Il falsus procurator è un soggetto che conclude un contratto in qualità di rappresentante, senza avere il potere di farlo, o eccedendo i limiti previsti. Si tratta di un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede. Vediamo quali sono le conseguenze.
Risulta evidente che, se un soggetto decide di sottoscrivere un contratto con un altro, significa che alla base c’è una fiducia reciproca. Ma cosa accade se qualcuno finge di avere dei poteri, che in realtà non gli sono concessi?
Chi rappresenta un individuo, in giurisprudenza prende il nome di procuratore, ed ha il compito di portare a termine alcuni interessi del rappresentato, ma senza superare i limiti. Ciò significa che, può ricevere un incarico specifico o generico, ma non può agire in totale libertà.
Per questo motivo se il falsus procurator finge di possedere l’autorizzazione per agire in un determinato modo, il contratto può essere ratificato, e può essere chiesto un risarcimento danni.
Vediamo esattamente come funziona, leggendo le righe seguenti.
Prima di capire in quali casi si può parlare di falsus procurator, è utile analizzare il contesto in cui esso opera.
In particolare la procura, detta anche delega, è un istituto che ha come oggetto la rappresentanza volontaria. Un soggetto, quindi, può avere il potere di compiere atti in nome e per conto di un altro.
Gli atti compiuti hanno efficacia direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, come sottolinea l’art. 1388 del c.c.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato
Detto ciò, il rappresentante non può mai eccedere i limiti previsti dalla delega.
A differenza del mandato, quindi, si tratta di un negozio unilaterale e non di un vero e proprio contratto. Con la delega, infatti, un soggetto può attribuire il potere ad un altro, senza la necessità che quest’ultimo accetti.
Proviamo a chiarire ulteriormente:
Inoltre, il mandatario può agire con o senza rappresentanza, ciò significa che non necessariamente gli atti compiuti da quest’ultimo avranno effetto nella sfera giuridica del mandante, dato che può agire in nome proprio.
Abbiamo accennato che il procuratore non deve eccedere dai limiti imposti dalla delega che ha ricevuto, ma per comprendere esattamente quali sono le azioni che può compiere, è necessario sottolineare l’esistenza di due tipologie di delega, ovvero:
Nel primo caso il rappresentante può decidere in merito ad atti di ordinaria amministrazione, quindi può prendere decisioni per nome e per conto del titolare dei diritti.
Nella seconda ipotesi, invece, l’incaricato può compiere un singolo compito che gli è stato affidato. Quindi, egli non può operare al di fuori di quanto stabilito. Superando tale limite viene considerato un falsus procurator e le sue azioni saranno considerate inefficaci, come vedremo a breve.
Dopo avere descritto brevemente come viene disciplinata la rappresentanza volontaria nel nostro sistema giuridico, vediamo ora di analizzare il tema centrale del nostro articolo.
L’ipotesi di falsus procurator viene descritta dall’art. 1398 del c.c.:
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto
Da quanto possiamo leggere, perciò, non viene considerata la responsabilità extracontrattuale, ma il fatto di avere agito contrariamente ai doveri di buona fede e correttezza nei confronti del terzo contraente. Il rappresentante, infatti, ha taciuto in merito alla carenza dei poteri necessari per potere portare a termine la stipulazione di un determinato contratto.
La legge intende tutelare il terzo contraente, dato che quest’ultimo non è obbligato a controllare la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo all’altro soggetto. Quindi, come specifica l’art. 1398 c.c. la mancata verifica non viene considerata una colpa.
Va detto inoltre che, eventuali modifiche o la revoca della procura devono essere comunicate a terzi con mezzi idonei, come afferma l’art. 1396 c.c.:
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto
Il legislatore ha quindi espresso una posizione garantista nei confronti del terzo rappresentato, tanto che non è prevista alcuna responsabilità a suo carico.
Perciò chi viene falsamente rappresentato, non è tenuto a pagare i danni causati dal falsus procurator.
Nel paragrafo precedente abbiamo descritto in quali casi si parla di una procura falsa, vediamo ora di analizzare quali sono le conseguenze.
Come abbiamo visto l’art. 1398 c.c. afferma che il falsus procurator “è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato, senza sua colpa nella validità del contratto”, quindi si tratta dell’unico soggetto che deve rispondere delle sue azioni.
E’ importante precisare che la prescrizione del diritto al risarcimento danni inizia a decorrere dalla conclusione del contratto e non dal momento in cui esso viene dichiarato inefficace, dato che si deve considerare quando è avvenuto effettivamente l’illecito.
Come precisato dalla sentenza n. 12039 del 17 maggio 2010 della Cassazione, è necessario fare riferimento alla data in cui il comportamento scorretto del falso procuratore ingenera l’affidamento incolpevole del terzo.
La Cassazione, in altre sentenze ha specificato anche che, il contratto concluso dal falsus procurator, quindi da un soggetto che non aveva alcun potere per agire in tal senso, non è nullo o annullabile, ma inefficace fino ad una eventuale ratifica.
Ad ogni modo ciò può essere dichiarato soltanto su eccezione della parte rappresentata e non d’ufficio.
Cosa accade se il rappresentato desidera comunque dare seguito al contratto?
In tale ipotesi il rifiuto del terzo contraente è sufficiente per procedere con la risoluzione per inadempimento
Come anticipato sopra, se l’interessato intende dare seguito al contratto, la legge prevede la possibilità di ratifica, come possiamo leggere nell’art. 1399 c.c.:
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato [1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Ovviamente il presupposto per validare il contratto è che l’unico vizio sia la mancanza di potere di chi l’ha sottoscritto, ma il contenuto deve essere valido.
In altre parole il negozio è valido, ma l’efficacia è sospesa, per dare modo al terzo contraente di decidere se ratificare o meno.
Ad ogni modo l’onere probatorio, per dimostrare l’assenza di potere o il superamento di determinati limiti, è a carico del rappresentato e non del terzo contraente, in quanto il diritto tutela il suo affidamento incolpevole.
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