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Procura generale: cos’è e come funziona?

La procura generale rientra nell’ambito giuridico della rappresentanza, e riguarda i casi in cui determinati atti compiuti da un soggetto ricadono nella sfera giuridica di un altro. Può essere un compito specifico o generale, e deve rispettare determinati limiti.

In alcuni casi un individuo non è in grado di fare fronte ai propri interessi, e necessita dell’aiuto di un’altra persona, attraverso la procura.

Si tratta di una specie di delega, data a un individuo di fiducia, quindi spesso un familiare, un parente, o un amico per compiere un particolare atto giuridico in suo nome.

Le azioni richieste possono essere di vario tipo, ad esempio possono riguardare la vendita di un immobile, l’incasso di somme di denaro, riscossione di crediti, che il diretto interessato non è in grado di svolgere in maniera autonoma.

Situazioni di questo tipo possono accadere per soggetti anziani, che affidano ai propri figli maggiorenni, alcuni incarichi delicati.

Si può trattare di una richiesta singola, cioè di procura specifica, se avviene in merito a un particolare atto giuridico e poi finisce, oppure di procura generale, se per tutti gli atti viene incaricato un determinato soggetto.

Proviamo a fare degli esempi, se un genitore anziano deve vendere una casa, può affidare il compito al figlio, attraverso una procura speciale. Se il soggetto, invece, non è in grado di gestire l’ordinaria amministrazione degli atti bancari, postali o altre questioni quotidiane può chiedere aiuto attraverso una procura generale, con la quale il foglio avrà il compito di gestire le varie attività a nome del genitore. 

Cos’è una procura generale?

La procura, definita anche delega, è una rappresentanza volontaria, con la quale un soggetto ha la possibilità di compiere determinati atti in nome e per conto di un altro.

Senza l’aiuto l’interessato non potrebbe compiere determinate attività, proprio come succede nel caso dell’incapace che necessita di una tutore, o in ogni caso non riuscirebbe a svolgerle nel modo adeguato.

In questo caso la rappresentanza è volontaria, cioè è il singolo soggetto a scegliere di affidare determinati compiti ad altri.

L’art 1388 del codice civile sottolinea che:

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato

Da una punto di vista prettamente giuridico è come se gli atti siano stati compiuti dall’interessato stesso e non dalla persona con la procura.

Procura o mandato?

La differenza sostanziale tra procura e mandato sta nella loro forma. Il mandato è un contratto a tutti gli effetti che deve essere accettato e sottoscritto dalle parti. La procura, invece, è un negozio unilaterale, una delega con la quale il rappresentante può agire senza la necessità che il rappresentato accetti.

Considerando l’esempio che abbiamo fatto prima, un genitore anziano delega al figlio la questione relativa alla vendita di un immobile. Il figlio in qualità di rappresentante può trattare il prezzo e gli estremi dell’affare, senza la necessità di chiedere il permesso al soggetto rappresentato, quindi il padre.

Inoltre, attraverso il mandato il soggetto incaricato ha l’obbligo di compiere determinati atti, mentre il procuratore ha solo un potere autorizzativo, ma può anche scegliere di non agire.

Procura generale o speciale? Le differenze

Abbiamo visto che la procura è un delega affidata a una persona di fiducia, per svolgere determinate attività. Si tratta di un tipo di rappresentanza volontaria che può assumere però caratteristiche diverse in base alla frequenza con la quale viene utilizzata. 

In particolare possiamo distinguere:

  • la procura generale
  • la procura speciale

La procura  generale

Il rappresentante ha un ampio potere di azione, nel senso che può decidere per molti atti di ordinaria amministrazione per conto del rappresentato. Ovviamente dovrà rispettare i limiti previsti, ma può prendere le decisioni al posto del soggetto titolare dei diritti. 

La procura speciale

Il soggetto incaricato ha il potere di compiere un determinato comportamento, ha un singolo compito che gli è stato affidato da un individuo impossibilitato a gestire la situazione in modo autonomo. Non può quindi operare al di fuori di un atto specifico, se supera tale limite viene considerato un falsus procurator e le sue azioni saranno ritenute inefficaci.

Il conferimento

Abbiamo detto che la procura non è un contratto bilaterale, ma una possibilità data a un soggetto di agire per conto di un altro. Ma come avviene questo accordo?

La procura generale può essere conferita in diversi modi:

  • a voce
  • indirettamente
  • con un atto scritto

L’art 1392 del codice civile, chiarisce la faccenda, affermando che:

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Ciò significa che il rappresentante deve rispettare i requisiti di forma che l’ordinamento giuridico prevede per un determinato atto, che di volta in volta potrebbe essere diverso.

Ad esempio se il compito che deve svolgere è un trasferimento immobiliare, con un atto pubblico, la procura dovrà rispettare la forma dell’atto pubblico stesso.

La procura generale deve quindi rivestire la stessa forma del negozio da concludere.

I limiti

In alcuni casi può accadere che il soggetto rappresentante agisca senza avere i poteri per farlo, superando i limiti imposti tramite il conferimento della procura generale.

Come abbiamo già accennato si tratta di un falsus procurator, e gli atti da lui compiuti non possono produrre effetti a nome del soggetto titolare dei diritti.  Si tratta di una falsa rappresentanza che non ha alcun valore giuridico.

Il soggetto rappresentato, però ha la possibilità di ratificare l’atto rendendolo valido, come sancito dall’art 1399 del codice civile:

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato all'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.​La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi

Se il soggetto rappresentato non intende ratificare, può chiedere i danni  al falsus procurator, dimostrando che non ha avuto alcuna colpa nel momento in cui ha confidato del suo ruolo.

L’estinzione della procura generale

La procura generale può anche estinguersi, in genere per i seguenti motivi:

  • Rinuncia da parte del rappresentante;
  • Revoca da parte del rappresentato.

Situazioni di questo tipo devono necessariamente essere portate a conoscenza di terzi, attraverso mezzi idonei, come sottolinea l’articolo 1396 c.c.:

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.​Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Come possiamo leggere, se i terzi non vengono informati, le modifiche non sono opponibili, se non si dimostra che gli interessati ne erano comunque a conoscenza nel momento della sottoscrizione di un contratto.

Infine, l’estinzione può verificarsi anche alla morte dei soggetti coinvolti (rappresentante o rappresentato) o in seguito al fallimento del rappresentato.

Estinzione in caso di incapacità legale

Molto spesso accade che un genitore anziano conferisca al figlio una procura per compiere degli atti di acquisto o vendita, o per gestire determinati beni. In pratica si tratta di una delega data ad un determinato soggetto per compiere uno o più atti giuridici.

La natura “generale” o “speciale” va specificare se la delega si riferisce a più atti o ad alcuni in particolare. 

Non si deve per forza utilizzare la forma scritto, se non per la compravendita di immobile o per altre questioni che richiedono per legge tale formalità, come sottolineato dall’art. 1392 c.c.

Ma quali sono effettivamente le opportunità? Demandare a un terzo, la parte dispositiva e decisionale, dopo avere formalizzato in anticipo una volontà che deve manifestarsi in futuro, ad esempio il trasferimento di un patrimonio.

Spesso l’estinzione avviene per la rinuncia di una delle parti, per morte o per incapacità. Se si tratta di soggetti anziani, infatti, non è raro che questi diventino incapaci, ma cosa prevede la legge in queste situazioni?

L’art. 1722 c.c., al numero 4 sottolinea:

per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario, Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi

In caso di interdizione o inabilitazione, ovvero in presenza di incapacità legale, è necessario nominare un tutore o curatore per tutelare gli interessi del soggetto. In casi meno gravi si può nominare un amministratore di sostegno.

Ma cosa accade alla procura? Il Tribunale di Novara, con il decreto 4/8/2016 ha avvalorato l’orientamento che prevede l’estinzione implicita della stessa.

Di fatto il procuratore, legato da un rapporto di fiducia con il rappresentato può essere nominato quale amministratore di sostegno e vigilare attivamente sul patrimonio.

Quindi nei casi in cui esista un evidente rapporto di fiducia da parte del mandante o rappresentato espresso in tempi di piena capacità, il ruolo di procuratore può istituzionalizzarsi in amministratore di sostengo. Ovviamente sarà necessario attenersi all’autorizzazione del giudice tutelare per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione.

Fonti normative

  • Art. 1388 c.c
  • Art. 1392 c.c
  • Art. 1399 c.c
  • Art. 1396 c.c.
  • Art. 1722 c.c

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