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Avviso di accertamento: come difendersi?

L’avviso di accertamento è una comunicazione inviata dall’Amministrazione finanziaria al cittadino se non sono state versate alcune somme a titolo di imposta. Viene emesso dall’ente statale legittimato a riscuotere il tributo. Ma come può difendersi il contribuente?

Quando viene notificato un atto giudiziario al cittadino, in alcuni casi si può trattare di un avviso di accertamento, inerente a tasse non pagate totalmente o in parte.

Diciamo subito che, evitare di ritirare il plico non è una buona soluzione, dato che gli effetti ci saranno comunque, ma l’interessato non ha modo di difendersi entro i termini utili previsti dalla legge.

Il mittente può essere ad esempio il Comune se si tratta dell’IMU, la Regione per il bollo auto e l’Agenzia delle Entrate per le altre imposte.

Come detto è sempre consigliabile ritirare la busta e leggere il contenuto, dato che all’interno sono specificati i termini entro i quali è possibile contestare il tutto.

In particolare entro 60 giorni è possibile fare ricorso o richiedere l’annullamento del provvedimento.

Se non ci sono inesattezze il cittadino può adempiere al pagamento sempre entro lo stesso termine per evitare sanzioni e interessi.

Cos’è un avviso di accertamento?

L’Agenzia delle Entrate o gli enti pubblici incaricati effettuano continuamente dei controlli in merito alla tasse pagate dai cittadini. In particolare verificano che quanto dichiarato e pagato dal contribuente corrisponda a quanto accertato.

Se ci sono delle differenze viene inviato un avviso di accertamento all’interessato. Tale comunicazione per essere valida deve rispettare determinati requisiti.

Come prima cosa il documento deve essere emesso dall’amministrazione statale legittimata a riscuotere il tributo stesso. Ad ogni modo esso deve essere motivato, indicando i presupposti secondo i quali non sono stati effettuati correttamente i pagamenti.

Devono essere indicati anche il termine entro il quale potere impugnare l’avviso stesso, e l’autorità interessata.
In mancanza della motivazione, l’atto è da considerarsi non valido, pertanto annullabile per vizio insanabile, dall’autorità giurisdizionale.

Inoltre, per produrre i propri effetti, l’atto deve essere notificato entro una determinata scadenza, in caso contrario esso può essere impugnato in quanto illegittimo.

Ad esempio:

  • per le imposte dirette: la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi
  • per l’IVA: entro il 31 dicembre del quarto o dei quinto anno successivo della dichiarazione, anche se questa non è stata presentata

Il documento può essere impugnato per vizi formali ma anche sostanziali, ovvero di contenuto, ovvero se ci sono errori di valutazione nella violazione delle norme tributarie.

Ad ogni modo gli avvisi di accertamento diventano esecutivi una volta trascorsi 60 giorni dalla loro notifica. In particolare dopo 30 giorni dalla scadenza il pagamento viene affidato agli agenti della riscossione.

Dall’immediata esecutività sono esclusi i provvedimenti che riguardano imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro, i tributi locali e i contributi previdenziali.

Annullare un avviso di accertamento in autotutela

Come abbiamo accennato se il cittadino, una volta ricevuto l’avviso di accertamento ritiene che ci siano dei vizi può agire in autotutela tributaria per chiedere l’annullamento dello stesso.

In genere si tratta di una possibilità, prevista dalla legge, in tutti i casi in cui sono presenti dei vizi manifesti sufficienti per ritenere nullo il provvedimento.

Ad esempio può accadere quando la notifica viene fatta ad un soggetto diverso dall’interessato, o quando non sono indicate correttamente le motivazioni.

Il contribuente, quindi, può agire per fare valere i propri diritti, contestando l’atto che ha ricevuto. Per fare ciò deve presentare un’istanza nella quale deve indicare quali sono i vizi presenti, e deve chiedere l’annullamento dello stesso.

In tal caso non è necessario affidarsi ad un avvocato tributarista competente, anche se noi lo consigliamo, dato che la materia può essere abbastanza tecnica e complessa per i non addetti ai lavoro. Spesso agendo da soli, per evitare di pagare la parcella del legale, i cittadini commettono degli errori e non riescono a fare valere i propri diritti.

Avviso di accertamento e ricorso giurisdizionale

Se al contribuente viene negato l’annullamento dell’avviso di accertamento attraverso l’autotutela, può agire in un altro modo, ovvero con ricorso al giudice competente.

In tal caso si parla di ricorso giurisdizionale o processo tributario. L’istanza deve essere presentata alla Commissione Tributaria Provinciale, indicata nel provvedimento stesso, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Attraverso la consulenza di un legale esperto, il contribuente può individuare la sussistenza di eventuali vizi formali o sostanziali, e porli in seguito all’attenzione della Commissione Tributaria competente.

Va sottolineato che, in caso di perdita della causa, il cittadino dovrà farsi carico anche delle spese sostenute dall’amministrazione finanziaria per far fronte alla lite.

Ma non solo, egli deve anche versare un terzo in più del tributo segnalato dall’avviso di accertamento contestato.

Avviso di accertamento e acquiescienza

Fino ad ora abbiamo visto come il cittadino possa contestare il provvedimento ricevuto, facendo notare la presenza di particolari vizi formali o sostanziali che di fatto rendono l’atto illegittimo.

In alcuni casi, comunque, il contribuente può avere dei benefici se rinuncia all’impugnazione dello stesso. Sebbene possa sembrare strana, questa ipotesi comporta alcuni benefici.

Innanzitutto si tratta di uno strumento che viene definito come acquiescienza e determina la riduzione degli importi da versare.

Di fatto, quindi, il cittadino ha la possibilità di pagare delle cifre ridotte da un terzo ad un sesto, se effettua il versamento entro e non oltre il termine previsto per l’impugnazione dell’atto, ovvero entro 60 giorni dalla notifica.

L’accertamento con adesione

Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, è anche possibile evitare una lite con l’amministrazione finanziaria, scendendo a patti con quest’ultima.

L’accertamento con adesione, infatti, è un accordo che può essere effettuato anche prima dell’emissione del provvedimento. Per fare ciò il cittadino non deve fare ricorso, ma deve comunicare in modo pacifico con la controparte.

In realtà il procedimento può essere attivato da entrambe le parti. Il vantaggio consiste nella possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni. In particolare il contribuente deve versare il 100% delle imposte e soltanto un terzo delle sanzioni minime previste. 

La rateizzazione

Sono molti i cittadini a chiedersi se il pagamento delle somme pattuite possa essere effettuato a rate.

La risposta è affermativa. In particolare dopo l’acquiescienza o l’accertamento per adesione, c’è la possibilità di rateizzare gli importi da versare.

Se gli importi sono inferiori a 50 mila euro è possibile effettuare 8 rate trimestrali. Se, invece, il debito è superiore si può suddividere la cifra fino a 16 rate trimestrali.

Se si tratta di imposte indirette si deve utilizzare il modello F23, negli altri casi il modello F24.

In seguito al pagamento, il cittadino deve inviare la quietanza all’amministrazione.

Fonti normative

  • DPR 633/1972
  • DPR 600/1073
  • D.L. 78/2000 art. 29
  • Legge n. 111 del 15/07/2011
AVVISI DI ACCERTAMENTO DIRITTO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO CON ADESIONE
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