La lettera di patronage rappresenta una garanzia offerta da un soggetto al posto di una fideiussione, viene anche definita come lettera di gradimento.
Come sappiamo per dovere accedere a un finanziamento è necessario fornire all’istituto di credito delle garanzie, che possono essere di diverso tipo. Vediamo come funziona la lettera di gradimento.
La lettera di patronage è caratterizzata da tre diversi soggetti:
È evidente che il rapporto tra patron e patronnant debba essere piuttosto stretto. Tant’è che, nella prassi, non è raro che la lettera di patronage venga istituita da una società capogruppo e una società partecipata, con la quale la capogruppo / holding, magari favorevolmente conosciuta dall’istituto di credito, si fa “garante morale” della partecipata.
Partendo da tale evidenza, notiamo come con il tempo le lettere di patronage si siano diffuse sempre più come strumento alternativo alle ordinarie garanzie personali.
Il loro obiettivo è rappresentato principalmente dalla possibilità di favorire l’erogazione del credito, con la differenza – rispetto alle fideiussioni specifiche o omnibus – rappresentata dal fatto che il dichiarante assume un impegno meno stringente.
Prima di procedere oltre, si noti anche un altro aspetto di particolare rilievo.
Come abbiamo già ricordato qualche riga fa, non vi sono requisiti essenziali per la redazione della lettera di patronage. Ne deriva che chiunque può redigerla come ritiene più opportuno. E che, proprio dal diverso contenuto, potrebbero sorgere differenti connotazioni giuridiche.
Chiarito quanto sopra, possiamo compiere un ulteriore passo in avanti e ricordare come la funzione delle lettere di patronage sia quella di esprimere un gradimento nei confronti di un altro soggetto. E non, dunque, di garantire l’adempimento delle altrui obbligazioni, almeno nel senso tipico delle fideiussioni personali che sono ben più disciplinate dalla legge.
Ricordiamo infatti che:
Di qui, anche una diversa connotazione sostanziale. Le fideiussioni servono a garantire l’adempimento delle obbligazioni nel caso in cui il patronnant non sia in grado. Le lettere di patronage servono invece a promuovere il credito attraverso il ricorso a una garanzia non tipica.
Soffermandoci su questo ultimo passaggio, e ponendoci dunque per un attimo nei panni dell’istituto di credito, in teoria la banca dovrebbe essere più rassicurata dalla lettera di patronage sulla bontà del proprio cliente.
Evidentemente, la “forza” promotrice della lettera di patronage dipenderà da alcuni elementi come:
Ma le lettere di patronage hanno davvero valore giuridico? Sono efficaci?
È intuibile che, in un contesto di atipicità come quello sopra rammentato, il tema centrale di questo argomento sia legato all’efficacia giuridica delle dichiarazioni di patronage.
In merito, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto.
Secondo un primo orientamento, che è oggi in verità minoritario, è da escludersi la rilevanza delle lettere di patronage sul piano giuridico, perché:
Come anticipato, però, questo orientamento è oggi minoritario e, in larga parte, superato da un approccio più abbracciato da dottrina e giurisprudenza.
In particolar modo, si afferma che:
Attenzione, però. Con il “cambio” di orientamento è emersa anche la consapevolezza secondo cui la rilevanza giuridica delle lettere di patronage dipenda essenzialmente dal loro contenuto, che può avere una natura più informativa o più impegnativa, che permette a sua volta di distinguere tra lettere di patronage deboli e lettere di patronage forti.
La differenza tra fideiussione e patronage emerge d’altronde dall’autonomia degli impegni che il patrocinante assume rispetto ai debiti del patrocinato.
L’elemento dell’accessorietà, tipico della fideiussione, da intendersi come la stretta connessione tra l’adempimento del debitore e l’obbligazione del fideiussore, non è infatti riscontrabile nel patronage. E, dunque, l’obbligo assunto dal patrocinante non può che giudicarsi autonomo rispetto alla solvibilità del patrocinato.
In altre parole, l’obbligazione nel patronage consiste nell’agevolare l’erogazione di un finanziamento in favore del patrocinato. Il tutto, mediante una “rassicurazione” che viene diffusa in modo tendenzialmente epistolare verso il creditore sul buon esito dell’operazione. Ma non per questo, si intende, assumendo nei confronti del creditore un’obbligazione quale quella propria del patrocinato.
Considerata la difficoltà di ricondurre le lettere di patronage verso uno schema contrattuale tipico, e la varietà del contenuto delle dichiarazioni del patrocinante, rimane pur sempre un problema fondamentale: stabilire la responsabilità del patrocinante in caso di informazioni non veritiere.
Distinguiamo l’ipotesi delle lettere di patronage deboli, dalle lettere di patronage forti.
Per quanto attiene le lettere di patronage deboli, il fatto che il contenuto delle stesse abbia una natura di mera informazione, senza assunzione di obblighi, non significa che le dichiarazioni false del patrocinante non possano esporlo a conseguenze giuridiche.
Buona parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene infatti che tale ipotesi ricada in una forma di responsabilità extracontrattuale. La presa d’atto che la banca effettua in merito alla dichiarazione non è certo un’accettazione di una proposta contrattuale, e dunque non può determinare una responsabilità di tipo contrattuale. Tuttavia, potrebbe invece essere di rilievo in ambito extracontrattuale.
Un’altra opinione giurisprudenziale, peraltro supportata da una interpretazione di legittimità, ritiene che in caso di false dichiarazioni del patrocinante potrebbe sorgere una responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c.
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
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