondo la legge, entro un termine congruo, anche se non viene specificato a quanto corrisponda in concreto.
Nella realtà, infatti, succede spesso che le attese siano particolarmente lunghe.

La riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale possono essere richieste se:

  • non è possibile riparare o sostituire il bene
  • le tempistiche per le suddette azioni sono troppo lunghe
  • se attendere tali azioni comporta notevoli svantaggi per il consumatore

Ad ogni modo si possono verificare due diverse situazioni:

  • se i difetti si presentano entro 6 mesi: i costi inerenti alla verifica di eventuali vizi di conformità sono a carico del venditore, dato che si presume l’esistenza degli stessi al momento della consegna
  • se i difetti si presentano dopo 6 mesi: se il malfunzionamento non dipende da vizi di conformità può essere chiesto un rimborso delle spese al consumatore

Nel primo caso, infatti, è il negoziante a dovere dimostrare che il difetto non era presente al momento della consegna.
Nel secondo caso, invece, l’onere della prova spetta all’acquirente, che deve provare di non avere causato il difetto attraverso una cattiva gestione dello stesso.

Non si tratta di prove facili da recuperare, infatti, solitamente è necessario l’intervento di esperti, a volte molto costosi. Per questo motivo, prima di agire in giudizio, è opportuno valutare la spesa necessaria per procedere, in relazione al valore del bene.

Cosa fare se il venditore nega il diritto?

In alcune situazioni il negoziante potrebbe negare l’assistenza al cliente. Come si deve agire in questo caso?

Innanzitutto è necessario denunciare il difetto di conformità inviando una lettera raccomandata A/R al negozio. In seguito si può agire in due modi diversi:

  • extragiudiziale
  • giudiziale

Nel primo caso si cerca di risolvere la controversia in modo “bonario”, senza ricorrere in tribunale. A tal proposito è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio per avere delle indicazioni, oppure presentare una domanda di mediazione come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.

Nella seconda ipotesi, invece, è possibile agire direttamente in giudizio contro il negoziante

Inoltre, è possibile segnalare il fatto all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, sottolineando la pratica commerciale scorretta e il mancato rispetto di specifici diritti.

Fonti normative

  • Decreto legislativo n. 206/2005
  • Art. 33 del CdC
  • Decreto legislativo n. 28/2010
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