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Ratifica: cos’è e come funziona?

La ratifica è un istituto disciplinato dall’art. 1399 del codice civile, per proteggere un soggetto da azioni dei cosiddetti “falsus procurator”. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Può accadere che, un individuo venga rappresentato da un soggetto che nella realtà non è investito dai poteri necessari per portare a termine un determinato negozio giuridico. In questi casi l’interessato può agire attraverso la ratifica, per indicare la sua volontà non merito.

In pratica, l’atto ha l’obiettivo di informare chi contrae con il falsus procurator in merito alle intenzioni della controparte. 

Cos’è la ratifica?

La ratifica è disciplinata dall’art. 1399 c.c., che afferma:

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato [1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Si tratta di un istituto direttamente collegato alla rappresentanza, che coinvolge le seguenti tipologie di soggetti:

  • Il rappresentato: ovvero chi si fa rappresentare;
  • Il rappresentante: chi è stato investito dal potere, tramite procura;
  • Il contraente o i contraenti, ovvero i soggetti terzi.

In alcune situazioni il rappresentante potrebbe agire senza averne i poteri, in questo caso di parla di falsus procurator, come descritto dall’art. 1398 c.c.:

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

In sostanza accade che il rappresentato non ha autorizzato il rappresentante a compiere determinate operazioni, per questo motivo esiste l’istituto della ratifica. L’interessato, infatti, può accettare l’operato del falsus procurator, anche se non l’aveva autorizzato. 

Ovviamente, perché questo accada è necessario che l’interessato venga a conoscenza del negozio giuridico concluso.

Ad esempio, per quanto riguarda la costituzione di una società di capitale, può accadere che quest’ultima non abbia subito personalità giuridica, dato che l’iscrizione al registro delle imprese può avvenire in un secondo momento rispetto all’atto costitutivo. In tal periodo l’amministratore può compiere atti giuridici pur non avendone il potere. Tali operazioni possono essere ratificate dalla società quando acquista personalità giuridica.

Chi può esercitarla?

Come abbiamo visto nelle righe precedenti la ratifica può essere effettuata dal dominus, ovvero dal rappresentato, cioè dal soggetto che ha degli interessi in merito alle operazioni in oggetto. La giurisprudenza, comunque, ha sottolineato che, tale azione può essere compiuta anche da un rappresentante del dominus, con procura. 

Ad ogni modo, ciò può avvenire solamente se l’atto è ancora valido, ovvero se non è stato sciolto tra il terzo e il falsus procurator.

La forma deve essere la stessa utilizzata per il contratto stesso, non sono previste particolari formalità, ma è necessario che venga espressa in modo chiaro ed esplicito la volontà del dominus.
La ratifica può anche essere tacita, come sottolineato dalla pronuncia 408 della Cassazione nel 2006:

La ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator

Gli effetti della ratifica

L’obiettivo della ratifica è di rendere efficace il negozio giuridico posto in essere da chi non aveva alcun potere in merito. L’efficacia è retroattiva, se non vengono pregiudicati diritti di terzi. In sostanza è come se fosse stato effettuato da un soggetto legittimato e non da un procuratore falso.

Va sottolineato, comunque, che il negozio giuridico deve essere valido, dato che la ratifica non elimina eventuali vizi. La Cassazione ha infatti ribadito con la sentenza 1539 del 1996:

…la corte di merito una volta accertato che il contratto preliminare di compravendita era nullo ha correttamente escluso che la successiva ratifica del legale rappresentante della società potesse avere efficacia alcuna. Perché possa darsi ratifica occorre che il contratto concluso dal rappresentante senza poteri sia valido

Fonti normative

  • Art. 1398 c.c.
  • Art. 1399 c.c.
RATIFICA PROCURA FALSUS PROCURATOR
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