La procura alle liti descrive il rapporto tra il cliente e l’avvocato, definito attraverso il potere di rappresentanza conferito a quest’ultimo per difendere gli interessi del soggetto in tribunale. Può essere una procura generale o speciale.
In alcuni casi specifici un individuo necessita dell’aiuto di un altro soggetto per tutelare i propri interessi. A tal proposito la giurisprudenza prevede che esso possa essere rappresentato attraverso la procura, che potremo definire come una delega concessa per compiere determinate azioni.
Si parla di procura alle liti quando un cliente si affida ad un avvocato per essere difeso in una causa in Tribunale. In altre parole è una dichiarazione formale rilasciata da un individuo al suo procuratore per potere essere rappresentato durante il processo. Si distingue dall’atto di conferimento dell’incarico, che rimane un rapporto tra cliente e difensore, caratterizzato dalle norme ordinarie in merito a un mandato.
La procura, infatti è un contratto unilaterale, attraverso il quale il rappresentante può agire senza interpellare continuamente il rappresentato, mentre il mandato è un contratto bilaterale stipulato tra le parti con un oggetto specifico.
Si tratta della dichiarazione formale attraverso la quale il cliente conferisce al proprio avvocato il ruolo di procuratore, per potere essere rappresentato nel processo.
Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall’art. 84 del Codice di Procedura Civile:
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Risulta evidente quindi, che per essere difesi da un avvocato, durante la causa, è necessario nominare quest’ultimo procuratore, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata. Si può scegliere, inoltre, l’entità della delega, definendone i limiti.
Infatti, essa può essere:
Non deve, comunque, essere confusa con il conferimento dell’incarico, cioè un rapporto interno tra difensore e cliente, disciplinato dalle norme del mandato ordinario.
Si tratta di un incarico che può essere conferito dal cliente a un avvocato nei seguenti modi:
In ogni caso, la procura speciale, può essere posta anche a calce o a margine del primo atto, come descritto dall’art. 83 c.p.c.:
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato . In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.
Essa, comunque, può essere rilasciata anche su un foglio separato, purché congiunto all’atto stesso, o su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale.
La procura si può in ogni caso estinguere per revoca della parte interessata o per la rinuncia dell’avvocato. Detto ciò risulta ovvio che una decisione di questo tipo non può avere delle conseguenze nella controparte, fino a che non viene nominato il nuovo legale rappresentante. Quindi l’attività processuale deve proseguire regolarmente con le varie comunicazione e notificazioni previste.
Tale situazione è descritta dall’art 85 del c.p.c:
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
Si può parlare di procura generale quando si conferisce al difensore il potere di stare in giudizio per tutte le cause riguardanti il cliente. La procura speciale, invece, conferisce il potere soltanto per una o più cause, comunque caratterizzate da unitarietà di materiale o collegate tra loro.
Essa può essere messa in evidenza direttamente in calce o a margine del primo atto a cui si riferisce, quindi la citazione, il ricorso, ecc. In tal caso l’avvocato deve certificare l’autografia della sottoscrizione.
Bisogna sottolineare che, il conferimento si riferisce soltanto per un determinato grado del processo, se non espresso diversamente.
Il nostro ordinamento, in alcuni casi, prevede che la parte sia necessariamente rappresenta in giudizio da un avvocato con procura alle liti, speciale. Ad esempio, il ricorso per Cassazione, come specificato dall’art. 365 c.p.c.:
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale
Inoltre, la sentenza numero 6000/2015 della Corte di Cassazione ha precisato che, in sede civile l’avvocato difensore può instaurare un giudizio di Cassazione solo se munito di procura speciale.
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