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Decreto legislativo: cos’è, dove si applica

Si sente spesso parlare di decreto legislativo, decreto-legge, legge. Sono termini che spesso un cittadino può confondere, se non conosce bene le differenze tra i vari atti aventi forza di legge previsti dalla nostra Costituzione.

Nell’articolo di oggi capiremo meglio cos’è un decreto legislativo, dove si applica e quindi quando si utilizza, qual è l’iter per l’emanazione e quali sono le differenze con il decreto-legge.

Decreto legislativo: cos’è

Il decreto legislativo è previsto dalla Costituzione all’art. 76, il quale recita:

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Si tratta quindi di un atto normativo con forza di legge, che viene adottato direttamente dal Governo su delega espressa e formale del Parlamento, e che viene poi emanato dal Presidente della Repubblica.

La Costituzione specifica inoltre, all’art. 77, che il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, senza delegazione delle camere, ribadendo in tal modo i limiti dell’esercizio del potere normativo del Governo.

Come indicato dall’art. 76 Cost., la legge che delega il Governo ad adottare tale atto deve rispettare dei requisiti ben precisi:

  • Deve indicare i principi e i criteri direttivi, ai quali il Governo deve poi necessariamente attenersi nella predisposizione del decreto
  • Deve contenere l’oggetto della delega, predeterminato e delimitato
  • Deve prevedere il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, che potrà essere una data precisa oppure determinabile in modo oggettivo.

Qualora uno di questi elementi dovesse mancare, la legge delega sarà costituzionalmente illegittima e quindi priva di valore.

La necessaria presenza dei limiti di tempo e di oggetto che deve contenere la legge delega rappresenta di fatto un limite non sono rispetto al potere legislativo delegato (e quindi un limite al potere del Governo), ma anche a quello delle Camere: esse, infatti, non possono disporre deleghe in bianco o a tempo indeterminato.

Lo scopo di tale previsione è garantire che quello delegato al Governo sia di fatto solo l’esercizio del potere legislativo, e non la titolarità dello stesso, che rimane invece in capo al Parlamento.

Decreto legislativo: dove si applica

Il decreto legislativo viene solitamente adottato relativamente a materie complesse o specifiche, come testi unici o codici di materia, o per le deleghe di attuazione di direttive europee.

È bene specificare che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato in ogni materia: esistono infatti delle riserve di legge parlamentare non delegabili al Governo.

Ciò significa che ci sono alcune materie che non possono essere disciplinate con un decreto legislativo, e che devono necessariamente passare attraverso l’iter normativo parlamentare. Si tratta, ad esempio, dell’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, della conversione dei decreti-legge, della disposizione di inchieste parlamentari o dell’approvazione di bilanci e consuntivi.

Al di fuori di questi limiti, il potere legislativo può essere delegato all’esecutivo in moltissime materie. Come detto, però, l’elemento essenziale è che l’oggetto e la tempistica di emanazione siano determinate dal Parlamento, che rimane comunque sempre il titolare del potere normativo.

Procedura per l’emanazione del decreto legislativo

I passaggi fondamentali che costituiscono l’iter di emanazione di un decreto legislativo sono:

  • Deliberazione del Consiglio dei ministri
  • Decreto presidenziale di emanazione
  • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Nella legge delega, oltre ai limiti di cui abbiamo trattato sopra, possono essere previste ulteriori limitazioni al Governo. Innanzitutto, spesso la delega impone al Consiglio dei ministri di ascoltare il parere delle commissioni parlamentari competenti per le materie di riferimento.

Inoltre, se il termine per l’esercizio della delega supera i due anni, il Governo ha l’obbligo di chiedere il parere delle commissioni parlamentari competenti rispetto allo schema definitivo del decreto legislativo.

La funzione del Presidente della Repubblica, rispetto al decreto legislativo, è invece quella di esercitare un controllo sull’atto stesso, ed eventualmente rinviarlo al Governo per un riesame. Per questo motivo, il Consiglio dei ministri deve far pervenire i decreti legislativi al Capo dello Stato almeno venti giorni prima della scadenza prevista nella legge delega, in base a quanto previsto dall’art. 14, legge 400/1988 (contenente la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

È inoltre previsto, dalla stessa legge, che il Presidente della Repubblica emani i decreti legislativi con l’indicazione nel preambolo:

  • Della legge di delegazione
  • Della deliberazione del Consiglio dei ministri
  • Degli altri adempimenti del procedimento previsti dalla legge di delegazione

Decreto legislativo e decreto-legge: le differenze

La disciplina del decreto-legge è contenuta nell’art. 77 della Costituzione, che stabilisce che il Governo può esercitare la funzione legislativa adottando provvedimenti provvisori aventi forza di legge, nei soli casi di straordinaria necessità o urgenza.

Come intuibile dalla normativa, i decreti-legge sono atti che vengono adottati per far fronte a situazioni di particolare urgenza che richiedono un intervento normativo immediato, come ad esempio nel caso di calamità naturali.

Sono atti immediatamente efficaci, anche se poi vanno presentati alle Camere per la conversione nello stesso giorno in cui sono emanati. Il Parlamento ha poi sessanta giorni per convertire il decreto-legge in legge: scaduto tale termine senza la conversione, il decreto-legge perderà efficacia in modo retroattivo, ossia fin dall’inizio.

Inoltre, il decreto-legge viene emanato direttamente dal Governo, ed entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza dover attendere quindi i 15 giorni canonici di vacatio legis.

L’essenziale differenza con il decreto legislativo, quindi, è che l’intervento del Parlamento, nel caso del decreto-legge, è successivo, mentre nel caso del decreto legislativo è preventivo.

Quindi, la differenza principale è il diverso percorso di emanazione della legge:

  • nel decreto-legge, il Governo ha totale autonomia, salva successiva approvazione delle Camere;
  • nel decreto legislativo, l’iniziativa parte dal Parlamento, che limita l’autonomia del Governo determinando oggetto, tempistica e limiti dell’intervento.


Fonti normative:

  • ​Artt. 76-77 Cost.
  • Art. 14, L. 400/1988

DECRETO LEGISLATIVO COSTITUZIONE ITALIANA
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