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Giustizia tributaria: cos’è e come funziona?

La Giustizia tributaria è un ramo del sistema giuridico italiano, caratterizzato da una giurisdizione autonoma e da tre gradi di giudizio specifici: Commissione tributaria provinciale, regionale e Corte di Cassazione. Si occupa di contenziosi tributari tra cittadini e l’amministrazione finanziaria.

In Italia esiste un particolare settore del diritto che si occupa esclusivamente dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato, per quanto riguarda contenziosi di tipo tributario.
Ciò significa che un soggetto, ovviamente, ha la possibilità di contestare la richiesta di pagamento di tributi o tasse se ritiene che ci siano delle inesattezze. Un caso molto frequente è la ricezione di avvisi di accertamento o cartelle errate o non fondate.

In un caso di questo tipo un individuo deve affidarsi a un avvocato tributarista competente e avviare il procedimento facendo ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di competenza, cioè il primo grado di giudizio per quanto riguarda la giustizia tributaria.
Come previsto per gli altri rami del diritto, anche in questo caso è possibile appellarsi alla sentenza, rispettando i termini di scadenza previsti.

Per facilitare lo svolgimento dei processi, in ottica di migliorare la trasparenza e i vari adempimenti obbligatori, dal 2017 è possibile ricorrere al Processo Tributario Telematico, PTT.

Ma procediamo con ordine, cercando innanzitutto di capire come funziona e in quali casi si può ricorrere a questo particolare ramo della giurisprudenza italiana.

Cos’è la Giustizia tributaria?

Le fondamenta del diritto tributario si possono trovare direttamente nell’art. 53 della Costituzione che afferma quanto segue:

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.​Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

A questo scopo l’Amministrazione finanziaria ha il dovere di ripartire in modo progressivo, in base al reddito, il fabbisogno statale, in forma di tributi. Nei vari calcoli però ci possono essere degli errori e delle imprecisioni e il contribuente ha il diritto di contestare ciò che non ritiene fondato.

Detto ciò risulta evidente che si tratta di un ramo molto particolare del diritto, che necessita di una gestione ad hoc. Infatti, già con la riforma del 31 dicembre 1992 esso ha assunto una giurisdizione autonoma, con specifici gradi di giudizio e un proprio organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Nel concreto un contribuente può fare ricorso in primo grado di giudizio, cioè presso la Commissione tributaria regionale di competenza in merito a:

tributi di vario genere, di competenza, regionale, provinciale, comunale, compreso il contributo per il SSN ed eventuali sanzioni, anche accessorie e i relativi interessi.

  • proprietà immobiliari e attribuzione della rendita catastale, classamento di terreni
  • imposta comunale sulle pubblicità e pubbliche affissioni

Vengono, invece, escluse da questo ambito le questioni inerenti a:

  • querela di falso
  • capacità delle persone
  • atti di esecuzione forzata successivi alla notifica del pagamento

Giustizia tributaria: come contestare una cartella di pagamento?

Fino ad ora abbiamo visto che la Giustizia tributaria è un settore particolare del diritto in Italia. Infatti è caratterizzata da propri organi e da gradi di giudizio diversi rispetto ad altri ambiti.

Quindi, chi decide di contestare una cartella di pagamento, un tributo o un’imposta deve conoscere il funzionamento di tale sistema per potere agire nel modo corretto.

Come per gli altri processi, anche in quello tributario sono previsti tre diversi gradi di giudizio, per garantire al cittadino una sentenza corretta, minimizzando possibili errori di valutazione, essi sono:

  • 1° grado: Commissioni Tributarie Provinciali CTP
  • 2° grado: Commissioni Tributarie Regionali CTR
  • 3° grado: Corte di Cassazione

Il primo passo da intraprendere per contestare un avviso di accertamento fiscale è quello di effettuare un ricorso presso la Commissione Provinciale. Per la redazione dell’atto è consigliabile la consulenza di un buon avvocato tributarista in quanto si tratta di questioni particolarmente tecniche e complesse, per le quali è richiesta una vasta conoscenza della materia. Tuttavia, fino a un valore non superiore a tremila euro, un cittadino ha la facoltà di potersi difendere da solo. 

A tale proposito è utile sottolineare che da pochi anni esiste la possibilità di procedere online, attraverso il Processo Tributario Telematico, per rendere più trasparente, semplice e veloce tutto il procedimento.

In ogni caso nel ricorso devono essere indicati:

  • l’atto da impugnare
  • la richiesta di annullamento o di rimborso
  • le motivazioni del ricorso
  • condanna alle spese processuali
  • restituzione delle cifre spese, comprensive di interessi

Se il documento viene redatto da un difensore, deve essere sottoscritto da quest’ultimo e deve esserci la procura.

La contestazione deve poi essere notificata all’Agenzia delle Entrate, tramite consegna diretta o spedizione, entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto. Se il valore non supera i 50 mila euro, è obbligatorio allegare anche una richiesta di mediazione, cioè un possibile accordo che può prevedere una riduzione percentuale delle sanzioni da pagare.

Dopo 90 giorni se il tentativo di mediazione non è andato a buon fine il cittadino deve depositare l’atto presso la cancelleria della Commissione competente. 

Se la sentenza di prima grado non soddisfa il contribuente, è possibile appellarsi in secondo grado, entro 60 giorni dalla notifica della stessa. 

L’ultimo step per opporsi a una decisione è la Corte di Cassazione, che interviene però solo in caso di errori nel processo o particolari vizi di legittimità, cioè:

  • errores in judicando: relativi all’applicazione delle norme 
  • errores in procedendo: in merito alle procedure adottate 

Di regola il terzo grado di giudizio avviene in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, quindi è di fondamentale importanza che nel ricorso vengano spiegati con chiarezza le motivazioni dell’impugnazione della sentenza.

Il Processo Tributario Telematico

Dal 15 luglio 2017 in tutto il territorio nazionale è attivo il Processo Tributario Telematico, PTT, con lo scopo di rendere la procedura più snella, semplice e veloce.

Ciò significa che l’utente può depositare i documenti e gli atti, già notificati alla controparte, direttamente online, dopo avere effettuato la registrazione al portale dedicato. D’altro canto i giudici, e gli altri addetti ai lavori possono consultare i fascicoli anche dai propri uffici, o da casa.

La graduale digitalizzazione della fase di notifica, comporta svariati vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, in quanto tutto diventa più trasparente e flessibile. 

Le parti in causa possono consultare in qualsiasi momento il fascicolo processuale e gli atti tramite il servizio del “Telecontenzioso”. 

L’avvocato tributarista

Nei paragrafi precedenti abbiamo detto che per iniziare un contenzioso di tipo tributario è raccomandata la consulenza di un legale, anche se non sempre obbligatoria.

Gli argomenti trattati e le norme di riferimento sono particolarmente tecniche e difficili da interpretare in questo settore, e solamente un avvocato tributarista competente, con anni di esperienza, può garantire dei buoni risultati. Non bisogna però commettere l’errore di confondere tale professione con quella del commercialista, che si occupa prevalentemente di conteggi.

Quindi, visti i tecnicismi e la delicatezzi delle questioni inerenti ad accertamenti fiscali, è utile selezionare un professionista più idoneo a risolvere al meglio il caso. Nel nostro portale è possibile consultare diversi profili di avvocati tributaristi, analizzare le specifiche competenze ed esperienze e richiedere un preventivo gratuito.

AVVOCATO TRIBUTARISTA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
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