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Ricorso tributario: quando è possibile e come funziona?

Il ricorso tributario può essere effettuato dal cittadino che intende contestare una cartella esattoriale che ritiene essere irregolare. Da luglio è diventato obbligatorio il cosiddetto Processo Tributario Telematico. Vediamo qual è la procedura.

Il diritto tributario è un ambito del diritto diverso rispetto a quello penale o civile, infatti, il ricorso in giudizio non ha l’obiettivo di accusare qualcuno o di ottenere un risarcimento danni, ma viene chiesto l’annullamento di un atto specifico.

Ad ogni modo, esistono sempre 3 gradi di giudizio, rappresentati dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale e dalla Cassazione.

Un soggetto può anche agire in modo autonomo senza l’obbligo di affidarsi ad un avvocato, sebbene sia sempre consigliato, se la cifra in questione non supera i tremila euro. In tal caso l’interessato può utilizzare ancora i documenti cartacei, sebbene da luglio 2019 sia scattato l’obbligo del Processo Tributario Telematico.

Ma, vediamo di analizzare nelle prossime righe, come può agire un individuo che ha il desiderio di contestare una cartella di pagamento, che ritiene essere illegittima o errata.

Cos’è un ricorso tributario?

In alcune situazioni può accadere che un ente pubblico come l’Agenzia delle Entrate possa notificare a un soggetto delle cartelle errate o non fondate. E’ abbastanza ovvio dire che l’interessato ha tutto il diritto di difendersi, contestando l’atto ricevuto.

Per effettuare un ricorso tributario è necessario rispettare le procedure e i termini previsti dalla legge. 

Il nostro consiglio è quello di contattare un buon avvocato tributarista, anche consultando i profili dei professionisti presente nel nostro portale, per avere dei validi consigli e per agire nel modo corretto. La materia, infatti, potrebbe sembrare troppo “tecnica” per i non addetti ai lavori, ed è facile effettuare degli errori.

Ad ogni modo è possibile procedere anche autonomamente per contenziosi di valore fino a tremila euro. 

Prima di agire, comunque, è bene sapere che la Giustizia Tributaria è formata dai seguenti organi:

  • Commissione Tributaria Provinciale: il primo grado di giudizio
  • Commissione Tributaria Regionale: il secondo grado di giudizio
  • Corte di Cassazione: il terzo grado di giudizio 

Il ricorso, a partire dal 1 luglio 2019 deve essere fatto per via telematica, se il valore del contenzioso supera i tremila euro, come approfondiremo a breve.

Quali sono gli atti impugnabili?

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che, il cittadino ha il diritto di opporsi contro atti che ritiene essere sbagliati o illegittimi, ma quando tale opzione è possibile? Si possono impugnare tutti gli atti?

Il ricorso tributario si può proporre se esiste una controversia di natura fiscale. Perciò se il problema è inerente a tasse, tributi, sanzioni che presentano dei vizi sostanziali o formali. 

In realtà non tutti gli atti possono essere contestati, dato che la legge ha espressamente elencato in quali casi è possibile il ricorso.

In particolare è possibile impugnare:

  • Avviso di accertamento o di rettifica del tributo:
  • Avviso di liquidazione del tributo;
  • Provvedimento che eroga sanzioni amministrative;
  • Ruolo e cartella di pagamento;
  • Avviso di mora o intimazione ad adempiere;
  • Iscrizione di ipoteca sugli immobili ed il relativo preavviso obbligatorio nei 30 giorni prima;
  • Fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, ecc.) e il relativo preavviso obbligatorio nei 30 giorni prima;
  • Atti relativi ad operazioni catastali;
  • Rifiuto espresso o tacito, da parte dell’amministrazione, alla restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti;
  • Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • Sospensione del credito vantato dal contribuente nei confronti dell’ente impositore.

A tal proposito la giurisprudenza ha considerato il suddetto elenco come qualcosa di tassativo, oggi invece lo scenario è diverso. In genere si tende a preferire una interpretazione più estensiva, facendo rientrare anche provvedimenti che per natura e funzione possono essere assimilati ad essi.

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione hanno decretato che una cartella esattoriale può essere impugnata se non è stata notificata e quindi il contribuente ha saputo della sua esistenza soltanto tramite l’estratto di ruolo richiesto all’agenzia di riscossione.

In tal caso, anche se il termine per opporsi è scaduto, è possibile agire dato che la notifica non è stata fatta correttamente.

Se, invece, l’interessato ha il desiderio di opporsi ma sono scaduti i termini per farlo, ovvero 60 giorni dalla notifica, non è più possibile agire in quanto il ricorso verrebbe rigettato per decadenza.

In tal caso l’unico modo per tutelare i propri interessi è quello di attendere una mossa della controparte, ad esempio un preavviso di fermo, di ipoteca, di pignoramento o sollecito di pagamento. Dal momento della notifica è possibile contestare l’atto entro 60 giorni.

Come funziona il ricorso tributario?

Dopo avere analizzato nelle righe precedenti quali in quali casi è possibile fare un ricorso tributario, vediamo ora come si deve procedere per effettuare la contestazione in modo corretto.

Come accennato, è possibile agire in maniera autonoma per contenziosi di valore fino a 3 mila euro, anche se l’aiuto di un professionista in questa situazione può essere determinante. 

Ad ogni modo nell’atto di ricorso devono essere indicati:

  • l’atto impugnato
  • la richiesta di annullamento, o di rimborso
  • le motivazioni del ricorso
  • la procura del difensore
  • la condanna al pagamento delle spese processuali
  • tentativo di mediazione se il valore è pari o inferiore a 50 mila euro

E’ importante provvedere a notificare la contestazione all’Agenzia delle Entrate o all’ente che ha emesso l’atto con raccomandata AR, entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto stesso.

Entro 30 giorni, inoltre, bisogna depositare il tutto alla Commissione Tributaria, allegando una prova della consegna alla controparte.

In ogni caso, se il valore della contestazione non supera i 50 mila euro, è obbligatorio avviare una mediazione, ovvero tentare una conciliazione, per cercare di evitare la causa in tribunale.

In tal caso, quindi, è necessario notificare alla controparte il reclamo con la mediazione. Se si trova un accordo, la sanzione può essere ridotta del 35%.

Il Processo Tributario Telematico

Dal 1 luglio 2019 è obbligatorio il Processo Tributario Telematico, ciò significa che tutti gli atti devono essere depositati telematicamente.

L’obiettivo del legislatore è stato quello di rendere più trasparenti le varie fasi del procedimento, permettendo di consultare i documenti in qualsiasi momento e diminuendo la durata dei processi.

Attraverso il servizio “Telecontenzioso” le parti possono consultare il fascicolo processuale in qualsiasi momento. 

Si tratta di un enorme risparmio anche per la P.A. visto che vengono notevolmente ridotti i costi per la gestione degli archivi. 

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