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Ricorso Commissione Tributaria: come va fatto?

Il ricorso alla Commissione Tributaria viene fatto per contestare un accertamento che si considera errato. Può essere fatto senza un avvocato per importi inferiori a 3 mila euro, ed è obbligatoria la mediazione tributaria se è pari o inferiore a 50 mila euro.

Nel nostro Paese quando un cittadino ritiene di avere ricevuto una cartella esattoriale irregolare, può contestare l’atto secondo le norme del diritto tributario..
Il funzionamento di tale settore del diritto è diverso rispetto a quello civile e penale, in quanto non si ricorre in giudizio per incolpare il comportamento altrui o per avere un risarcimento danni, ma per chiedere l’annullamento di un determinato atto.

Esistono sempre tre gradi di giudizio, i primi due sono rappresentati dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, ed infine c’è sempre la Cassazione.
Il contribuente può agire anche autonomamente se la cifra del contenzioso non supera i 3 mila euro, in questo caso egli deve conoscere bene la procedura e le nuove modalità introdotte dal Processo Tributario Telematico.

Di seguire approfondiremo l’argomento, sottolineando le varie fase che compongono un processo tributario, per fornire delle utili linee guida a tutti coloro che intendono fare ricorso.

Quando si può fare ricorso alla Commissione Tributaria?

Può capitare che l’Agenzia delle Entrate o un altro ente pubblico, notifichi al cittadino delle cartelle esattoriali errate o del tutto infondate. Ovviamente il contribuente ha il diritto di difendersi, opponendosi all’atto.

Per fare ciò è necessario procedere rispettando le procedure e i termini previsti dalla legge, come vedremo a breve. Prima di intraprendere la strada legale, però, è importante valutare attentamente la situazione, per capire se conviene intervenire o meno. In alcuni casi, infatti, le spese per il processo potrebbero essere più elevate rispetto alla cifra in questione.

Quindi, sebbene sia possibile agire in modo autonomo per ricorsi fino a 3 mila euro, il nostro consiglio è quello di consultare comunque un avvocato tributarista competente, per avere dei consigli e per potere agire correttamente.

Ad ogni modo, è necessario sapere che, del diritto tributario ci sono procedure diverse rispetto agli altri ambiti come il civile o il penale. 

In pratica la Giustizia Tributaria è caratterizzata dai seguenti organi:

  • Commissioni Tributarie Provinciali, ovvero il primo grado di giudizio
  • Commissioni Tributarie Regionali, ovvero il secondo grado di giudizio
  • Corte di Cassazione, il terzo grado

Detto ciò, risulta ovvio che il primo passo fare corrisponde al ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. Si tratta di un richiesta che, a partire dal 1 luglio 2019 deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, cioè accedendo al servizio “Telecontenzioso”, rispettando i termini previsti dalla legge.

Come va fatto il ricorso alla Commissione Tributaria?

Dopo avere compreso in quali casi è possibile fare un ricorso alla Commissione Tributaria, vediamo ora di analizzare nel dettaglio i vari step da seguire per contestare in modo corretto un avviso di accertamento errato o infondato.

La procedura è leggermente diversa rispetto ai procedimenti penali e civili, come vedremo di seguito.

La prima cosa da fare è scrivere un atto di ricorso, per il quale è consigliabile chiedere la consulenza ad un avvocato tributarista, in quanto si tratta di una materia particolarmente tecnica. Va ricordato, comunque che fino a un importo di 3 mila euro un contribuente può agire anche da solo. In tal caso, se ci dovessero essere degli errori nei documenti presentati, il giudice può concedere ulteriore tempo per nominare un legale rappresentante, senza rigettare subito l’atto.

La Procura alle liti può essere conferita attraverso una sottoscrizione digitale.

Ad ogni modo nella contestazione devono essere indicati:

  • l’atto impugnato
  • la richiesta di annullamento, o di rimborso
  • le motivazioni del ricorso
  • la procura del difensore
  • la condanna al pagamento delle spese processuali
  • tentativo di mediazione se il valore è pari o inferiore a 50 mila euro

Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate o all’ente che ha emesso l’atto in questione entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato, attraverso una raccomandata AR.

Entro ulteriori 30 giorni è necessario depositare il ricorso alla Commissioni Tributaria, allegando la prova della consegna alla controparte.

Come abbiamo già anticipato, se il valore della contestazione non supera i 50 mila euro o non è determinabile, è obbligatorio avviare una richiesta di mediazione, cioè una proposta di accordo, per evitare di intraprendere una causa, e risolvere più velocemente il problema.

Si tratta di una modalità per rendere più snella la macchina della Giustizia, cercando di favorire accordi tra le parti. In tal caso si può usufruire di una riduzione del 35% delle sanzioni.

In questo caso, il cittadino, dopo avere notificato alla controparte il reclamo con la mediazione, deve attendere 90 giorni prima di costituirsi, per dare modo all’ente di potere valutare la proposta. Durante tale durata tutte le azioni vengono sospese, dunque non ci può essere alcun pignoramento.

Se il tentativo ha esito negativo il contribuente deve presentare il ricorso alla Commissione Tributaria. Se la sentenza finale del giudice è favorevole al cittadino, diventa immediatamente esecutiva, nel senso che egli ha il diritto di ottenere eventuali rimborsi e sgravi richiesti.

Se la sentenza è negativa è sempre possibile fare appello.

Ricorso Commissione Tributaria e Contributo Unificato

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come procedere per fare ricorso alla Commissione Tributaria in caso di cartelle esattoriali illegittime o infondate, ora analizziamo i costi relativi al procedimento.

Nel 2011 è stato modificato il cosiddetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” ed è stato introdotto il Contributo Unificato Tributario, inglobando tutte le voci che venivano contabilizzate in passato. 

Si tratta di una spesa che deve essere sostenuta nel momento in cui viene registrato l’atto introduttivo del giudizio. La cifra da pagare dipende dal valore della controversia e viene determinato attraverso delle tabelle specifiche.

Il pagamento può essere fatto tramite bollettino o con il modello F23, indicando il codice tributo 171T. 

Il Processo Tributario Telematico

Con lo scopo di rendere i processi tributari più veloci e più snelli, oltre ad avere previsto l’obbligo della mediazione tributaria per contenziosi fino a 50 mila euro, a partire dal 1 luglio 2019, la procedura dovrà essere fatta esclusivamente per via telematica.

La legge 119/2018, infatti prevede l’obbligo del Processo Tributario Telematico, per facilitare le operazioni di deposito degli atti giudiziari.

Ci sono però delle eccezioni per chi decide di procedere senza la consulenza di un avvocato tributarista, cioè per cifre inferiori a 3 mila euro. In questo caso, infatti, il contribuente può decidere liberamente se utilizzare la procedura telematica o quella classica.

Senza dubbio, comunque, la digitalizzazione dei documenti, permette alle parti di potere consultare in modo più semplice e con una maggiore trasparenza tutti gli atti inerenti al processo. Il fascicolo processuale, infatti, è consultabile in qualsiasi momento, accedendo al servizio “Telecontenzioso”.

Le nuove procedure telematiche sono utili per ridurre notevolmente i costi inerenti alla gestione degli archivi cartacei, si stima che il risparmio possa essere di 5 milioni di euro, valutando che uno spazio di 47 mila metri lineari ha un costo unitario di 100 euro.

Inoltre, il personale può essere impiegato per altri lavori di segreteria molto più importanti, e per gestire al meglio il rapporto con il pubblico.

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