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Reclamo Mediazione tributaria: come funziona?

Il reclamo mediazione tributaria è un procedimento introdotto dal Decreto Legge 98/2011 al fine di risolvere le controversie in materia tributaria per richiedere all'Agenzia delle Entrate, o altri enti, l'annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso.

Attraverso tale strumento il contribuente può presentare un ricorso in modo più semplice, dato che si apre in automatico la fase amministrativa che si può concludere con l’accoglimento della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate o da un altro ente coinvolto. 


Come vedremo non è necessario presentare una specifica istanza di reclamo/mediazione tributaria e durante la fase, che dura 90 giorni, vengono sospesi i termini per la riscossione e il pagamento.

Ad ogni modo è possibile procedere in tal senso soltanto per le liti al di sotto di 50 mila euro, come recentemente introdotto dal decreto legge 50/2017.

Nelle prossime righe analizzeremo come attivare questa procedura e quali potrebbero essere le conseguenze.

Reclamo/mediazione tributaria: cos’è?

Come accennato il nuovo reclamo/mediazione tributaria apre in modo automatico una fase che dura 90 giorni. In pratica non è necessario presentare una specifica istanza.

Una volta inviata la domanda all’ente interessato, ovvero quello che ha emesso il tributo da contestare, la procedura si può considerare attiva, e si deve soltanto attendere una risposto che può essere un accoglimento delle stessa oppure un rigetto.

Come si presenta?

Il contribuente che intende contestare una cartella di pagamento ricevuta, deve semplicemente presentare un ricorso, dato che la procedura di reclamo/mediazione tributaria si attiva in modo automatico.

Quindi chi riceve degli atti giudiziari notificati da:
  • l’Agenzia delle Entrate
  • un altro ente territoriale
può agire in modo più semplice e veloce.

Oltre all’istanza, diventa automatica anche la sospensione dei termini per il pagamento e la riscossione, per 90 giorni.

Ma come deve agire esattamente il contribuente?

Nel ricorso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:
  • dati personali e indirizzo di domicilio o residenza
  • eventuale indirizzo PEC
  • dati dell’avvocato tributarista, se nominato
  • informazioni inerenti all’atto impugnato, quindi indicazione dell’ente che lo ha emesso, il numero di protocollo e la data di notifica
  • motivi della contestazione
  • la richiesta del contribuente
  • valore della lite, come sottolineato dal 2018 non deve essere superiore a 50 mila euro, in precedenza il limite era di 20 mila, non si devono calcolare sanzioni e interessi
Inoltre, al ricorso si devono allegare le copie dei documenti che lo stesso intende depositare per la fase successiva delle costituzione in giudizio.

In sostanza, il ricorso per essere valido deve contenere una richiesta e una proposta motivata e documentata. Se non ci sono i dati che abbiamo elencato viene considerata nulla.

Se il contribuente decide di procedere con il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale e la mediazione dovesse avere esiti negativi, in quanto respinta o per il superamento dei termini utili, deve necessariamente pagare il contributo unificato.

Ad ogni modo il ricorso per reclamo/mediazione tributaria all’Agenzia delle Entrate può essere presentato sia dal contribuente, che da un soggetto con procura generale o procura speciale, che dal legale rappresentante.

Se l’istanza viene accettata è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni amministrative del 40%. Comunque, la proposta deve essere poi perfezionata attraverso la sottoscrizione di un accordo vero e proprio, che prevede una rateizzazione dei pagamenti. E’ possibile pagare quanto dovuto in un massimo di 8 rate, da versare attraverso il modello F24.

Quali sono le conseguenze?

Dopo avere attivato la procedura di reclamo/mediazione tributaria, la situazione può concludersi nei seguenti modi:
  • accoglimento delle richieste e annullamento dell’atto stesso
  • accoglimento delle richieste e pagamento delle sanzioni nella misura ridotta del 40% del minimo di legge
  • mancato accoglimento del reclamo/mediazione entro 90 giorni
Se la proposta viene accolta, va detto che si considera perfezionata soltanto con l’annullamento dell’atto con il pagamento della cifra dovuta entro 20 giorni dal momento in cui viene sottoscritto l’accordo. In caso di rateizzazione è possibile pagare al massimo in 8 rate trimestrali.

Se la richiesta non viene accolta, invece, il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni. In pratica deve depositare la copia del ricorso alla Commissione Tributaria, allegando la nota di iscrizione a ruolo.

Quando può essere richiesto?

La procedura che abbiamo descritto fino ad ora non può essere utilizzata per tutti i tipi di contestazioni.

Come precisato nelle righe precedenti, a partire dal 1 gennaio 2018 si può agire in tal modo soltanto per liti dal valore inferiore a 50 mila euro, mentre in precedenza la soglia era di 20 mila euro.

Non è fondamentale considerare l’Ente che ha emesso il provvedimento, purché si tratti di:
  • avvisi di accertamento
  • provvedimento di irrogazione delle sanzioni
  • avvisi di liquidazione
  • dinieghi o revoche di agevolazioni
  • rifiuti in merito alla restituzione di sanzioni o tributi
  • qualsiasi atto che prevede un’autonoma impugnabilità di fronte alle Commissioni Tributarie
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