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Responsabilità extracontrattuale: cosa significa?

Responsabilità extracontrattuale: deriva da ogni fatto doloso o colposo, che ha provocato dei danni a un soggetto. La fonte di tale obbligo non è un contratto ma il “neminem leadere”, cioè non fare del male a nessuno.

Possiamo dire che esistono due tipi di responsabilità, con implicazioni diverse tra loro. 

Quella extracontrattuale è detta anche “aquiliana”, nome che deriva dalla legge romana che l’ha disciplinata per la prima volta, e regola il comportamento illecito, non derivante da un dovere specifico ma generico.

Per quanto riguarda, invece, quella contrattuale, come suggerisce il termine stesso, e delineata da un contratto scritto, quindi da doveri specifici.

La norma che sta alla base della responsabilità in generale è l’art. 2043 del codice civile, che afferma:

qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Semplificando, chiunque causi un danno a un’altra persona, attraverso il proprio comportamento, consapevole o meno, deve risarcire la vittima.

In ogni caso, affidarsi ad un avvocato esperto in risarcimento del danno alla persona, che sia ad esempio per malasanità, o per sinistri stradali, è fondamentale al fine di tutelarsi e ricevere un risarcimento adeguato al danno subito. Noi di Avvocato360 ci occupiamo di questo, mettendo a disposizione un elenco completo di avvocati esperti nell'ambito del risarcimento danni: attraverso il menu a tendina è possibile scegliere la tipologia di avvocato e la città di riferimento. 

Ovviamente se il comportamento è stato fatto con dolo le conseguenze saranno più gravi per il colpevole, in quanto aveva l’intenzione di agire in modo illecito, pur conoscendo i rischi.

La colpa, invece, presume sempre il compimento di un fatto illecito, ma con delle attenuanti se il soggetto non aveva l’intenzione di provocare dei danni, non avendo valutato attentamente i rischi.

Ma procediamo con ordine, delineando con maggiore chiarezza le caratteristiche e le differenze tra i due tipi di responsabilità, previsti dal nostro sistema giuridico.


Cosa significa responsabilità extracontrattuale?

Siamo responsabili civilmente ogni volta che causiamo una lesione a un interesse giuridicamente importante, e ci troviamo quindi a dovere pagare i danni che abbiamo provocato.

Ma la nostra responsabilità può derivare da fonti di obbligo diverse:

  • può essere sancita in un contratto (dovere specifico)
  • può essere determinata dal fatto di non ledere la sfera giuridica altrui (dovere generico)

La responsabilità extracontrattuale si riferisce ai doveri generici, quindi viene considerata nel momento in cui con un comportamento illegale facciamo del male a qualcuno, anche se non abbiamo sottoscritto un contratto nel quale si regolava il nostro modo di agire.

In ogni caso il presupposto è sempre un fatto illecito direttamente imputabile alla persona considerata colpevole, e che da tale comportamento si sia verificato un danno a un altro soggetto, che ne ha chiesto il risarcimento.

Il danni in questione può essere di due tipologie:

  • patrimoniali: se vengono lesi gli interessi economici, in questo caso si parla di danno emergente e lucro cessante
  • non patrimoniali: quando vengono lesi gli interessi non economici della persona


Le caratteristiche della responsabilità extracontrattuale

Abbiamo detto che la responsabilità extracontrattuale è regolata dal codice civile e che deriva da qualsiasi fatto doloso o colposo che ha provocato un danno ingiusto ad altri.

Possiamo perciò elencare gli elementi costitutivi di tale responsabilità civile:

  • un fatto illecito
  • un danno ingiusto
  • un collegamento causale tra fatto illecito e danno ingiusto
  • la colpevolezza
  • l’imputabilità del fatto lesivo

Vediamoli tutti nel dettaglio

Il fatto illecito

L’elemento cardine che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, cioè un comportamento doloso o colposo in grado di provocare dei danni ingiusti ad altri.

A differenza dell’ordinamento penale, in quello civile l’illecito è atipico, nel senso che non è stato formulato un elenco chiaro per stabilire a quali comportamenti si riferisce, quindi ogni violazione del principio di neminem laedere può provocare un danno ingiusto e deve essere risarcito. Deve essere il giudice a individuare di volta in volta gli estremi per procedere. 

In ogni caso, per fatti illeciti si intendono anche i comportamenti commissivi, mentre quelli omissivi come il mancato controllo e sorveglianza rientrano nella responsabilità contrattuale.

Il danno ingiusto

C’è stata un’evoluzione del pensiero per quanto riguarda la valutazione del danno provocato. In particolare, tutto ruota attorno all’aggettivo ingiusto. Ciò significa che non ci sarà l’obbligo di risarcimento per ogni danno causato, ma solamente per quelli ingiusti, in contrasto con un dovere giuridico.

L’ingiustizia va intesa in due modi diversi:

  • non iure: un danno prodotto in assenza di cause giustificative
  • contra ius: lesivo di un interesse tutelato dall’ordinamento

Il nesso di causalità

Il fatto illecito e il danno ingiusto devono essere connesso tra loro da un rapporto di causa effetto. 

La presenza della causalità va esaminata sotto due aspetti:

  • materiale: la presenza di un collegamento tra condotta illecita ed evento dannoso
  • giuridica: collegamento di natura giuridica tra i due fatti

E’ importante stabilire tale differenza per delimitare il contenuto dell’obbligazione risarcitoria.

In particolare, l’art, 1223 del codice civile stabilisce che il risarcimento del danno deve essere obbligatorio in presenza di una condotta illecita con causalità giuridica, per quanto riguarda invece quella materiale non ci sono disposizioni precise, pertanto si fa riferimento alle teorie presenti in ambito penale. 

La colpevolezza

Può essere presente in due forme diverse. Nell’art. 2043 del codice civile si parla di colpa e dolo in relazione alla responsabilità extracontrattuale, ma non vengono definite chiaramente le due azioni.

Vengono, quindi, considerate quelle fornite dalla disciplina penalista, per la quale l’evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto, che ha valutato il rischio, mentre l’evento colposo è quello non voluto e non previsto, che si verifica per negligenza e imprudenza.

E’ considerata in realtà anche una responsabilità oggettiva, nei casi in cui esista un particolare rapporto tra il comportamento del soggetto e l’evento lesivo. In questi casi non è necessario indagare sulla sussistenza o meno della colpevolezza.

L’imputabilità

La responsabilità viene esclusa se il soggetto che ha commesso il fatto era incapace di intendere e volere. 

L’art,. 20146 infatti afferma che "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa

Quindi, nel caso in cui l’incapacità del soggetto derivi da una sua colpa, deve rispondere di tutte le conseguenze.


Le differenze tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale

Dopo avere analizzato il significato e le varie caratteristiche della responsabilità civile, è necessario soffermarsi sulle differenze rispetto a quella contrattuale, per capire davvero a fondo la questione.

Gli aspetti divergenti tra le due sono i seguenti:

  • la capacità: è specifica in quella contrattuale, mentre generica in quella extracontrattuale
  • l’onere della prova: chi vuole ottenere il risarcimento dei danni deve dimostrare il fatto illecito, la colpa, il danno, con un nesso di causa-effetto per la responsabilità civile; deve dimostrare solamente l’esistenza di una obbligazione specifica nel caso di responsabilità contrattuale
  • i danni risarcibili: sono risarcibili tutti i danni che sono una diretta conseguenza della condotta illecita se si tratta di responsabilità extracontrattuale; sono risarcibili solo quelli previsti dal contratto nella responsabilità contrattuale
  • la prescrizione: il termine è di 5 anni per la responsabilità civile, e di 10 anni per quella contrattuale

In alcuni casi, però, la giurisprudenza ammette la possibilità di concorso tra i due tipi di responsabilità, se ad esempio un comportamento consiste nell’inadempimento a una obbligazione e allo stesso tempo alla lesione di un diritto primario, legato all’incolumità della persona.

RESPONSABILITÀ CIVILE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DOLO COLPA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
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