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Processo Tributario: come si svolge?

Il Processo Tributario ha come oggetto avvisi di accertamento, liquidazioni o cartelle di pagamenti considerati illeciti dal contribuente. Dal 1 luglio 2019 le procedure sono telematiche.

Quando si tratta di tasse da pagare, può accadere che un cittadino non sia d’accordo con quanto preteso dall’ente che si occupa della riscossione.

Senza dubbio, in certe situazioni, possono venire commessi degli errori, e gli atti giudiziari notificati possono essere illegittimi. Cosa può fare il contribuente per difendersi?

Innanzitutto va precisato che, in questi casi, è sempre utile affidarsi a un bravo avvocato tributarista, essendo una materia difficile da comprendere dai non addetti ai lavori.

Devono essere valutare anche forme alternative al Processo Tributario, come vedremo.

Il contenzioso tributario

Il contenzioso tributario ha come oggetto atti che il contribuente ritiene essere infondati o non corretti, ad esempio un avviso di accertamento, o cartelle di pagamento.
Il documento può essere impugnato per vizi formali o sostanziali.

Ad ogni modo è necessario sapere che gli atti diventano esecutivi una volta trascorsi 60 giorni dalla loro notifica. Ciò significa che dopo tale scadenza la pratica verrà affidata agli agenti della riscossione.

Il cittadino può anche agire in autotutela tributaria per chiedere l’annullamento di un documento che ritiene essere non legittimo. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge per tutti i casi in cui i vizi siano particolarmente manifesti e sufficienti per ritenere nullo il documento.

Comunque, se viene negato l’annullamento, l’interessato può intraprendere un’altra strada per difendersi.

Va sottolineato che, rinunciare all’impugnazione, in certe situazioni può avere dei vantaggi. 

Attraverso uno strumento definito “acquiescienza”, infatti, è possibile ottenere una riduzione degli importi da pagare da un terzo a un sesto. Il pagamento, però, deve essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla notifica, quindi prima che scada il termine per potere impugnare l’atto.

Ma non solo. E’ anche possibile evitare una lite con l’Amministrazione Finanziaria con l’accertamento con adesione, cioè un accordo con la controparte. Il procedimento può essere attivato da entrambi per evitare di sostenere un lungo e costoso processo. Inoltre, il contribuente può ottenere una riduzione delle sanzioni fino a un terzo.

Se le soluzioni che abbiamo descritto non sono possibili, è necessario procedere con il ricorso giurisdizionale, considerando che in caso di perdita della causa, il cittadino dovrà pagare anche le spese legali della controparte e versare un terzo in più del tributo segnalato.

Processo tributario: ricorso alla Commissione Tributaria

Per procedere con il Processo Tributario è necessario sapere che, dal 1 gennaio 2016 il legislatore ha previsto la mediazione obbligatoria. Quindi, le parti devono cercare di trovare un accordo.

Inizialmente ciò era necessario per contenzioni non superiori a 20 mila euro, ma in seguito è stato innalzato fino a 50 mila euro, per rendere ancora più snello e flessibile il sistema.

L’obiettivo, infatti, è quello di risolvere sempre più liti al di fuori dei tribunali, per evitare di intasare la macchina della giustizia.

Tuttavia, se la conciliazione non avviene, si può fare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, riportando l’indicazione del documento da contestare e l’ufficio contro il quale si intende agire, l’oggetto della domanda e il nome del legale rappresentante.

Il ricorso viene considerato inammissibile se mancano delle informazioni e se queste sono imprecise.
Per avviare il Processo Tributario, bisogna poi notificare il ricorso alla controparte.

Il contenzioso ha un costo, definito come contributo unificato, che può avere una entità diversa in base al valore della lite, cioè all’importo del tributo al netto delle sanzioni e degli interessi.

Va precisato che, durante il Processo Tributario, non vengono sospesi gli effetti giuridici dell’atto impugnato, ma il contribuente può presentare una specifica istanza per chiedere la sospensione se ritiene di subire dei danni irreparabili in caso contrario.

La richiesta deve essere, quindi, motivata, e presentata assieme al ricorso, o separatamente. Se viene accolta, gli effetti vengono sospesi fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Essa, comunque, può essere chiesta anche in secondo grado di giudizio e in Cassazione.

Nel Processo Tributario la discussione avviene solitamente in assenza delle parti, in camera di consiglio, ma può essere richiesta l’udienza pubblica.
La sentenza viene resa pubblica entro 30 giorni dalla deliberazione, e viene notificata alle parti.

Processo tributario: l’appello 

Come accade negli altri ambiti del diritto, anche in un Processo Tributario è possibile contestare la sentenza di primo grado.

Per procedere in tal senso è necessario fare appello alla Commissione Tributaria Regionale, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, o 6 mesi dalla pubblicazione della stessa, se non è stata notificata.

Le forme e le procedure sono le stesse che abbiamo visto in merito al ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

E’ possibile fare ricorso in Cassazione, invece, per contestare la sentenza pronunciata in grado d’appello. Tuttavia, si può procedere in questo modo soltanto se si verificano alcune condizioni:

  • le norme sono state applicate in modo scorretto o violate
  • il procedimento o la sentenza sono da considerarsi nulli
  • è stata addotta una motivazione contraddittoria o insufficiente in merito ad un fatto decisivo per il Processo tributario, oppure è stata totalmente omessa

In alcuni casi, il ricorso è ammesso per sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, di fatto saltando il secondo grado di giudizio, infatti viene definito “per saltum”.
Ciò avviene se si deve discutere in merito a una questione di diritto e se le parti sono d’accordo.

Ad ogni modo il ricorso per Cassazione è valido se viene sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo con procura speciale.

Il Processo Tributario Telematico

Dal 1 luglio 2019 è divenuto obbligatorio il Processo Tributario Telematico. Ma cosa significa esattamente? Quali sono i cambiamenti?

Le parti processuali devono effettuare la registrazione al Sigit, ovvero al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, collegandosi al Portale della Giustizia Tributaria, e seguendo le informazioni presenti.

Per procedere è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, e una firma digitale.

Grazie alla modalità telematica i soggetti possono depositare velocemente gli atti processuali, anche i ricorsi, e consultare in qualsiasi momento il fascicolo della controversia.

Grazie alla digitalizzazione è possibile ridurre notevolmente i costi inerenti alla gestione di archivi cartacei, riuscendo anche ad occupare in modo migliore il personale addetto di segreteria.

Ad ogni modo, il Processo Tributario Telematico mira anche a rendere più flessibile e snello il procedimento. Per questo motivo l’obiettivo sarà anche quello di potere effettuare udienze a distanza, anche se non sono ancora state definite le regole in merito.

Si ipotizzano collegamenti audiovisivi tra l’aula, il domicilio del contribuente e la sede della controparte.

Fonti normative

  • D.Lgs. n. 546/1992.
  • DL 119/18
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