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Certificato d’Agibilità : cos’è e come si ottiene.

Ogni qual volta noi costruiamo un immobile oltre alle pratiche di Scia o permesso a Costruire al tuo comune, dovrai poi presentare anche a fine lavori il “Certificato d’agibilità” prima di poter iniziare a vivere nel tuo immobile.

Tale documento servirà anche qualora dovrai vendere o affittare il tuo immobile.

In questo articolo faremo una panoramica su che cosa è il “certificato d’agibilità”, da chi viene rilasciato, come richiederlo, chi può richiederlo, quali documenti bisogna allegare, iter e i relativi costi e sanzioni, in mancanza di tale documento cosa posso fare e le fonti normative.

Certificato d’agibilità: cos’è e a chi bisogna richiederlo

Il certificato d’agibilità è un documento che certifica la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene salubrità dell’aria, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, Secondo i paramenti imposti dalla normativa vigente.

Il certificato d’agibilità deve essere redatto e depositato da un professionista abilitato ( tipo: ingegnere , geometra, architetto, perito edile) allo Sportello di Edilizia e Urbanistica secondo queste tempistiche:

  • entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori oppure

  • entro 180 giorni dalla data del deposito dell’agibilità, poi il comune, avvalendosi dell’ Asl, predisporrà tutte le ispezioni del caso in modo da verificar e la veridicità dei requisiti di abitabilità o agibilità dell’immobile.

Adesso vediamo quando è necessario presentare il certificato d’agibilità, secondo quanto disposto all’interno nel Testo unico dell'edilizia DPR 380-2001 (tenete presente che le varie Regioni e Comuni avranno la facoltà di implementarle) .

Secondo l'art.24 del DPR 380/2001, Il certificato di agibilità va presentato per i seguenti casi:

  • nuove costruzioni.

  • Sopraelevazioni o ricostruzioni ( che siano parziali o totali).

  • Opere/interventi su immobili esistenti che possano variare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli impianti e degli edifici messi all’interno degli stessi, valutati in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

  • In caso di sanatorie se ricadono in uno dei casi sopra indicati.

Le amministrazioni locali, quali Regioni, Province autonome, Comuni, Città Metropolitane, dovranno poi indicare quali sono da loro ritenuti gli interventi da effettuare per il rilascio dell'abitabilità. Le cose possono variare da amministrazione ad amministrazione.

Il certificato d’agibilità in alcune regioni sta provocando parecchi disagi nel caso di compravendite di immobili in quanto è diventato un documento obbligatorio per la redazione della relazione di conformità e della verifica delle regolarità urbanistiche che il professionista deve fare.

In passato, invece, era il sindaco , su istanza di un tecnico abilitato, che poteva rilasciare il certificato d’abitabilità di un immobile, ma dopo l’entrata in vigore del Decreto del Fare, legge n. 69/2013, possiamo richiedere il certificato d’agibilità tramite la presentazione di un autocertificazione chiamata SCA ( segnalazione certificata di agibilità) rilasciata dal Direttore dei Lavori o da un suo tecnico incaricato. In tale documento verrà attestata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di ottenere il rilascio dell’agibilità.

Con questa dichiarazione tutta la responsabilità è in capo al Direttore dei lavori.

La SCA può anche essere presentata “parziale”, cioè riferita a un singolo edificio o singole porzioni di unità abitative/immobiliari, l’importante che siano autonome e che vi siano stati completate e collaudate tutte le opere strutturali a esse connesse, parti comuni e opere di urbanizzazioni primaria, oltre ai collaudi e certificazioni degli impianti delle parti comuni.


Certificato d’agibilità: chi può richiederlo, da quali documenti è composto

La richiesta di certificato d’agibilità va presentata, ad opera di un professionista abilitato, allo Sportello Unico del Comune dove si trova l’immobile, unitamente alla domanda di rilascio del certificato bisognerà presentare anche i seguenti documenti tecnici:

  • il certificato di collaudo statico;

  • il certificato di conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche;

  • per gli immobili situati in zone dichiarate sismiche, anche il certificato di conformità alle norme antisismiche delle opere eseguite.

  • Dichiarazione di rispondenza o di conformità dell'impianto elettrico, gas cottura, riscaldamento, idrico-sanitario e radiotelevisivo ai sensi del DM 37/08.

  • Elaborato tecnico di copertura e linee vita.

  • Attestato di avvenuta variazione catastale.

  • Certificato di collaudo dell'eventuale ascensore.

  • Dichiarazione di conformità in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

  • Impianto di protezione antincendio.

  • Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

  • Estremi della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi strutturali locali.

  • Certificato di collaudo statico, qualora necessario.

  • Certificazione energetica APE.

  • Fascicolo del fabbricato ai sensi del D. Lgs 81/2008.

  • Attestazione conclusiva del rispetto dei requisiti acustici degli edifici.

Il tutto secondo i tempi di presentazione indicati nel paragrafo precedente.

Diversamente dal certificato d’agibilità la Sca, in base all'art. 3 del Decreto legislativo 222/2016, può presentarla:

  • il titolare del permesso di costruire;

  • il professionista che ha depositato la SCIA;

  • i loro successori o aventi causa.

Solitamente sempre il direttore lavori a presentarla su mandato scritto del richiedente.


Certificato d’agibilità: costi e sanzioni

Solitamente nei preventivi non è mai solo presente il costo per il deposito della richiesta dell’agibilità

Ma viene inglobato in un preventivo più ampio assieme a altre prestazioni (tipo il cambio di destinazione d'uso). Il tecnico in questa situazione oltre a depositare l'agibilità, dovrà presentare anche la SCIA, l'aggiornamento catastale, e tutta un’altra serie di documentazione. In tale situazione, il costo può variare dagli 800 € ai 1.000 €.

Oltre al professionista abilitato bisogna tener conto anche dei diritti per il deposito al Comune da pagare e in generale variano tra i 50€ e i 100 €.

Cosa diversa invece sono le sanzioni in caso di mancata presentazione della domanda entro il 15 giorni dalla data di fine lavori, vediamo gli importi in base ai giorni di ritardo:

  • € 77,00 (dal 16° al 30° giorno dalla fine dei lavori),

  • € 232,00 (dal 31° al 60° giorno dalla fine dei lavori),

  • fino a € 464,00 (dopo il 61° giorno dalla fine dei lavori).

Le conseguenze economiche sono relativamente onerose, il problema serio potrebbe presentarsi nel caso di compravendita dell’immobile o della verifica della conformità urbanistica e catastale della struttura.


Fonti normative

  • Decreto del Fare, legge n. 69/2013

  • Testo unico dell'edilizia DPR 380-2001

  • art.24 del DPR 380/2001

  • art. 3 del Decreto legislativo 222/2016


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