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Revoca procura speciale: quando può avvenire?

La revoca della procura speciale quando può essere fatta? Cosa succede se viene meno il rapporto di fiducia tra il rappresentante e il soggetto rappresentato? Cosa avviene se sono presenti clausole di irrevocabilità?

In alcune situazioni un soggetto può avere l’esigenza di affidare un particolare compito ad altri, perché non ha le capacità per portare a termine gli atti, o perché non ne ha il tempo. Ad ogni modo è possibile delegare qualcuno a compiere determinati atti. Per fare ciò è possibile ricorrere alla "procura", che può essere generale o speciale, a seconda degli incarichi che vengono affidati.

Si tratta quindi di una rappresentanza volontaria che, come vedremo, può essere istituita sia verbalmente che in modo scritto, a seconda dell’atto da compiere.

Alla base dell’accordo ci deve essere ovviamente un rapporto di fiducia tra le parti e per questo motivo, se viene a mancare, si parla di revoca della procura speciale o generale.

Esistono, tuttavia, dei casi particolari nei quali è presente una clausola di irrevocabilità, inserita dalla parti in sede contrattuale, cosa avviene in tali situazioni?

Cos’è la procura?

La procura è una rappresentanza volontaria, attraverso la quale l’individuo incaricato può compiere particolari atti in nome e per conto del rappresentato.

Senza tale “aiuto” l’interessato non sarebbe in grado di portare avanti alcuni interessi, quindi si tratta di uno strumento estremamente importante. Possiamo dire che, in un certo senso, la questione può essere simile a quanto avviene per l’incapace che necessita di un tutore, anche se il campo d’azione e le motivazioni di base sono diverse.
Come abbiamo detto, infatti, si tratta di una decisione volontaria e non stabilita da un giudice come nel suddetto caso.

È il soggetto interessato a scegliere di affidare alcuni compiti ad altri, come sottolineato dall’art. 1388 del codice civile:

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato

In seguito, da un punto di vista giuridico, è come se gli atti stessi siano stati compiuti direttamente dall’interessato, visto che il procuratore li compie in nome e per conto del rappresentato.

Ovviamente nei casi in cui viene a mancare la fiducia si può procedere con una revoca procura speciale o generale, come analizzeremo a breve.

È importante, comunque, sottolineare la differenza che sussiste con il mandato, per evitare confusione in materia. In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di un contratto che deve essere sottoscritto dalle parti e non di un negozio unilaterale come nel caso della delega. 

In altre parole, nel mandato devono essere definiti tutti i dettagli inerenti al compimento di una tale azione, con la procura invece viene affidato un incarico a un altro soggetto.

Il procuratore, quindi, ha un potere autorizzativo, ma può anche decidere di non agire.

Vanno, però, distinte due diverse tipologie:

  • la procura generale: il rappresentante ha una ampio potere di azione, e può compiere diversi atti di ordinaria amministrazione senza dovere sempre chiedere il consenso, ovviamente entro alcuni limiti imposti dalla legge.
  • la procura speciale: l’incaricato deve svolgere un compito specifico, e non può operare al di fuori di tale incarico. 

Nel caso in cui vengano superati i limiti si parla di falsus procurator, ovvero di un soggetto non autorizzato ad agire e tutte le azioni compiute da esso saranno ritenute inefficaci.

Revoca procura speciale: quando può avvenire?

Nel paragrafo precedente abbiamo sottolineato come alla base di una rappresentanza volontaria ci sia inevitabilmente un rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti. Risulta abbastanza ovvio affermare che un individuo sceglie di affidare dei compiti a un altro soltanto se nutre stima in quest’ultimo.

Detto ciò, l’affidamento dell’incarico può anche essere ritirato se non sono più validi i presupposti iniziali. La revoca, quindi, non è altro che un negozio unilaterale attraverso il quale si toglie l’incarico a un soggetto.

In particolare sarebbe più corretto parlare di recesso, dato che la revoca in giurisprudenza si riferisce alla rimozione di un negozio giuridico con effetti retroattivi, mentre il recesso non ha conseguenze sulle attività compiute in precedenza.

La revoca della procura speciale o generale, quindi, è sempre possibile. L’eccezione è data dalla cosiddetta clausola di irrevocabilità, di cui parleremo tra un po’.

Ad ogni modo è evidente che nessuno abbia il desiderio di farsi rappresentare da un soggetto per il quale non si nutre fiducia e stima. Proprio per questo motivo, se dopo un certo periodo temporale vengono meno i presupposti iniziali, l’interessato può revocare l’incarico. 

A tal proposito, però, devono essere informati anche terzi, che sono in contatto con il rappresentante per portare a termine alcuni atti. Questi ultimi, infatti, devono potere confidare sulla validità della procura stessa.

Revoca procura speciale: come deve essere fatta?

Dopo avere visto che la revoca di procura speciale è sempre possibile nel momento in cui non sono più validi i presupposti iniziali che l’hanno resa possibile, vediamo ora come deve essere fatta.

La legge non richiede una forma particolare per revocare una delega, purché siano avvisati anche soggetti terzi coinvolti.

L’art. 1396 del codice civile, infatti, afferma che:

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.​Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Si parla di irrevocabilità nelle seguenti ipotesi:

  • se le parti hanno deciso in merito all’irrevocabilità
  • se la procura sia anche nell’interesse del rappresentante o di terzi
  • se si tratta di un mandato collettivo conferito a più persone.

Revoca procura speciale: clausola di irrevocabilità

Per concludere la nostra analisi in merito alla revoca procura speciale è utile soffermarsi a comprendere cosa si intende per irrevocabilità. 

Nel paragrafo precedente abbiamo elencati alcune situazioni in cui non è possibile procedere con la revoca, ma cosa significa esattamente?

Come accennato spesso si tratta di una clausola stabilita dalla parti, come previsto dall’art. 1723 del codice civile:

Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa

In tal caso le parti sono tenute a rispettare quanto pattuito, e se il mandante decide di revocare l’incarico dovrà effettuare un risarcimento danni al procuratore.

Anche in tale situazione, perciò, è possibile sciogliere l’accordo, sarebbe impensabile infatti obbligare il rappresentato a restare in balia del rappresentante anche se manca un rapporto di fiducia. 

Inoltre, se è presente una valida motivazione, cioè una giusta causa, non l’interessato non è tenuto ad effettuare un risarcimento dei danni.

​Revoca procura speciale: qual è la procedura?

Quale procedura è opportuno seguire per ottenere un atto di revoca procura speciale? Innanzi tutto bisogna recarsi presso un ufficio notarile con una copia della delega che si desidera revocare, oppure fornire tutti i dati che la caratterizzano (data del rilascio, numero di repertorio, nome del legale intervento nell'atto ecc.). 

L'interessato potrà quindi procedere con la trasmissione di tale annullamento al procuratore revocato ed al notaio depositario della procura eliminata.

​Fonti normative:

  • ​articolo 1388 del Codice civile;
  • articolo 1396 del Codice civile;
  • articolo 1732 del Codice civile.
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