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Procura speciale: cos'è e come funziona

La procura speciale in che cosa differisce dalla procura generale e come funziona? Vediamo la definizione di procura per poi andare nello specifico e distinguere le varie tipologie possibili.

La procura è un atto attraverso cui una persona conferisce ad un altro soggetto il potere di compiere alcuni atti giuridici in proprio nome ed ovviamente nel proprio interesse.

Fatta questa precisazione o meglio, data la definizione, appare evidente come il nome di procura speciale abbia il compimento di uno specifico affare mentre quella generale ha effetto su tutti gli interessi di chi la conferisce o tutti gli atti che sono attinenti ad una certa categoria.​

​Procura generale e procura speciale: le differenze

La principale differenza fra le due tipologie sta nella definizione di poteri che il rappresentante ha di compiere degli atti giuridici o interessi nei confronti di altri rappresentando chi gli ha conferito l'incarico.

Da ciò nasce la definizione dei limiti della procura speciale: un falsus procuratos è colui che, conferito dell'incarico, eccede nei poteri che gli sono stati conferiti e tutti gli atti compiuti da questo soggetto saranno ritenuti inefficaci a meno che il rappresentato non proceda attraverso una rettifica ed andando, quindi, a giustificare il comportamento del soggetto che ha avuto la procura speciale per trattare i suoi atti o i suoi interessi.

Mandato e procura speciale

Per poter individuare i limiti della procura speciale, però, serve definire il mandato ovvero l'insieme delle azioni e degli atti che servono per arrivare al compimento dell'oggetto dell'incarico. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono dall'ordinaria amministrazione se non sono indicati espressamente da chi conferisce l'incarico e dunque mandato. Tutto è ciò è spiegato e contenuto all'interno dell'art. 1708 del codice civile:

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Esaminando l'articolo 1708 del c.c. possiamo ricavare alcune importanti informazioni. Il primo comma, come detto - ad esempio - conferma che il mandato non può limitarsi solamente agli atti per i quali è stato conferito ma si estende inevitabilmente a tutti gli atti che si rendono necessari per arrivare al suo compimento.

Questo aspetto è fondamentale soprattutto per la procura speciale dove è necessario identificare questi atti strumentali. Questi atti strumentali, poi, devono essere ritenuti essenziali al compimento dell'oggetto della procura stessa, sia che questi siano preparatori sia che siano consequenziali.

In un atto di compravendita, per fare un esempio concreto, si dovrà ritenere incluso nel mandato il potere di stipulare il contratto preliminare di compravendita, atto strumentale per arrivare alla vendita vera e propria.

La durata 

La procura speciale, di norma, non ha una durata prestabilita a meno che questa non venga espressamente scritta e prevista dal mandato di conferimento della del mandato. Le procure, comunque, si ritengono estinte per morte del rappresentante o per una revoca espressa da esercitarsi attraverso un atto di revoca che va notificato al procuratore.

Qual è la forma

Non si tratta di un atto libero nella sua forma. Necessita in modo esplicito della medesima forma dell'atto a cui si riferisce ovvero per il quale il mandato è stato conferito.

Per tornare all'esempio della compravendita, dunque, se si conferisce un incarico per acquistare un immobile, lo stesso dovrà essere conferito mediante atto pubblico o tramite scrittura privata autenticata.

La procura specifica

Esiste un altro tipo di incarico ovvero la procura specifica che, spesso, viene confusa con quella speciale. Ma i due termini non sono assolutamente sinonimi: se quella specifica infatti può assimilarsi a quella speciale, è anche vero che nella prima sono elencate di solito molte più attività rispetto alla seconda.

Detta in modo più semplice: la procura speciale vale per un solo atto o una singola attività giuridica; quella specifica, invece, vale per più attività che il procuratore potrà scegliere, con un certo margine, realizzandoli o meno.

La procura notarile

È possibile conferire un mandato ad un notaio, specificando chiaramente l'oggetto dell'incarico conferito per poter individuare correttamente i poteri del procuratore in questione.

La differenza tra procura e delega

A volte si fa un uso improprio dei due termini, in quanto la delega rappresenta un provvedimento del diritto amministrativo e fa riferimento all'affidamento del potere di compiere un'azione strettamente amministrativa, da parte di possiede di suddetto potere ad un soggetto che ne è sprovvisto.

Un esempio di uso improprio lo possiamo trovare nel diritto commerciale, ad esempio nel caso di procure conferite per la partecipazione ad assemblee sociali, da parte di un socio a favore di un altro.

Revoca del mandato

Esiste la possibilità di revocare un incarico conferito, ciò però solo se il rappresentato riesca  a pubblicizzarla opportunamente in modo da renderla opponibile ai terzi. Suddetta revoca avviene con l'iscrizione nei pubblici registri. Infine, dal punto di vista giuridico, il rappresentante non necessita della capacità di agire, in quanto bastano quella di intendere e di volere.

Procura speciale: chi la rilascia e cosa contiene

Occorrerà comunque sempre una procura rilasciata in forma scritta per tutti gli atti che richiedono questa forma: ciò è necessario per essere riconosciuti dal punto di vista giuridico validi, quindi sia per le compravendite immobiliari, per la donazione di beni e della costituzione di un fondo patrimoniale. 
L’atto viene realizzato in unico originale, che verrà consegnato dal notaio o dal console al richiedente. Solitamente non occorre la registrazione della procura speciale, mentre quella generale è soggetta a questo obbligo. La procura conterrà i dati anagrafici identificativi del rappresentato e del rappresentante, e in oggetto dovrà essere descritto l'affare in questione, con la descrizione dei poteri  conferiti al procuratore nominato.

Fonti normative:

Articoli dal 1387 al 1400 del Codice Civile.

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